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Registro Telematico Nazionale Operatori Socio Sanitari. La proposta di legge di Migep e SHC inviata al Ministro Speranza.

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La Federazione MIGEP e il sindacato SHC OSS presentano la loro proposta di legge sull’istituzione del Registro Telematico Nazionale degli Operatori Socio Sanitari.

La Federazione MIGEP e il Sindacato SHC scrivo al ministro della salute Roberto Speranza, ai sottosegretari Pierpaolo Sileri e Andrea Costa e alla senatrice Paola Boldrini.

Ecco la missiva delle due organizzazione e la proposta di legge per l’istituzione Registro Telematico Nazionale degli Operatori Socio Sanitari.

La lettera di MIGEP e SHC OSS al ministro Speranza.

Al Ministro della Salute Roberto Speranza

Al Sottosegretario di Stato alla Salute Pierpaolo Sileri

Al Sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa

Alla Senatrice Paola Boldrini

Oggetto: richiesta di incontro – sollecito di osservatorio permanente e del registro telematico della qualifica (OSS) e di partecipare al tavolo di lavoro.

Egregi onorevoli abbiamo apprezzato molto l’intervento del Vice Ministro sul tema della delibera della Regione Veneto “OSS specializzati”.

È chiaro ed è fondamentale quali siano le funzioni, ruolo e responsabilità dell’infermiere all’interno dell’assistenza, anche se in questi mesi di pandemia l’oss è stato in prima linea affianco all’infermiere, motivo per il quale va un riconoscimento a questa figura. Comprendiamo le problematiche che affliggono da anni questa categoria e che possono risolversi in una proficua collaborazione.

Anche questa federazione insieme al sindacato shc oss è intervenuta verso la Federazione Nazionale Fnopi, verso gli Opi Regionali, verso il Governo, chiedendo che venisse presa una posizione, bloccando le iniziative che le Regioni intendono intraprendere, con la rimozione definitiva di questa iniziativa che porta gli oss a svolgere competenze proprie dell’infermiere dopo aver svolto un corso breve di preparazione.

Questa presa di posizione da parte delle Regioni ci preoccupa molto e ci svilisce totalmente perché, per diventare infermiere si deve fare un percorso universitario, che poi si conclude con una laurea e non dopo un corso di poche ore e si fa diventare l’OSS “infermierino”.

Il solito pasticcio all’italiana, dopo 20 anni, non viene fatta nessuna cosa giusta. Questa figura non può svolgere funzioni infermieristiche e non possono sostituirsi agli infermieri poiché incorrerebbero nel reato di esercizio abusivo della professione sanitaria.

Noi vogliamo promuovere il percorso più corretto nonché e forse il più difficile ma avveniristico, quello che vede l’Oss un professionista di un area che integra le due grandi realtà del sistema Salute italiano, Il settore sociale e quello sanitario con l’applicazione dell’area delle professioni sociosanitarie e il riconoscimento adatto a quelle figure che come l’oss operano in entrambe i contesti con una visione olistica ed un approccio a 360° all’utente/paziente.

Siamo promotori del disegno di Legge della Senatrice Paola Boldrini AS 2071” Riordino del profilo professionale e della formazione dell’operatore socio-sanitario” di cui abbiamo contribuito alla sua elaborazione e stesura e ne condividiamo i contenuti. Il testo è soddisfacente e cerca di mettere ordine su tanti punti sopraelencati in accordo con il favore della categoria e con l’ordine delle professioni infermieristiche.

Vorremmo partire dal 2010 dove codesta federazione come associazione maggiormente rappresentativa ha fatto parte del Tavolo Ministero-Regioni su “ruolo, funzioni, formazione e programmazione del fabbisogno dell’operatore sociosanitario definendo un primo documento riguardante la professione dell’oss. La proposta del documento, è arricchita di contenuti pervenuti dalla rappresentanza di categoria oss Migep, dai sindacati, dalla Conferenza Stato Regioni, dal Ministero della Salute, e dalle professioni infermieristiche. Il documento parla anche di etica, responsabilità, e conoscenza di tutti i professionisti con l’istituzione di un elenco anagrafico nazionale di tutti gli OSS con attivazione di un osservatorio.

