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Riclassificazione del personale sanitario: ecco le proposte di FIALS all’ARAN.

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Le prime proposte della FIALS alla Commissione Paritetica presso l’ARAN per la revisione del sistema di classificazione del personale (Art. 12 CCNL 21.05.2018).

Il percorso della Commissione Paritetica presso l’ARAN (ex art. 12 CCNL Comparto Sanità 21.05.2018), deve definire un nuovo sistema di classificazione per lo sviluppo professionale all’interno del nuovo contratto nazionale di lavoro (2019 – 2021), ma non può prescindere da un percorso istituzionale e legislativo parallelo.

È prioritario che la Legge di bilancio 2020 preveda:

  • un aumento sostanziale della percentuale – attuale 1,95% – già prevista dalla leg- ge di bilancio 2019, per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego 2019 – 2021. Un aumento contrattuale di appena 35 euro mensili (rispetto agli 85 euro mensili previsti dal precedente contratto nazionale) non è certamente un aumento contrattuale dignitoso che può valorizzare le competenze, le responsabilità e l’autonomia degli operatori e professionisti della salute. Le risorse economiche, tra l’altro, vanno quantificate secondo le regole consolidate; tuttavia, per evitare le controversie sorte nel 2017, tra Governo e Regioni e per conferire certezza di esigibilità alle risorse stesse, deve essere aumentato in modo corrispondente, il Fondo Sanitario Nazionale. Vanno inoltre, recuperati i circa 19 milioni “avanzati” e non assegnati per il rinnovo 2016-2918;
  • abrogazione definitiva del DPR 761/79 – ruoli del personale del S.S.N.;
  • defiscalizzazione degli incentivi della produttività – attuale performance – come nel settore privato;
  • definizione di lavoro usurante per le professioni sanitarie e socio sanitarie.

Per il personale del comparto sanità, proprio per dare concretezza alla nuova classificazione, appare necessario considerare una quota (indistinta) aggiuntiva di risorse economiche, rispetto a quelle definite dalla legge di bilancio 2019 per il rinnovo del contratto nazionale 2019-2021. Le risorse dovranno essere destinate ad alcuni obiettivi e risultati che si intendono raggiungere nell’assetto complessivo della revisione del sistema di classificazione del personale.

Il nuovo assetto organizzatorio dei sistemi regionali, come già espresso precedentemente nell’Atto di Indirizzo del Comitato di Settore Regioni – Sanità, si fonda su un delicato equilibrio tra strutture e funzioni, dove accanto ad una rivista struttura ospedaliera per acuzie, articolata funzionalmente e strutturalmente per dipartimenti, si è consolidato un modello organizzatorio per intensità di cure e dove il rapporto tra ospedale e territorio è segnato dalla coesistenza di strutture organizzate secondo modelli preesistenti, magari con forti differenzazioni tra singole realtà regionali.

Come previsto dalla bozza dell’articolato del nuovo Patto per la Salute 2019-2021, si stanno realizzando ospedali di comunità o reparti di bassa intensità di cura a gestione infermieristica, nonché si sta attuando il nuovo modello di cure primarie operante 24 ore su 24, per 7 giorni alla settimana, avendo come corollario la realizzazione dell’integrazione socio sanitaria e l’istituzione dell’infermiere di famiglia/comunità.

In parallelo a questo nuovo assetto organizzatorio, va considerata attentamente l’evoluzione scientifica, tecnologica e dei bisogni emergenti che ha investito e si accompagna allo sviluppo ed all’evoluzione, in atto da tempo, in ambito delle professioni sanitarie infermieristiche – ostetrica, tecnico sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione, nonché della professione sociosanitaria di assistente sociale, che sono state oggetto negli ultimi anni di una profonda riforma formativa ed ordinamentale accompagnata dall’istituzione degli Ordini professionali.

In questo quadro, si inserisce il lavoro della Commissione Paritetica, che deve ricercare soluzioni che introducano importanti elementi utili a favorire la motivazione del professionista e, in quest’ambito, la revisione dell’assetto del sistema di classificazione: diversa articolazione delle categorie/aree, profili professionali, declaratorie, carriere, progressioni economiche, indennità, risorse (quantificazione e certezza).

