Il diritto del lavoro ammette che un lavoratore possa svolgere compiti accessori e di livello inferiore se tali attività sono strumentali alle mansioni principali, cioè occasionali, marginali e funzionali all’espletamento della prestazione qualificata.
Per esempio, un infermiere può movimentare un paziente per poter eseguire una medicazione: l’atto manuale è un supporto all’attività clinico-assistenziale, non ne sostituisce il contenuto professionale.
La giurisprudenza della Cassazione, per oltre vent’anni, ha chiarito i confini di questo principio:
Cass. 8740/2001: la strumentalità è legittima solo se temporanea e marginale;
Cass. 17048/2014: se diventa sistematica, si configura demansionamento;
Cass. 10004/2018: anche la ripetizione costante di compiti inferiori può ledere la dignità professionale.
La sentenza 23431/2025 e i possibili effetti
Con la pronuncia n. 23431/2025, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un’infermiera. Pur trattandosi di una decisione corretta sul piano procedurale, il dispositivo sembra lasciare spazio a un’interpretazione più ampia della nozione di “complementarietà” delle mansioni.
Questo passaggio rischia di spostare l’asse: ciò che la giurisprudenza precedente aveva considerato un’eccezione (strumentalità occasionale) potrebbe essere letto come regola organizzativa, con conseguenze delicate per la professione infermieristica.
Una sentenza di limitata portata
Va ricordato che:
trattandosi di una sentenza di inammissibilità, la Corte non ha affrontato il merito;
di conseguenza, essa non ha la forza di ribaltare la giurisprudenza consolidata, né crea un nuovo principio di diritto vincolante;
la portata applicativa è dunque circoscritta al caso concreto.
Ciò significa che futuri ricorsi, se ben argomentati, possono agevolmente richiamare i precedenti più solidi e rimettere al centro la tutela della professionalità.
Profili problematici
- Selettività del principio
Se si accetta che un infermiere svolga compiti manuali perché “strumentali”, per coerenza lo stesso principio dovrebbe applicarsi anche ad altre professioni intellettuali (medici, magistrati, ingegneri).
Una lettura limitata agli infermieri rischierebbe di apparire selettiva, in potenziale tensione con l’art. 3 Cost. (uguaglianza) e con l’art. 35 Cost. (tutela del lavoro).
- Tutela INAIL
L’inquadramento come lavoratore intellettuale esclude l’infermiere dalla copertura INAIL per rischi tipici delle mansioni manuali (movimentazione, contatto biologico).
Considerare tali attività “complementari” rischia di consolidare questa disparità rispetto ad altre figure (es. OSS).
- Sicurezza e rischio clinico
La commistione tra mansioni cliniche e mansioni igienico-manuali può incidere sulla sicurezza del paziente e sulla gestione del rischio clinico, in potenziale contrasto con gli obblighi di prevenzione stabiliti dal D.Lgs. 81/2008 e dalle direttive europee.
- Profili costituzionali
La pronuncia solleva interrogativi rispetto a:
Art. 32 Cost. (diritto alla salute di cittadini e operatori),
Art. 38 Cost. (tutela del lavoratore in caso di infortunio),
Art. 41 Cost. (limiti all’organizzazione economica in presenza di rischi per la sicurezza e la dignità).
La sentenza n. 23431/2025, pur legittima sul piano procedurale, apre margini di incertezza interpretativa.
Non è un nuovo orientamento consolidato, ma una decisione circoscritta che potrebbe essere facilmente riconsiderata in futuri ricorsi, richiamando precedenti più solidi e i principi costituzionali di uguaglianza, dignità del lavoro e tutela della salute.
Si tratta quindi di una pronuncia che solleva più dubbi che certezze: utile a riflettere sul tema della strumentalità delle mansioni, ma non sufficiente a modificare il quadro giurisprudenziale esistente.
Alfio Stiro, Infermiere
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