Le problematiche vissute dalla figura OSS, portate all’attenzione oltre ai Politici, Regioni, Conferenza Stato Regioni si metteva in evidenza le competenze, la formazione, definendo i canoni formativi utili andando a tracciare con chiarezza la qualifica, la qualità e la quantità della formazione e l’area di appartenenza portando nell’Atto di Indirizzo del Comitato di Settore l’area socio sanitaria (legge 3/18 area socio sanitaria). Come federazione abbiamo contribuito alla realizzazione di questa area socio sanitaria in quanto promotori.

Area disattesa, perché ad oggi non ha trovato alcuna collocazione nella volontà e negli strumenti che sono atti ad applicare la legge.

La pandemia ha scoperchiato un vaso di pandora stracolmo, mettendo in evidenza la sempre crescente l’esigenza di formazione per gli operatori socio sanitari, così nasce una collaborazione con l’Opi di Firenze – Pistoia per istituire un percorso formativo denominato “orientamento professionale” che ha scopo formativo e didattica orientativa/orientante per lo sviluppo delle competenze di base per l’operatore socio sanitario. Un progetto di certificazione elaborando 4 schede operative per certificare le competenze dell’OSS, una scelta per riempire un vuoto formativo. Si tratta di traguardi ambiziosi ma raggiungibili, sostenuti da proposte concrete per garantirne il conseguimento. (Direttiva 2013/55CE del Parlamento Europeo e del Consiglio “Riconoscimento delle qualifiche professionali” – Decreto Legislativo 26 gennaio 2016 n. 15 “Attuazione della direttiva 55CE” – Strategia Europa 2020 – Legge n. 92/2012 “Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”- Decreto Legislativo n. 13/2013 paragrafo3.1).

L’idea di base è che l’orientamento sulla certificazione delle competenze assuma un valore permanente nella vita di ogni figura sociale e sanitaria che aderisce al percorso formativo di crescita nella gestione del paziente, garantendone il sostegno nei processi di scelta e di decisione. Un orientamento permanente che si affianca all’apprendimento quale condizione indispensabile per agire in contesti e in continua e rapida evoluzione, sempre più complessi. Tutto questo è finalizzato ad un’assistenza qualitativamente migliore verso il paziente, unico e solo al centro del sistema assistenziale.

Il sistema formativo dell’oss ha una immagine “debole” basti pensare a quello che si vede, una formazione senza nessun controllo, speculazioni sui numerosi corsi formativi, attestati rilasciati su corsi di aggiornamento che non è altro che una cultura generale senza valore e senza valenza legale, sfidiamo a trovare un corso nell’intero territorio nazionale che ad oggi NON sia a pagamento; le profonde modificazioni nella realtà organizzativa, clinico-assistenziale e sociale avvenute negli ultimi vent’anni tali per cui il profilo dell’operatore socio-sanitario del 2001- 2003 rivela talune limitazioni non più allineate ai bisogni attuali. Con la FNOPI, la nostra Federazione ha intrapreso un lavoro sulla “Revisione della Formazione, per il riordino del profilo professionale dell’Operatore Socio Sanitario” istituendo un gruppo di lavoro, stilando una bozza di rivisitazione del profilo dell’oss.

Riteniamo che questo documento possa essere una base di partenza per cogliere le esigenze di uniformare la formazione sia in termini di contenuti teorici e pratici (tirocinio, stage) che di monte ore, uniformando il titolo di studio e i contenuti, definire in modo puntuale:

• competenze, attività, ambiti operativi e responsabilità, nonché modalità di inserimento nei differenti contesti operativi;
• criteri cogenti per l’accreditamento degli enti formatori docenti, sedi di tirocinio, tutor, definire le modalità di mantenimento delle competenze (formazione continua);
• l’attivazione obbligatoria di un registro secondo le indicazioni dell’osservatorio nazionale e della conferenza stato regioni regionale degli operatori socio-sanitari per tutelare il cittadino e controllare/prevenire l’abusivismo;
• un Osservatorio Nazionale e uno per Regione permanente della Qualifica alla luce dell’evoluzione ordinamentale e formativa della professione e del conseguente nuovo rapporto con le altre professioni;
• un modello unico per l’esercizio di qualifica OSS valido per tutte le regioni.