L’importanza dell’elemento motivazionale ovvero della ricerca di fattori finalizzati a motivare al meglio i professionisti, rappresenta la giusta risposta per la valorizzazione del grande patrimonio di professionalità e, coglie nella sua composizione complessiva, un elemento di straordinaria ricchezza e nella sua articolazione interna, il fattore determinante per il rilancio del sistema.

Per queste motivazioni ed in questo quadro è indispensabile far sì che i lavori della Commissione Paritetica possa terminare in tempo strettamente brevi, affinché il Comitato di Settore Regioni Sanità, in rapporto alla nuova classificazione, possa emanare il nuovo Atto di Indirizzo per il rinnovo contrattuale 2019-2021 che deve necessariamente essere funzionale e strumentale ai processi di riorganizzazione in atto nel S.S.N.

Nuova classificazione del personale e risorse economiche.

Il nuovo sistema di classificazione non può prescindere da investimenti finanziari aggiuntivi da parte del Governo e delle stesse Regioni da destinare sia ad alcune voci del trattamento fondamentale che ad altre della retribuzione accessoria.

In primo luogo, proprio per l’attuale compressione del trattamento accessorio – fondi integrativi aziendali – bloccati al 31.12.2016, va prevista, legislativamente, l’a- brogazione dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 “Salario accessorio e sperimentazione “ che dal 1° gennaio 2017, ha sancito che l’am- montare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016”.

La possibilità concreta, invece, dell’incremento dei fondi costituisce la vera chiave di volta del rinnovo contrattuale.

L’abrogazione consentirebbe di liberare risorse che già spendiamo come Sistema (ad esempio la RIA), oltre a tutte le voci dei relativi due fondi contrattuali soggette, al momento al blocco e permetterebbe di definire un nuovo meccanismo di progressione economica (fasce), all’interno delle nuove Aree funzionali; oltre ad una rivisitazione del sistema delle indennità in rapporto alla nuova organizzazione del lavoro e dei servizi.

Le linee caposaldo della FIALS per il nuovo sistema classificatorio:

In linea generale gli obiettivi posti dalla FIALS nell’ambito dei lavori della Commissione Paritetica di cui all’art. 12 del CCNL 21.05.2018, sono di ordine normativo – giuridico come anche economico.

Classificazione.

Una diversa articolazione e semplificazione delle categorie e livelli economici interni alle stesse.
Necessita passare dalle attuali quattro categorie di inquadramento del personale (A,B,C e D), più i livelli economici (Bs e Ds), alle tre aree previste dal codice civile (base, direttiva e quadri) o in alternativa tre aree oltre all’area dei quadri:

  • la prima area: comprendente la ex categoria A e B;
  • la seconda area: comprendente le ex categorie BS e C;  la terza area: comprendente le ex categorie D e DS;
  • l’Area dei quadri: per quelle figure professionali che “in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico scientifici e di ricerca”;

Conseguente eliminazione dell’attuale categoria A con la dinamicità di carriera – art. 22, comma 15 – (pari a circa 14 mila dipendenti fra ruolo tecnico ed amministrativo).

Superamento dei ruoli di cui al DPR 761/79 con la verifica di pervenire ad un’aggre- gazione innovativa di profili con l’istituzione di Aree funzionali individuate mediante le declaratorie, che descrivono l’insieme dei requisiti indispensabili per l’inquadramento nell’area medesima. Le stesse devono corrispondere a livelli omogenei di competen- ze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative.

Le Aree funzionali, diversamente da quanto delineato dall’art. 12, comma 4, lettera e) del CCNL 21.05.2018, potrebbero essere:

  • area delle professioni sanitarie;
  • area delle professioni sociosanitarie (che comprenda i profili individuati dall’art.5 della legge 3/2018 e gli altri che verranno individuati ed istituiti);
  • area di Amministrazione dei fattori produttivi;
  • area tecnico-ambientale;
  • area della ricerca;
  • area delle professioni della sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare.

