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Vaccini e Infermieri. L’OPI Bari bacchetta Emiliano e Montanaro: “vaccinazione non obbligatoria”.

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Vaccinazione antinfluenzale, l’OPI di Bari ad Emiliano e Montanaro: “Non vi è alcun obbligo per i sanitari il Dipartimento sbaglia”.

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Saverio Andreula, presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Bari indirizzata al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, al direttore del Dipartimento Promozione della salute della Puglia, Vito Montanaro e ai responsabili di altri Enti. Ecco cosa dice.

Nota del Dipartimento salute sulla Prevenzione e controllo dell’influenza e Campagna di vaccinazione antinfluenzale nella regione Puglia – Nota del direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA e nota del Direttore Sanitario dei PP.OO. “Di Venere” e “Fallacara” ASL BA.

  • Al Presidente della Puglia
  • Al Direttore del Dipartimento Promozione della salute della Puglia
  • Ai Direttori Generali, Sanitari e Amministrativi delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliero – Universitarie degli IRCCS pubblici e privati e degli Enti Ecclesiastici della provincia di Bari
  • Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari
  • Al Presidente della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Bari
  • All’Ordine dei Medici di Bari
  • All’Ordine dei Farmacisti di Bari
  • All’Ordine dei TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di Bari
  • Alla Federazione Nazionale Ordini Professioni infermieristiche
  • Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BA
  • Al Direttore f.f. dei PP.OO. “Di Venere “ e “Fallacara” dell’ASL BA Alle OO. SS. del comparto sanità della provincia di Bari
  • Agli infermieri iscritti all’OPI di Bari

Loro sedi

Oggetto: Prevenzione e controllo dell’influenza – Campagna di vaccinazione antinfluenzale nella regione Puglia e presunto “Obbligo” di vaccinazione del personale sanitario.

Faccio riferimento alle note che il Dipartimento Promozione della Salute ha divulgato a tutti i soggetti istituzionali coinvolti nell’ambito della prevenzione e controllo dell’Influenza e in particolare, alla nota protocollo 005/prot./24/08/2020/0003363, per rilevare alcune rilevanti incongruenze che con la presente chiedo di sanare:

  • Poiché è universalmente noto che gli Ordini delle professioni infermieristiche, in accordo con la comunità scientifica nazionale e internazionale, riconoscono la necessità delle campagne vaccinali per contribuire all’informazione e all’educazione alla salute, non si comprende la ragione per cui il Dipartimento Salute della Regione Puglia ci esclude, unitamente agli ordini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, da ogni forma di coinvolgimento e condivisione delle attività sanitarie programmate in ambito di campagna vaccinale. Finanche le comunicazioni istituzionali informative degli atti e delle iniziative assunte sono negate alla conoscenza degli Ordini.
  • Ancor più incomprensibile è l’esclusione effettuata dal Dipartimento Salute in danno della comunità infermieristica e del suo organismo di rappresentanza sulle campagne vaccinali, se si considera che è universalmente noto delle competenze specifiche della professione infermieristica nella somministrazione dei vaccini che regolarmente attua negli studi dei medici di medicina generale, a domicilio dei cittadini, negli ambulatori infermieristici attivati dalla ASL, nei dipartimenti e nei centri vaccinali pubblici. Considerando il particolare momento pandemico del virus Covid 19, si potrebbero definire e attuare iniziative vaccinali che defaticano l’attività dei MMG e somministrare i vaccini, previa prescrizione medica, anche in Farmacia. Quello della partnership infermieri-farmacisti nella vaccinazione potrebbe/dovrebbe diventare, subito, un modello organizzativo regionale. Del resto questa collaborazione è già prevista sulla carta dalla ” farmacia dei servizi”.
  • Vi è più che gli OPI di Puglia hanno collaborato, alla realizzazione di numerose campagne di comunicazione attuate dalla regione Puglia. Si fa l’esempio della campagna sui farmaci equivalenti cui gli OPI di Puglia hanno aderito poiché coinvolti.

Tanto Premesso, è incomprensibile l’atteggiamento del Dipartimento Salute che esclude da ogni forma di partecipazione alla campagna vaccinale la professione sanitaria di Infermiere e la presente a stigmatizzare tale comportamento di scarsa sensibilità istituzionale verso la classe infermieristica.

Ciò nonostante riconfermiamo la massima collaborazione dell’Ordine delle professioni infermieristiche, in termini di attività professionale e progettuale alle istituzioni preposte alla programmazione e ad assicurare agli assistiti e alla comunità scientifica la presenza attiva degli infermieri, come sempre finora dimostrato nonostante le pesanti carenze di organici, per garantire di fa fronte ai bisogni dei pazienti. La nostra professione come quella di chiunque ha scelto di garantire assistenza e salute dei cittadini, non ha nemici solo nella razionalizzazione, ma c’è un nemico più grande e subdolo che sta crescendo e che è intollerabile: la scarsa conoscenza dello specifico professionale della professione infermieristica.

Il secondo elemento di lamentela che esprimiamo al Dipartimento Salute della Puglia riguarda la necessità di chiarire a tutti che LA VACCINAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI NON E’ OBBLIGATORIA.

In allegato alla presente alcune missive pervenute alla nostra attenzione della ASL BA e precisamente del Direttore del Dipartimento di Prevenzione e del Direttore FF dei Presidi Ospedalieri di Venere e Fallacara di Triggiano il cui lessico utilizzato non si presta a una lettura chiara ed esaustiva dell’argomento trattato.