L’orientamento deve essere visto come uno strumento di sviluppo, di conoscenze, capacità, azione a carattere globale in grado di attivare e facilitare il processo di scelta formativo/professionale dell’operatore sociosanitario con un ruolo e un profilo ben definito portando questi temi in convegni preso il Forum risk management sanità a livello scientifico come leadership pari alle altre categorie confrontandosi con le varie istituzioni.

D.Lgs. del 30.12.1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria), ai sensi del comma 3 di detto art. 3 octies, sanciva i profili professionali dell’area sociosanitaria, la legge 3/18 Lorenin altresì individua l’’oss come unico profilo professionale istituito con una metodologia propria nell’area socio sanitaria, che avrebbe, così, una giusta collocazione, risolvendo, alla radice, le questioni controversie legate al suo attuale inquadramento nel ruolo tecnico da una parte e dall’altra porrebbe nella giusta dimensione, il rapporto di collaborazione con le professioni sanitarie e sociali ad iniziare da quella infermieristica. L’istituzione di detta area è stata espressamente effettuata “in applicazione dell’art. 6 dell’intesa sancita il 10 luglio 2014, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016”. La federazione Migep e Shc OSS hanno formalmente richiesto al Ministero della Salute nonché al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di dare immediata esecuzione a quanto stabilito dall’art. 5, L. 3/2018 in tema di OSS.

Ai sensi del quadro normativo sopra evidenziato, il nuovo inquadramento impone la corretta collaborazione ed interazione dell’OSS con le professioni sanitarie e sociosanitarie, un’individuazione di competenze più chiare e nuove nonché una partecipazione alla pianificazione assistenziale nelle competenze e attività che lo contraddistinguono. Il Ministero della Salute ha, tuttavia, disatteso tale richiesta portandoci a impugnare davanti al Tar e al Consiglio di Stato, la mancata applicazione dell’area socio sanitaria, e la mancata partecipazione alla consulta permanente delle professioni sanitarie e sociosanitarie istituto dal Ministro della Salute”.

Si propone, pertanto, l’istituzione di un Osservatorio Permanente presso Ministero Salute sul profilo dell’Operatore Socio Sanitario per il monitoraggio della corretta applicazione del suo profilo, di un Registro Nazionale e Regionale della qualifica disposto dall’Osservatorio Regionale della qualifica.

L’osservatorio funge da cabina di regia e deve costituire il livello necessario per garantire su base nazionale la governance del profilo (regole- procedure – gestione – principi – formazione continua – valutazione professionale – e meccanismi sulla formazione) per lo sviluppo del profilo coerente con l’evoluzione, sui bisogni di assistenza ai cittadini e con l’evoluzione delle istituzioni ed organizzazioni sanitarie e socio sanitarie.

Pertanto, la federazione Migep chiede urgentemente un incontro e di partecipare ai lavori, infatti, la federazione migep è stata già parte del tavolo dei lavori sull’O.S.S. –- istituito presso il Ministero della Salute che ha visto anche la presenza delle Regioni per poter contribuire in qualità di rappresentante della categoria nel confronto sulle soluzioni che s’intendono proporre ed attuare tali che siano uno strumento operativo nel quale si esplicita il livello di governance atteso, con riferimento agli interventi di orientamento posti in essere a livello nazionale, nonché alle azioni e ai risultati previsti attraverso l’insegnamento/apprendimento disciplinare, finalizzato all’acquisizione dei saperi di base, delle abilità cognitive, logiche e metodologiche; ma anche della abilità trasversale, comunicative metacognitive, metaemozionali, oppure delle competenze orientative di base e propedeutiche essendo la Federazione Migep promotore di proposte di legge, di documenti, bozze, con varie istituzioni e ordini infermieristici che riguardano la figura dell’operatore socio sanitario.

Confidando in un riscontro positivo della richiesta di incontro e confronto si cogli l’occasione per inviare distinti saluti.

26 aprile 2021

x La Segreteria Nazionale SHC
Giacchetta Matteo

La Segreteria Nazionale Migep
Angelo Minghetti

Bozza Proposta di Legge nuovo ruolo Operatori Socio Sanitari.

La relazione illustrativa alla proposta di legge in esame riconosce che la categoria OSS attraversa un momento di crisi, si descrive l’occupazione nel settore sanitario e sociosanitario come caratterizzata da forte preoccupazione sia per il cittadino che per lo stesso operatore. Per questo motivo, anche in considerazione degli effetti della pandemia in atto, la proposta in esame si propone di affrontare la questione della regolamentazione dell’accesso alle professioni nel settore sanitario e sociosanitario, ai fini del riconoscimento professionale della figura dell’oss e in particolar modo della tutela giuridica del cittadino malato.