Proprio per le Aree tecnico-ambientale e area delle professioni della sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, necessita rivedere i relativi profili professionali, attualmente per il 90% inquadrati nel ruolo tecnico, ma trattasi di professionisti, biologi, chimici e fisici, che svolgono competenze prettamente sanitarie. Pertanto, per questi professionisti risulta impossibile, non solo la partecipazione ai corsi di formazione per crediti ECM, ma anche la mobilità o interscambio tra Aziende del SSN.

Nello specifico della legge 3/18, che all’art. 5 istituisce l’area delle professioni sociosanitarie, si ritiene quanto meno opportuno evidenziare situazioni inerenti i profili professionali già individuati che richiedono ulteriori urgenti provvedimenti legislativi a costo zero:

  • Operatore Socio Sanitario: il riconoscimento che il legislatore ha voluto compiere nei confronti dell’operatore sociosanitario, quale profilo professionale che contribuisce direttamente all’attuazione del diritto alla salute, come delineato dall’OMS, rende quanto mai necessario che la figura abbia le giuste implementazioni di competenze, sviluppo professionale, rimodulazione della formazione nei contenuti e nelle modalità, prevedendo anche per esso l’attivazione di attività di formazione permanente.
  • Educatore Professionale: la collocazione di questa professione renderebbe possibile, con un nuovo Accordo Stato Regioni, l’individuazione di un percorso ordinamentale e formativo. Lo stesso servirebbe ad unificare in un’unica ed unitaria professione sociosanitaria dell’educatore formato dalla Facoltà di Medicina con quello formato in scienze dell’educazione, prevedendo una laurea che possa avere più indirizzi. Fermo restando, che la nuova figura rimanga nelle competenze dell’attuale albo professionale di educatore istituito dalla legge 3/18;
  • Assistente Sociale: è una professione storica con specifica legge istitutiva con relativo ordine professionale ed ora con questo riconoscimento di professione sociosanitaria può espletare al massimo il potenziale operativo che proprio tale legge prevede; rimane, per gli assistenti sociali, dipendenti del SSN, l’incompiuta istituzione della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato come prevista invece per le professioni sanitarie e le questioni del professionista coordinatore e di quello specialista (articoli 6 e 7 della legge 251/00) ed ora tale carenza è doveroso che sia definitamente risolta;
  • Sociologo: non esiste una legge istitutiva della professione, nel SSN è previsto sia il profilo professionale di dirigente sociologo del ruolo tecnico ed un collaboratore professionale amministrativo dell’area sociologica: in attuazione dell’articolo 5 della legge 3/18 dovrebbe essere varato l’Accordo Stato Regioni che regolamenti il profilo professionale della figura di sociologo, rivisto ed adeguato alle nuove finalità, gli ordinamenti didattici della laurea, della laurea magistrale e della formazione post-laurea. Andrebbe rivisto l’inquadramento giuridico prevedendo sia il profilo di sociologo nei contratti del personale dei livelli (comparto sanità) che in quelle delle aree dirigenziali, non solo in sanità ma anche negli altri comparti pubblici come in quelli privati;
  • nuovi profili e nuove professioni: l’avvenuta istituzione dell’area delle professioni socio-sanitarie permette di realizzare nuove legittimità ed operatività professionali in un ambito di intervento nel quale iscrivere alcune criticità attuali, relative a particolari profili che, nella attuale suddivisione non hanno trovato un’adeguata collocazione e ai quali, invece, appare necessario rispondere positivamente cogliendo l’esigenza di fornire ad operatori e professionisti il riconoscimento formale professionale, formativo ed anche nella contrattazione nazionale.

Si tratta di professionisti che da tempo ricoprono funzioni utili ed efficaci per il “piano terapeutico” e per l’intera organizzazione del lavoro.

Alla maggiore flessibilità del sistema di classificazione del personale, deve corrispondere, nelle singole aree, all’interno di ciascun profilo, un articolato sistema di sviluppo professionale economico, correlato al diverso grado di abilità professionale. Un sistema di progressione economica simile a quanto definito nel contratto nazionale per i dipendenti della ricerca.

