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giovedì, Marzo 28, 2024
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Tassa iscrizione OPI: deve pagarla l’Infermiere e non l’Azienda sanitaria di appartenenza.

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Lo chiarisce l’Ordine degli Infermieri di Caserta. Lo fa attraverso una nota inviata dal presidente OPI Gennaro Mona. E’ fuorviante quello che si sta dicendo sui social e soprattutto la sentenza di Pordenone non è Legge.

Molti iscritti, sulla premessa di quanto statuito dalla sentenza del Tribunale di Pordenone in ordine all’obbligo di pagamento della quota annuale di iscrizione all’albo degli Infermieri a carico dell’ASL di appartenenza, sostengono che il pagamento della tassa di iscrizione annuale è a carico del datore di lavoro per cui non sono più obbligati al pagamento della stessa. Tale posizione interpretativa della sentenza emessa dal Tribunale di Pordenone è fuorviante ed espone l’iscritto al rischio di cancellazione dall’albo. Lo chiarisce in una missiva il presidente dell’OPI di Caserta Gennaro Mona.

Per tale motivo la F.N.O.P.I., a chiarimento della questione, ha ritenuto trasmettere il seguente parere che integralmente si riporta: “Anzitutto non bisogna confondere i due distinti aspetti che la sentenza in commento ha affrontato: su chi grava la tassa di iscrizione e su chi deve materialmente provvedere al pagamento. Come già precisato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 7776/2015 (riferita nello specifico al pagamento della tassa annuale d’iscrizione all’Elenco Speciale annesso all’Albo degli Avvocati per l’esercizio della professione forense nell’interesse esclusivo dell’Ente datore di lavoro), anche il Tribunale di Pordenone ha tenuto a chiarire che la tassa di iscrizione graverebbe in capo al datore di lavoro, con l’obbligo però del dipendente di provvedere al suo pagamento, salvo chiederne successivamente il rimborso. Scrive il Tribunale: “Ogni qualvolta venga esercitata attività professionale in regime di esclusività, va riconosciuto in via generale il dovere giuridico del soggetto datoriale di rimborsare al lavoratore i costi per l’esercizio dell’attività, fra cui quello dell’iscrizione all’albo”, ed aggiunge: “muovendo dal presupposto che l’azienda sanitaria è un ente dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale che opera nel quadro del servizio sanitario nazionale con il presente contenzioso non viene richiesto di attribuire ai dipendenti un trattamento economico e men che meno un contributo, una sovvenzione o un ausilio finanziario, bensì il rimborso di un costo sostenuto dal lavoratore a tempo pieno in regime di esclusività per l’esercizio dell’attività professionale a favore dell’ente datoriale”.

Nessun dubbio, allora, sul fatto che il pagamento della tassa di iscrizione all’Albo Professionale sia un obbligo del dipendente che vi deve provvedere personalmente, salva la facoltà di chiederne successivamente il rimborso all’Azienda Sanitaria presso la quale lavora ove si affermi il principio descritto dal Tribunale di Pordenone. La sentenza chiarisce, poi, che il diritto al rimborso della tassa di iscrizione non spetta in maniera indiscriminata a tutti, ma solo quando sussiste un vincolo di esclusività nella prestazione lavorativa a favore dell’Azienda Sanitaria, non potendo il dipendente esercitare in altri contesti libero professionali.

In conclusione, si ritiene doveroso precisare che il Tribunale di Pordenone non ha affatto stabilito l’obbligo delle Aziende Sanitarie di corrispondere direttamente, agli Ordini Provinciali ed a FNOPI, la tassa di iscrizione all’Albo Professionale in sostituzione dei singoli iscritti. Piuttosto, ha stabilito un eventuale diritto dei singoli iscritti, al verificarsi di determinate condizioni, di ottenere il rimborso della tassa medesima.

Ne consegue che il mancato pagamento, a cura di ciascun iscritto, della tassa di iscrizione all’Albo professionale pur se “giustificato” dalla sentenza del Tribunale di Pordenone è del tutto illegittimo.

In materia di Professioni Sanitarie (come peraltro ribadito dalla stessa sentenza) l’iscrizione all’Albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti.

L’iscrizione è quindi condizione imprescindibile per esercitare la professione e per prestare servizio presso l’Azienda Sanitaria di appartenenza. Sospendere il pagamento della quota di iscrizione all’Albo Professionale, pur se nella convinzione che debba invece provvedervi l’Azienda Sanitaria datrice di lavoro, comporta l’apertura del procedimento disciplinare per la cancellazione dall’ Albo stesso e, quindi, l’impossibilità di poter proseguire nell’esercizio della professione con il conseguente rischio di essere licenziati per perdita dei requisiti professionali.”

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