L’intento della proposta, anche in attuazione di quanto previsto dal disegno di legge della Boldrini, dalle varie bozze di lavoro sulla nuova formazione oss elaborati con la Fnopi, sulla certificazione delle competenze, volto alla salvaguardia dei professionisti infermieri, dell’operatore socio sanitario, è quello di istituire, presso il Ministero della salute e le Regioni, il registro telematico nazionale /regionale obbligatorio degli operatori socio sanitari e di altre categorie che operano nel sistema salute professionisti in base ai requisiti individuati, condivisi e riconosciuti dalla categoria stessa, definendo, in tal modo, lo status secondo le indicazioni dell’osservatorio nazionale e della conferenza stato regioni il registro telematico regionale degli operatori socio-sanitari per tutelare il cittadino e controllare/prevenire l’abusivismo.

L’articolo 1, in particolare, definisce la finalità dell’intervento normativo, istituendo l’Osservatorio Nazionale/Regionale della qualifica di operatore socio sanitario riconoscendo l’alto valore sociale della professione di oss, quale forma di rappresentazione vivente e personificata dell’espressione assistenziale.

L’articolo 2 riconoscere il Registro telematico Nazionale e Regionale della qualifica di oss e professionista in base a particolari requisiti, quali un “diploma di formazione” istituendo, presso il Ministero della salute e delle regioni, il registro telematico nazionale/ regionale degli operatori socio sanitari obbligatorio. L’iscrizione al registro è condizione per esercitare e costituisce, tuttavia, un albo; è, inoltre, specificato che la mancata iscrizione nel registro preclude la possibilità di esercitare la professione.

La proposta di legge parte dall’analisi di dati che molto preoccupano circa lo stato di salute della formazione e obiettivo proponendo l’introduzione della figura tutor oss nella scuola e nelle corsie, adeguando il sistema formativo regionale agli standard qualitativi.

La presente legge intende perseguire i seguenti obiettivi e finalità:

  • si riconoscere l’alto valore sociale della professione di oss, quale forma di figura che opera nel sociale, privato, terzo settore, sanitario prevalente nel rispetto delle altre professionali e che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2;
  • la proposta di legge istituisce il registro telematico nazionale, l’osservatorio permanente, l’oss tutor degli operatori socio sanitari in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, presso il ministero della salute con proprio decreto,

il testo di legge

Art 1 Osservatorio Nazionale e Regionale della qualifica

1. Il Ministero della Salute entro sei mesi dall’approvazione del presente Accordo, istituisce l’Osservatorio Nazionale della qualifica di operatore socio sanitario.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro dodici mesi dall’approvazione del presente accordo e in conformità alle linee guida nazionali, istituiscono l’Osservatorio Regionale e il Registro telematico obbligatorio Regionale della qualifica.

3. Competenze dell’Osservatorio Nazionale della qualifica:

– Definizione del sistema informativo nazionale per l’anagrafica della qualifica;
– Gestione del Registro telematico Nazionale e Regionale della qualifica ed emanazione di Linee Guida per i Registri telematici Regionali;
– Definizione di Linee Guida per coordinamento della Rete Formativa Nazionale;
– Definizione di Linee Guida per le modalità della programmazione annuale dei fabbisogni formativi della qualifica e di Moduli formativi post qualifica ;
– Definizione di Linee Guida per l’adeguamento dei repertori delle competenze dell’area sanitaria e socio sanitaria;
– Definizione della Carta Etica della qualifica;
– Definire linee guida circa il sistema di istituzione degli standard di riferimento e ne coordinerà l’applicazione:
I Criteri guida per istituire standard mix Oss/ cittadini sono:
a. epidemiologia dei bisogni assistenziali attribuibili agli Oss
b. i modelli organizzativi disposti;
c. il rapporto oss / componenti equipe di cura e assistenza