Ai fini della definizione dei profili professionali bisognerà tener conto dei seguenti criteri:

  • superamento dell’eccessiva parcellizzazione del precedente sistema, attraverso la costituzione di profili che comprendano al proprio interno attività tra loro simili e riconducibili ad una tipologia lavorativa comune, pur nel rispetto della differenziazione dei contenuti tecnici;
  • individuazione all’interno delle aree di profili unici con riferimento ai contenuti delle funzioni e competenze, senza possibilità di costituzione di uno stesso profilo professionale articolato su due aree/categorie distinte;
  • semplificazione dei contenuti delle funzioni/competenze attraverso l’utilizzazione di formulazioni più ampie ed esaustive che evitino descrizioni dei compiti analitiche o dettagliate;
  • attualizzazione delle funzioni/competenze in relazione ai processi di ammodernamento degli Enti ed Aziende Sanitarie ed alle nuove tecnologie adottate;
  • indicazione della confluenza tra vecchio e nuovo sistema, al fine di garantire il rispetto dell’inquadramento già acquisito nel sistema di classificazione.

L’Area dei quadri: l’organizzazione del lavoro in sanità è fondata unicamente sulla suddivisione tra dirigenti e personale delle aree.

Nel mezzo delle due categorie c’è il nulla.

I contratti collettivi non hanno istituito la qualifica intermedia, che dovrebbe rappresentare e raccogliere, tutti quei professionisti che non appartengono all’Area della dirigenza, ma sono stabilmente incaricati con carattere di continuità, di attività che comportano elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale, ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla medesima area e/o a quella inferiori. Ivi compre- se, le responsabilità connesse alla crescita professionale e verifica dei risultati rag- giunti dai predetti diretti collaboratori.

Di fatto il personale direttivo, attuali D/Ds, nelle aziende sanitarie, lavora da anni a valore aggiunto zero, rispetto ai colleghi che dirige, gestisce o coordina.

Inoltre, diversamente dagli altri profili professionali attualmente inseriti nelle categorie da A e C non può avere alcuno sviluppo di carriera verticale.

A nostro avviso, un punto nodale del corretto, efficace ed imparziale funzionamento degli Enti ed Aziende Sanitarie è l’introduzione dell’Area dei Quadri, quale fattore di dinamicità in un sistema statico e disincentivante. A tal proposito è necessario deline- are anche le declaratorie dell’Area dei Quadri che deve interessare tutti i professionisti delle ex categorie D/Ds.

All’Area dei quadri, potranno accedere i dipendenti che hanno svolto incarico di funzione per almeno 5 anni ed in possesso della laurea magistrale.

Allineamento giuridico ed economico delle professioni sanitarie e sociosanitarie.

La FIALS rivendica il momento di allineare giuridicamente e contrattualmente le professioni sanitarie e sociali alla dirigenza sanitaria, riconoscendo pari dignità professionale ed economica in rapporto alle competenze, autonomia e responsabilità.

Necessita, con atti legislativi, che venga riconosciuta alle professioni sanitarie “l’at- tività libero professionale intramoenia”. Difatti, la sua estensione permetterebbe specie sul territorio, l’avvio concreto ed il potenziamento delle cure primarie e l’abbattimento delle liste di attesa.

È doveroso riconoscere “l’indennità di esclusività” per le professioni sanitarie e sociosanitarie. Tale indennità premia la fidelizzazione del professionista al rapporto di lavoro esclusivo all’Azienda.

Inoltre, nel merito dello sviluppo professionale dei profili del ruolo sanitario e socio sanitario, tra l’altro, lettera c) del comma 4 dello stesso art. 12, riteniamo che lo sviluppo di queste professioni non sia solo manageriale, ma anche clinico. Pertanto, è diventato oramai di fondamentale importanza riconoscere ai professionisti le specializzazioni e il loro percorso formativo, non solo come approfondimento professionale legato ai master, ma come vero e proprio livello di istruzione universitaria superiore.

Nello specifico dell’infermiere, va dato il giusto riconoscimento contrattuale e soprattutto economico al quadro attuale di questa professione che va dall’infermiere generalista che lavora nell’assistenza generale, all’infermiere specialista con competenze avanzate che lavora con ampia autonomia nell’assistenza a pazienti complessi e vulnerabili.

