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Permessi Retribuiti: le aziende sanitarie bolognesi li negano. Denuncia Fials

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Permessi Retribuiti: le aziende sanitarie bolognesi li negano. Ecco la denuncia Fials.

Atto di accusa nei confronti delle dirigenze

Infermieri, Infermieri Pediatrici, Ostetriche, Oss, Professionisti Sanitari, Amministrativi e Tecnici sono sul piede di guerra nelle aziende sanitarie bolognesi per il diniego dei permessi retribuiti regolarmente disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Lo riferisce in una nota diffusa agli organi di stampa dal segretario provinciale della FIALS di Bologna, Alfredo Sepe, che ad AssoCareNews.it comunica tutta la sua disapprovazione.

Le Aziende non concedono i Permessi Retribuiti previsti nel Nuovo Contratto, permessi fortemente voluti dalla FIALS Nazionale durante tutte le fasi del confronto in ARAN.

 

Alfredo Sepe, segretario Fials Bologna.
Alfredo Sepe, segretario Fials Bologna.
  • Art. 36 Permessi giornalieri retribuiti : A domanda del dipendente sono concessi permessi giornalieri retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente: a) partecipazione a concorsi od esami – limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove – o per aggiornamento professionale facoltativo comunque connesso all’attività di servizio: giorni otto all’anno; Lutto per il coniuge per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado o per il convivente ai sensi dell’art.1, comma 36 e 50, della legge 76/2016 (Unioni civili e patto di convivenza): giorni tre per evento da fruire entro sette giorni lavorativi dal decesso.

Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione di matrimonio che può essere fruito anche entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio.

I permessi dei commi 1 e 2 possono essere fruiti cumulativamente nell’anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio. 4.

“Durante i predetti periodi al dipendente spetta l’intera retribuzione esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa” – spiega il segretario provinciale Fials.

  • Art. 37 Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari : Al dipendente, possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, 18 ore di permesso retribuito nell’anno solare per particolari motivi personali o familiari.

I permessi orari retribuiti del comma 1:

  1. non riducono le ferie;
  2. non sono fruibili per frazione di ora;
  3. sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio;
  4. non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente alle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore;
  5. possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore dei permessi a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari alle ore di cui all’art. 27 comma 10 (Orario di lavoro);
  6. sono compatibili con la fruizione nel corso dell’anno solare dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il trattamento economico dei permessi orari del presente articolo è pari all’intera retribuzione esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedono lo svolgimento della prestazione lavorativa.

In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.

“Attendiamo riposta alla nostra Diffida, siamo Già Pronti a ricorrere al Giudice del Lavoro” – conclude Sepe.

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