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Nuove regole Visite Fiscali Infermieri, Oss, Professionisti Sanitari

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Nuove regole Controlli Malattie per Infermieri, Oss, Professionisti Sanitari.

Dagli inizi di gennaio 2018 sono cambiate le regole per le Visite fiscali dei dipendenti pubblici. E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 con le novità, regole e orari di reperibilità per gli statali. Le stesse disposizioni valgono per gli Infermieri, gli Infermieri Pediatrici, i Medici, gli Operatori Socio Sanitari e per tutti i Professionisti della Salute.

Le nuove regole sulle visite fiscali per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, in vigore a partire dal 13 gennaio 2018, confermano quanto previsto dalla riforma Madia: stretta severa contro gli assenteisti e furbetti del weekend, con possibilità di controllo da parte dei medici Inps anche più volte e in maniera consecutiva.

L’obiettivo è quello di ridurre i casi di falsa malattia: l’Inps, al quale è affidata competenza esclusiva nelle visite fiscali, potrà “bussare alla porta” dei dipendenti statali, come gli infermierii e il personale dei vari uffici pubblici, che si assentano per malattia anche nei giorni festivi o di riposo settimanale.

Gli orari di reperibilità dovranno essere rispettati, dunque, anche nelle giornate non lavorative e nei giorni festivi. Una novità che, per gli statali, segna l’avvio del cambio di rotta voluto dal Ministro della PA, Marianna Madia, ma che al momento non uniforma ancora le fasce di reperibilità tra dipendenti pubblici e dipendenti del settore privato.

Di seguito tutte le novità contenute nel decreto in vigore dal 13 gennaio 2018, con orari e regole per le visite fiscali degli statali nel 2018

Visite fiscali dipendenti pubblici 2018: controlli anche nei giorni festivi

Scatta in via ufficiale la stretta ai dipendenti “assenteisti” della PA: a partire dal 13 gennaio 2018 le visite fiscali per gli statali in caso di malattia potranno essere svolte a cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità di giorni festivi o di riposo settimanale.

È questa una delle novità introdotte con il nuovo decreto sulle visite fiscali della PA: l’art. 2 del Decreto Madia dispone che negli orari di reperibilità indicati dalla legge sarà possibile essere sottoposti a più controlli da parte dell’Inps in casi di malattia “sospetta”.

Si tratta, ad esempio, dei dipendenti statali che si assentano per malattia il venerdì oppure nei giorni immediatamente precedenti o successivi a giorni festivi.

L’articolo 2 del Decreto n. 206 rimanda, poi, al comma 5 dell’articolo 55 septies del Testo unico sul pubblico impiego, nel quale si dispone che i controlli sulle assenze per malattia vengono disposte dalle PA valutando la condotta complessiva del dipendente, “tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo”.

La visita fiscale può essere richiesta fin dal primo giorno di assenza dal lavoro nel caso in cui si verifichi nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative.

Orari visite fiscali PA 2018: fasce di reperibilità

Restano sette le ore durante le quali i dipendenti statali e tutto il personale della Pubblica Amministrazione saranno obbligati a restare a casa e ad essere reperibili in caso di visita fiscale nel 2018.

Ecco quali sono le fasce di reperibilità in caso di malattia e gli orari nei quali i medici dell’Inps potranno effettuare i controlli, invariati rispetto a quanto già previsto per il 2017:

  • Mattina: dalle ore 9.00 alle ore 13.00
  • Pomeriggio: dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Secondo quanto indicato dall’art. 3 del decreto 2018, l’obbligo di reperibilitàin caso di visita fiscale dovrà essere rispettato anche nei giorni non lavorativi e nei festivi.

Si ricorda che le nuove regole entreranno in vigore a partire dal 13 gennaio 2018.

Esclusioni dall’obbligo di reperibilità

Anche con il nuovo decreto vengono disposti alcuni specifici casi di esonero dalle visite fiscali 2018.

Nel dettaglio, sono esclusi dall’obbligo di rispettare orari e fasce di reperibilità 2018 i dipendenti statali che si assentano per uno dei seguenti motivi:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
  • stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Verbale visita fiscale statali 2018

Il medico dell’Inps dovrà redigere il verbale relativo alla valutazione della capacità o incapacità lavorativa riscontrata nel dipendente statale durante la visita fiscale.

I medici dell’Inps dovranno trasmettere il verbale con il relativo esito in modalità telematica all’Inps e lo stesso dovrà esser messo a disposizione del dipendente della PA interessato e dal datore di lavoro pubblico.

Variazione indirizzo di reperibilità in caso di malattia

Un punto importante del nuovo decreto sulle visite fiscali per gli statali dispone che, nel caso di variazione dell’indirizzo di reperibilità presso cui effettuare i controlli per malattia, il dipendente dovrà comunicarlo preventivamente all’Amministrazione Pubblica di riferimento, la quale dovrà a suo vola comunicarlo all’Inps secondo i canali messi a disposizione.

Mancata effettuazione visita fiscale

In caso di mancata effettuazione della visita fiscale per assenza del lavoratore all’indirizzo indicato, è data immediata comunicazione motivata al datore di lavoro che l’ha richiesta.

Nel caso di assenza del dipendente durante gli orari della visita fiscale presso l’indirizzo di reperibilità fornito, il medico dell’Inps rilascerà apposito invito a visita ambulatoriale presso l’Ufficio medico legale dell’Inps competente per territorio per il primo giorno utile.

Mancata accettazione esito visita fiscale Inps

Nel caso in cui il dipendente statale non dovesse accettare l’esito della visita fiscale effettuata dal medico Inps sarà necessario effettuare il rifiuto in via immediata.

Il medico annoterà sul verbale il manifestato dissenso che deve essere sottoscritto dal dipendente e contestualmente invita lo stesso a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo.

In caso di rifiuto a firmare il verbale della visita fiscale da parte del dipendente, il medico informa tempestivamente l’Inps e predispone apposito invito a visita ambulatoriale.

Rientro anticipato al lavoro: obbligo certificato sostitutivo

Nel caso di guarigione anticipata e per poter ritornare al lavoro in data anticipata rispetto a quanto previsto dal primo certificato medico, il dipendente statale dovrà richiedere obbligatoriamente un certificato sostitutivo.

Il certificato sostitutivo per il rientro anticipato al lavoro dovrà essere rilasciato dallo stesso medico che ha redatto il certificato di malattia, ovvero da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo.

Visite fiscali PA 2018: testo del decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Si mette a disposizione il testo del decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2017 ed in vigore a partire dal 13 gennaio 2018.

Fonte: Informazionefiscale – AssoCareNews.it 

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