Per dare risposte certe allo sviluppo professionale clinico delle professioni sanitarie e socio sanitarie, necessita, una revisione del sistema attuale degli incarichi professionali.

Per la FIALS, è ormai imprescindibile un allineamento totale degli incarichi funzionali (siano essi gestionali che professionali) al sistema in atto nel contratto dell’Area della Sanità, come della dirigenza P.T.A. È doverosa l’attribuzione degli “incarichi a va- lenza professionale” per tutti i professionisti sanitari e socio sanitari, nessuno escluso, in fase di prima assunzione delineando le competenze e gli obiettivi.

Gli stessi incarichi sia gestionali che professionali non possono assolutamente permanere a termine con un periodo massimo di 10 anni ma seguire la stessa dinamica definita per i dirigenti dell’Area Sanitaria e P.T.A. e quindi, prorogabili dopo la valutazione finale positiva del medesimo incarico.

All’interno della graduazione dell’incarico di organizzazione, se per la funzione semplice di Coordinamento, viene richiesto il master di 1° livello con funzioni di Coordinamento e tre anni di esperienza, per gli incarichi di maggior complessità oltre all’ anzianità di servizio di 5 anni, dovrebbe essere previsto come titolo d’obbligo e non solo come elemento di valorizzazione, la Laurea magistrale.

Nell’ambito dei lavori della Commissione Paritetica presso l’ARAN, a nostro avviso, sarà anche necessario definire il riassetto dell’area amministrativa e tecnica alla luce delle modifiche del lavoro (informatizzazione, sistema dei controlli e riorganizzazione profonda della struttura amministrativa e tecnica).

Nel lungo periodo storico di spending review abbiamo assistito al taglio, oltre che sui servizi, anche sul costo del personale e ne hanno fatto le spese, in particolare, le professioni tecniche ed amministrative, non considerate essenziali nell’ambito del panorama sanitario e per questo escluse da provvedimenti di deroga alle assunzioni. Peraltro, non sono state sufficientemente coinvolte, anche, nei processi formativi di aggiornamento.

Necessita, quindi, definire uno sviluppo professionale – avanzamenti di carriera/progressioni verticali – per questi professionisti, in base a procedure trasparenti e che valorizzino le professionalità acquisite oltre che a pervenire ad una modifica legislativa del D.lgs 75/2017 innalzando dal 20 al 50% la riserva per le selezioni interne.

Come è avvenuto per i ricercatori nel CCNL integrativo a quello del personale del Comparto Sanità, prevedere l’accesso per i collaboratori – attuali D – atta fascia D3 per chi è in possesso della laurea magistrale.
In conclusione, anche per questi professionisti, il riconoscimento dell’allineamento giuridico ed economico a quello della Dirigenza PTA con la previsione degli incarichi professionali, nessuno escluso fin dall’assunzione, a tutti i professionisti attualmente inquadrati D/Ds.

Proposte sviluppo economico

  1. una revisione del sistema delle progressioni orizzontali (attuale passaggio di fascia) che “retribuiscono” la specializzazione e l’esperienza. Questa revisione, sempre contenuta nell’ambito dei lavori della Commissione Paritetica, deve essere finalizzata ad un ridisegno complessivo della carriera del dipendente che deve introdurre elementi di dinamicità e di flessibilità;
  2. la revisione del “sistema delle indennità” che attualmente mortificano il lavoratore e invece devono essere finalizzate a “retribuire e ricompensare” le condizioni di lavoro sempre più stressanti (turnistica, lavoro straordinario, reperibilità, festivo) e la specificità delle professioni con l’istituzione dell’”indennità di specificità professionale” come avviene per tutto il personale dell’Area Sanitaria e dirigenziale.

Definizione di ulteriori profili professionali:

I più prevalenti si ritengono essere:

  • area di amministrazione dei fattori produttivi: il Tecnologo Alimentare;
  • area delle professioni socio sanitarie: Autista soccorritore (lavori già avanzati in sede di Conferenza delle Regioni) e Assistente di Comunità.

Giuseppe Carbone – Segretario Generale FIALS

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