Entrambi i Dirigenti Medici, affermano esplicitamente nelle loro missive che la vaccinazione antinfluenzale è obbligatoria ponendo a carico degli INADEMPIENTI… non meglio precisati atti conseguenti.

E’ utile che il Dipartimento salute chiarisca a tutti che la vaccinazione antinfluenzale non è un obbligo di legge per gli operatori ma una raccomandazione che scrivente ordine condivide pienamente come una opportunità da esprimere volontariamente a cura d ogni singolo professionista sanitario.

A sancire il non obbligo vaccinale una serie di sentenze rese dalla giustizia amministrativa. L’ultima di queste è di qualche giorno fa (TAR Lazio, 5 ottobre 2020, n. 10081), che riguarda la legittimità delle ordinanze regionali, nella specie della regione Lazio, che recano l’obbligo di vaccinazione – tra gli altri – per “b) Medici e personale sanitario, sociosanitario di assistenza, operatori di servizio di strutture di assistenza, anche se volontario”.

In particolare, l’ordinanza è stata impugnata in quanto prevede che la mancata vaccinazione per le persone di cui alla lettera b) (medici e personale sanitario), non giustificabile da ragioni di tipo medico, comporta “l’inidoneità temporanea allo svolgimento della mansione lavorativa, ai sensi dell’art. 41, comma 6 del d.lgs. 81/2008, nell’ambito della sorveglianza sanitaria da parte del medico competente di cui all’art. 279 e correlata alla rivalutazione del rischio biologico a cura del datore di lavoro, ai sensi degli artt. 271 e ss. del decreto citato”.

Il TAR del Lazio in questa recentissima sentenza dichiara la illegittimità del provvedimento in quanto esclude che le regioni abbiano competenza in materia di vaccinazione obbligatoria.

Ciò, in continuità con altre sentenze di altri Tribunali Amministrativi Regionali, come ad esempio il TAR Calabria (n. 1462 del 15 settembre 2020), i quali affermano in maniera netta che una simile competenza sia statale. Anche la giurisprudenza costituzionale (prima tra tutte la sentenza n. 5 del 2018) sarebbe infatti orientata ad affermare che la vaccinazione obbligatoria, in quanto trattamento sanitario da imporre ai singoli cittadini, rientri nella sfera di attribuzione del potere centrale. Sul piano della normativa speciale e della legislazione emergenziale COVID, infatti, non si riscontra una competenza regionale. In particolare, l’art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 e l’art. 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020, autorizzano sì le regioni ad introdurre misure più restrittive (ed anche più ampliative) rispetto a quelle statali ma soltanto nel circoscritto ambito di settori ed aree tematiche (comunque rientranti nella competenza costituzionalmente loro accordata) di cui all’art. 1, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 19 del 2020 (es. limitazione circolazione persone, chiusura strade, interventi su eventi e manifestazioni culturali, sportive e religiose, trasporti, servizi scolastici e presenza negli uffici pubblici, regolazione di attività commerciali, imprenditoriali e professionali). Aree e materie tra cui non è annoverabile la tematica delle vaccinazioni obbligatorie.

Sul piano della normativa generale, poi, se da un lato l’art. 32 della legge n. 833 del 1978 prevede che il Presidente della giunta regionale possa adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia di sanità pubblica, dall’altro è altrettanto vero che tale disposizione debba essere letta in uno con le disposizioni di cui all’art. 117 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e di cui all’art. 50 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Ciò significa che i poteri attribuiti alle Regioni possono essere esercitati se giustificati da una emergenza che riguarda il territorio di una singola regione. Laddove invece la dimensione dell’emergenza assuma portata ultraregionale se non addirittura nazionale (come del resto nel caso di specie) la competenza ad adottare simili provvedimenti non potrà che essere riservata al centro di imputazione ministeriale. Osserva il TAR Lazio che certamente va considerato, altresì, che l’intervento regionale in discussione è dettato da esigenze organizzative in materia di sanità. Esistono, però, anche altre strade per evitare il congestionamento delle strutture sanitarie, strade tutte che ben potrebbero rientrare nell’alveo delle competenze regionali costituzionalmente accordate (es. potenziamento attività di tracciamento, c.d. tracing, intensificazione dei tamponi, concreto sviluppo della medicina di prossimità).

Appare quindi piuttosto evidente che, con riferimento a queste ultime misure, si tratterebbe d’interventi che probabilmente comporterebbero un maggiore impiego di risorse organizzative e finanziarie, ma una logica di risparmio pubblico non potrebbe giammai giustificare, a ogni buon conto, un simile spostamento della competenza normativa dall’alto verso il basso (dallo Stato alle Regioni). Importantissimo è poi il passaggio in cui questa recentissima sentenza afferma che “inibendo tra l’altro l’accesso al lavoro al personale medico che non si sottopone alla suddetta vaccinazione antinfluenzale, si violerebbe altresì la competenza statale a dettare principi fondamentali in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

In conclusione, le disposizioni regionali non possono imporre alcun obbligo di vaccinazione al personale sanitario né prevedere forme “sanzionatorie” per … gli inadempienti.

L’occasione è gradita per rivolgere al Dipartimento Salute della Puglia invito a migliori azioni di coinvolgimento preventivo di tutti gli stakehoder nell’attuazione d’iniziative sanitarie che sono rivolte anche gli stessi. Si rammenta altresì che le professioni sanitarie, con i loro organi di rappresentanza, sono ai sensi della legge n. 3/2018 organismi sussidiari dello Stato e come tali hanno titolo, diritto e obbligo a sostenere politiche sanitarie a sostegno dei bisogni dei cittadini.

In attesa, distinti saluti.

Il Presidente
Saverio Andreula

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