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venerdì, Marzo 29, 2024
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Ok sblocco assunzioni per Medici, Infermieri, Oss, Professionisti Sanitari.

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Sblocco assunzioni per Medici, Infermieri, Oss, Professionisti Sanitari.

Via libera della Conferenza dei presidenti delle regioni. Ora un emendamento lo renderà esecutivo.

“Il via libera della Conferenza dei Presidenti delle Regioni all’emendamento che prevede l’abbattimento dei limiti di spesa all’assunzione del personale medico (ma vale anche per Infermieri e altri professionisti sanitari – ndr) è una boccata ossigeno per il sistema sanitario nazionale che rischia l’asfissia”. Lo dichiara il Sottosegretario alla Salute, Luca Coletto.

“Continuare a fare i conti sulle assunzioni del personale significa oggi compromettere la capacità di erogare i livelli essenziali di assistenza, tanto più che misure come il blocco del turn over non hanno determinato i risparmi attesi per un eccessivo ricorso alle attività convenzionate –  prosegue Coletto -. Compito della politica è quello di trovare soluzioni  nuove e immediate per far fronte ad una ormai cronica  carenza di camici bianchi, dovuta in particolare ad anacronistici vincoli giuridici ed economici”.

“Lo sblocco del turn over rappresenta, inoltre, una risposta al pensionamento anticipato, la quota 100, un provvedimento necessario per soddisfare le legittime aspettative dei lavoratori in generale, anche nel comparto sanitario. Infine, la definizione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale ci consentirà di dare risposte concrete puntuali e permanenti alle urgenze delle nostre aziende sanitarie”, conclude Coletto.

Ecco l’emendamento:

Disposizioni in materia di spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale

  • A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell’ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell’anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall’articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per cento dell’incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all’esercizio precedente. Tale importo include le risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite, definito dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro- capite, riferito all’anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Dall’anno 2021, l’incremento di spesa del 5 per cento, di cui al secondo periodo del presente comma, è subordinato all’adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, in coerenza col decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, e con l’articolo 1, comma 516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

  • Ai sensi del comma 1, si considera la spesa, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’imposta regionale sulle attività produttive, per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e di personale che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. Nella predetta spesa non sono considerate quelle derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro successivi all’anno 2004, quelle per personale a carico di finanziamenti comunitari o privati e quelle relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

  • Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo da definirsi con il Ministero della salute ed il Ministero dell’economia e delle finanze, possono ulteriormente incrementare i limiti di spesa di cui al comma 1 di un ammontare non superiore alla riduzione strutturale della spesa già sostenuta per servizi sanitari esternalizzati prima dell’entrata in vigore del presente decreto-legge.

  • Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano con riferimento a quanto previsto dal presente articolo. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano indirizzano e coordinano la spesa dei propri enti del servizio sanitario in conformità a quanto è previsto dal comma 1.

Fonte: AgenpressAssoCareNews.it

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