4 Rete Formazione Operatori Socio Sanitari – Criteri e standard

a) Dovrà indicare la rete formativa e chi la governa con programmazione dei contingenti su base triennale;
b) Dovrà definire standard di riferimento sul rapporto Oss- pazienti ( nei servizi socio Sanitari, domiciliari e Sanitari )
c) dovrà rilevare il Fabbisogno formativo di accesso alla qualifica ed il Fabbisogno di Moduli formativi post qualifica ;

d) la formazione deve essere con programmazione dei contingenti su base triennale;

e) le Aziende sanitarie e private con Protocolli Intesa garantiscono le sedi di tirocinio sia ospedaliere che dei servizi socio-Sanitari oltre che domiciliari avvalendosi anche di strutture private accreditate;

f) Le Strutture Formative accreditate dall’ Osservatorio devono organizzano i corsi entro il mese di gennaio di ciascun anno .
g) Chi governa la formazione nel terzo trimestre di ogni anno pianificano i corsi da attivare sia di accesso alla qualifica che di formazione post qualifica.

L’Osservatorio Nazionale è composto da un Operatore Socio Sanitari, proposti dalla associazione maggiormente rappresentativa, un rappresentante della Federazione Nazionale Ordini degli Infermieri, un rappresentate della Federazione Nazionale degli Ordini Assistenti Sociali.

L’Osservatorio Nazionale è presieduto dal direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale.

4.Competenze dell’Osservatorio Regionale della qualifica:

– Definizione del sistema informativo regionale per l’anagrafica della qualifica;
– Gestione del Registro Regionale della qualifica in conformità delle Linee Guida Nazionali;
– Definizione di Piani di sviluppo della qualifica a livello regionale;
– Collaborazione alla definizione del curriculum formativo;
– Collaborazione alla definizione del corso;
– Definizione delle linee guida per il piano di qualità e sicurezza delle strutture formative accreditate;
– Definizione del sistema di accreditamento delle strutture formative comprese le sedi di tirocinio;
– Collaborazione alla definizione del fabbisogno formativo della qualifica;
– Collaborazione alla definizione delle modalità per gli esami di qualifica.

L’Osservatorio Regionale è composto da un operatore socio sanitari proposti dalla associazione maggiormente rappresentativa del profilo, un rappresentate dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche, un rappresentate dell’Ordine degli assistenti sociali. L’Osservatorio Regionale è presieduto dal Direttore delle Politiche del personale del SSR Assessorato alla salute.
Articolo 2 . Registro Telematico Nazionale e Regionale della qualifica

Il registro telematico della qualifica, articolato su base nazionale e regionale, ha l’obiettivo:

– Essere strumento di anagrafica dinamica dei qualificati;
– Essere strumento per la definizione del fabbisogno formativo della qualifica;
– Essere strumento per la verifica dei dati sia a livello nazionale che regionale;
– Essere strumento per studi osservazionali sull’evoluzione della qualifica;
– Essere strumento per l’accertamento di garanzia del titolo di qualifica.

L’iscrizione a tale Registro è obbligatoria, i qualificati sono iscritti allo specifico Registro Regionale, a seguito di valutazione positiva dell’Osservatorio Regionale. Gli iscritti in ogni Registro Regionale, sono trasmessi nel Registro Nazionale della qualifica. Le cancellazioni dal Registro possono avvenire a domanda dell’interessato oppure per cause che vietano l’esercizio della qualifica. Le sospensioni dall’esercizio della qualifica, possono essere determinate da provvedimenti giudiziari o disciplinari.

Art 3
Il diploma rilasciato da istituti formativi autorizzati alla formazione oss riconosciuti a livello nazionale o regionale, dopo aver conseguito al termine di specifica formazione professionale devono iscriversi obbligatoriamente al Registro Telematico Nazionale/Regionale degli operatori socio sanitario,

Art 4

Il decreto medesimo deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, le regioni entro 12 mesi dalla pubblicazione della legge devono istituire il registro telematico regionale obbligatorio come da indicazioni del decreto e dall’ art 1 comma 2 e articolo 2 della presente legge.
il Ministro della salute su indicazioni dell’osservatorio permanete stabilisce le modalità per l’iscrizione, a domanda, e per l’eventuale cancellazione dal registro telematico.
Il decreto è emanato sentite la conferenza Stato Regioni, l’Osservatorio permanente, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, l’ordine delle professioni infermieristiche, l’associazione maggiormente rappresentativa degli operatori del settore, la quale istituiscono il registro telematico regionale, sulle indicazioni del decreto ministeriale.

