L’entrata in vigore della Legge 24/2017 (Legge Gelli-Bianco) ha segnato un cambio di paradigma fondamentale nel diritto sanitario italiano. L’obiettivo del legislatore è stato duplice: da un lato, garantire una maggiore tutela del diritto al risarcimento per il paziente; dall’altro, restituire serenità agli operatori sanitari, limitando il fenomeno della cosiddetta “medicina difensiva”.
Ecco un’analisi dettagliata delle principali implicazioni per medici, infermieri e professioni sanitarie.
1. La distinzione tra Responsabilità Contrattuale ed Extracontrattuale
Questa è la novità cardine della legge, che differenzia nettamente la posizione della struttura da quella del singolo professionista.
- Struttura Sanitaria (Pubblica o Privata): Risponde a titolo di responsabilità contrattuale (ex art. 1218 c.c.).
- Onere della prova: Spetta alla struttura dimostrare che l’inadempimento non è a lei imputabile.
- Prescrizione: 10 anni.
- Esercente la Professione Sanitaria: Se dipendente o collaboratore della struttura, risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.), a meno che non abbia agito in esecuzione di un’obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente (es. libera professione intramoenia).
- Onere della prova: Spetta al paziente dimostrare il danno, la colpa del sanitario e il nesso di causalità.
- Prescrizione: 5 anni.
- L’obbligo di conformità: Gli operatori devono attenersi alle Linee Guida (LG) pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS). In mancanza di queste, si deve fare riferimento alle buone pratiche clinico-assistenziali.
- Rilevanza penale (Art. 590-sexies c.p.): La legge stabilisce che, qualora l’evento (morte o lesioni) si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa se sono state rispettate le linee guida o le buone pratiche, adeguate alle specificità del caso concreto.
- Autonomia e Responsabilità: Con il superamento del concetto di “ausiliarietà”, l’infermiere risponde direttamente delle proprie scelte assistenziali. La legge rafforza l’obbligo per l’infermiere di agire secondo linee guida validate, rendendolo responsabile non solo dell’esecuzione, ma anche della pianificazione assistenziale.
- Equipe Sanitaria: Viene valorizzata la responsabilità in equipe. Ogni professionista risponde del proprio operato ma ha anche un dovere di vigilanza e segnalazione se ravvisa errori palesi in altri membri del team.
- Assicurazione Obbligatoria: Ogni struttura e ogni professionista deve avere una copertura assicurativa o adottare analoghe misure di auto-assicurazione.
- Azione di Rivalsa: La struttura sanitaria che ha risarcito il paziente può rivalersi sul professionista sanitario solo in caso di dolo o colpa grave.
- Limiti alla Rivalsa: L’entità del risarcimento richiesto al dipendente dalla struttura (davanti alla Corte dei Conti per il pubblico) non può superare il triplo della retribuzione lorda annua percepita nell’anno in cui è avvenuto il fatto.
- L’obiettivo è favorire una transazione rapida tra le parti, evitando lunghi e costosi processi.
- La partecipazione delle assicurazioni a questo tentativo è obbligatoria, pena sanzioni pecuniarie.
Sintesi delle Responsabilità.
| Soggetto | Tipo di Responsabilità | Prescrizione | Onere della Prova |
|---|---|---|---|
| Ospedale / Clinica | Contrattuale | 10 Anni | A carico della struttura |
| Medico / Infermiere | Extracontrattuale | 5 Anni | A carico del paziente |
| Libero Professionista | Contrattuale |
La Legge Gelli-Bianco ha indubbiamente migliorato la posizione legale degli operatori sanitari, spostando il “peso” del risarcimento sulle strutture e sulle assicurazioni, a patto che il professionista operi all’interno di percorsi clinici validati. Tuttavia, rimane fondamentale per ogni operatore mantenere una documentazione clinica (cartella clinica o infermieristica) impeccabile, poiché essa rappresenta la prova principale dell’osservanza delle linee guida in caso di contenzioso.
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