Art 5

E’ consentito il passaggio e l’iscrizione da una regione ad un’altra regione previa cancellazione attraverso il portale regionale con obbligo di riscriversi nella regione di lavoro, determinate nel rapporto di lavoro, che dà luogo ad un riproporzionamento di provenienza in base al rapporto esistente tra i rispettivi requisiti previsti per il diritto alla professione.

Art 6
Titolo conseguito all’estero

L’esercizio delle attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali ascritte alla figura dell’operatore socio-sanitario, da parte di coloro che hanno conseguito un titolo di studio in Paesi esteri, è condizionato al riconoscimento di tale titolo da parte del Ministero della Salute con l’inserimento nel registro telematico nazionale/regionale.

Art 7

L’Osservatorio Nazionale coordinerà gli Osservatori Regionali costituiti in ogni regione, il Ministero dovrà disporre specifico regolamento che ne definirà funzioni e componenti.

Art 8

Il registro telematico è pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero della Salute, e della Regione. Il registro telematico costituisce un albo professionale L’iscrizione al registro è condizione per esercitare e costituisce, tuttavia, un albo; è, inoltre, specificato che la mancata iscrizione nel registro preclude la possibilità di esercitare la professione.

Art 9

OSS Tutor

Da qui l’auspicio alla creazione di una figura oss tutor Scolastico in ogni scuola, in modo da affrontare le emergenze educative e psicosociali più impellenti e affiancare docenti e personale della scuola nella relazione educativa con gli studenti.

Un oss tutor a supporto del processo educativo-formativo, che supporti il lavoro degli studenti nelle corsie che insieme al tutor infermiere ha la funzione di ordinamento, raccordo e supervisione per favorire lo sviluppo di una relazione educativa finalizzata al benessere e al successo formativo.

Il Tutor oss, nominato dall’Azienda Sanitaria gestore della formazione, uno in ogni sede formativa attivata dalla medesima, è l’operatore socio sanitario, con tre anni di servizio continuativo, e in possesso di una documentata formazione su un corso di livello regionale inerente i contenuti del ruolo.

1) Il tutor svolge attività di:

-Collaborazione con il formatore per l’integrazione degli apprendimenti teorici in coerenza con l’apprendimento tecnico professionali;

-Collaborazione alla definizione del piano degli apprendimenti/insegnamenti delle abilità tecnico professionali;
-Predisposizione dei setting per le simulazioni/laboratori;

-Collaborazione nel processo di responsabilizzazione dello studente circa i contenuti della qualifica;

-Collaborazione alla definizione dei piani di tirocini, del contratto di tirocinio, del vestiario e degli orari in accordo con i diversi servizi accreditati;

-Supervisione della presenza di protocolli per la sicurezza igienico ambientale e riferisce al direttore;

-Collaborazione nella gestione degli ambienti e tecnologie della sede formativa;

-Attuazione di interventi di mediazione nelle difficoltà operative in sede di tirocinio;

-Supervisione dell’applicazione del piano di tirocini;

-Formazione sul campo, sulla casistica presente, con l’obiettivo di sviluppare le abilità previste per la qualifica;

-Collabora alla gestione delle guide di tirocinio;

-Il Tutor è componente nella commissione di Esame di Qualifica.

2) Le Guide di tirocinio, sono operatori socio sanitari con integrazione ove necessario da altri professionisti, nominati dall’azienda sanitaria gestore della formazione fra i professionisti che operano nei servizi accreditati di tirocinio, da almeno tre anni.

3) Svolgono le seguenti attività:
-Contestualizzano il piano di apprendimento tecnico professionale;
-Accolgono gli studenti nel servizio socializzano i protocolli, le procedure, i piani di lavoro presenti nel servizio;
-Informano sul piano di sicurezza e sull’utilizzo dei DPI;
-Compilano il libretto/portfoglio competenze con relativa valutazione;
-Collaborano con il tutor, il formatore e direttore del corso per la qualità dei tirocini

4) viene nominato dalle aziende sanitarie un operatore socio sanitario nelle commissioni di concorso per gli oss con una esperienza di 5 anni in pratiche teoriche e scritte, potrebbe essere anche un oss tutor.

Art 10
L’attuazione delle disposizioni derivanti dal presente DDL non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

26 aprile 2021

La Segreteria Nazionale Migep – SHC OSS

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