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Mancano OSS ad Imola e l’azienda continua a non assumerli. Infermieri sotto stress.

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Ora arriva la diffida ufficiale della FIALS: “si assuma dal Concorso OSS, il personale di supporto dell’Ortopedia di Imola è ormai allo stremo, così pure quello infermieristico”.

Accade nell’Unità Operativa di Ortopedia. Mancano gli OSS, l’Azienda continua a non volerli assumere dalla graduatoria del Concorso per Operatori Socio Sanitari e gli Infermieri sono ormai sotto Stress. E’ quanto riferisce la segretaria provinciale della FIALS di Bologna, che nei giorni scorsi ha diffidato ufficialmente l’USL.

La situazione è diventata molto pesante e il personale infermieristico è stanco di occuparsi di mansioni che appartengono agli Operatori Socio Sanitari. Inoltre, gli OSS presenti nella U.O. sono costretti a fare turni massacranti e ad occuparsi di troppi pazienti.

Ecco la missiva della FIALS di Bologna.

DIRETTORE GENERALE
Dott.re Andrea Rossi

DIREZIONE INFERMIERISTICA E TECNICA
Dott.re Davide Carollo

COORDINATORE ASSISTENZIALE U.O. ORTOPEDIA
Dott.ssa Rossella Callegari

P.C.

STUDIO LEGALE FIALS
Avvocato Matteo Nanni

Oggetto: Diffida condizioni di lavoro O.S.S. U.O. Ortopedia/Protrarsi della carenza di personale OSS e relativo abuso dello straordinario e del richiamo in servizio.

Nel merito, gli operatori di supporto afferenti alla U.O. ORTOPEDIA lamentano un carico di lavoro eccessivo (potenziali violazioni della DLG81/2008), una turnazione in cui viene programmato il lavoro straordinario (violazione art.31 CCNL 21.05.18), difficoltà ad usufruire di istituti contrattuali quali ferie e permessi.

“L’orario di lavoro ordinario è di 36 ore settimanali ed è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico. Ai sensi di quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti, l’orario di lavoro è articolato su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 12 minuti e di 6 ore” sia dell’art.31 c 1 “le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro.

Inoltre dalla documentazione in nostro possesso, si evincono chiaramente varie violazioni sul tema ferie, definendo le stesse “richiamabili”. Il CCNL in vigore recita… il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio ad un periodo di ferie retribuito (art.33 c.1). Le ferie sono un diritto irrinunciabile… esse sono fruite, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente (Art.9 c.1). In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo.

Non risultano nel CCNL in vigore le cosiddette ferie “richiamabili” che risultano pertanto illegittime, inoltre dalla stessa documentazione emerge come lo strumentale appellativo corrisponda ad una sorta di pronta disponibilità tra l’altro non monetizzata ed usata in modo alquanto impropria.

Si nota che per sopperire alla carenza di personale di supporto data dalla mancata sostituzione, dal mese di agosto ad oggi, di n°1 Unita’ a regime per motivi di impedimento a svolgere le mansioni a cui si aggiungono le assenze improvvise, in questi ultimi mesi si e’ applicato illegittimamente l’istituto della “Pronta Disponibilità” per richiamare in servizio gli operatori a riposo modificandone ripetutamente il turno, (art. 7 CCNL integrativo 20.9.2001) costretti a “lunghette” da orario di servizio, a cui si sono aggiunte numerose lunghe esasperanti che in alcuni casi hanno visto superare le 13 ore di lavoro continuativo violando l’art. 7 del D.Lgs. 66 del 2003.

Il prolungamento dell’orario o doppio turno può essere giustificato solo con un ordine di servizio, che:

 deve essere scritto (CCNL 01.09.95 Art.28): in giurisprudenza le comunicazioni che possiedono valore sono scritte. L’ordine di servizio, che è un’ingiunzione al dipendente di violare le norme contrattuali, deve essere scritto anche per tutela sia del dipendente stesso che dell’azienda. Tale tutela non è presente se viene emesso verbalmente;
 deve pervenire per tempo: e quindi in anticipo al lavoratore presso la sede lavorativa. Il lavoratore non è tenuto a farsi reperire al proprio domicilio, né telefonicamente né con altri sistemi, tranne nel caso della pronta disponibilità (Art. 7 CCNLI 20.09.01);
 deve essere motivato: nell’ordine di servizio deve apparire la motivazione per la quale è stato emesso, a garanzia della liceità dello stesso;
 deve essere uno strumento eccezionale: altrimenti diverrebbe straordinario programmato, espressamente vietato dalla normativa in vigore (CCNL 07.04.99 Art.34 comma 1). La copertura dei turni deve essere garantita sulla base dei criteri organizzativi certi e con personale sufficiente per evitare disservizi dovuti ad imprevisti;
 non deve sovrapporsi ad altri istituti contrattuali già previsti: non può essere utilizzato per il richiamo in servizio “oggi per oggi”, in quanto si cade nell’istituto della pronta disponibilità. In questo caso, se il dipendente si rifiuta di adempiere l’ordine di servizio, non possono essere prese sanzioni disciplinari nei suoi confronti. In caso di richiamo in servizio “oggi per domani”, il ricorso all’ordine di servizio può essere legittimo, a patto che si rispettino una serie di vincoli. Infine esiste anche una sentenza della Corte Costituzionale che sancisce il diritto del dipendente a potersi organizzare e programmare la propria vita privata. In caso di prolungamento dell’orario di servizio il dipendente è costretto a rimanervici fino all’arrivo della sostituzione; ma spetta al dirigente autorizzarlo (CCNL07.04.99 Art.34 comma 2) e, quindi, nel caso di più operatori presenti, decidere e segnalare chi dovrà fermarsi in servizio. In caso di sospensione o interruzione delle ferie (art.19 CCNL), è necessario l’ordine di servizio;
 deve essere firmato dal dirigente responsabile in modo che si assuma la responsabilità dell’atto amministrativo;  deve recare la data di emissione;

 deve contenere le azioni che si ordinano di eseguire al dipendente.

Alla luce della normativa vigente, la maggior parte degli ordini di servizio emessi dalla Coordinatrice del U.O. Otropedia non sono conformi alla legge, quindi sono da considerarsi nulli.

I dipendenti che non ottemperino agli ordini di servizio che non presentano le caratteristiche sopra citate, non possono incorrere in alcuna sanzione né disciplinare né penale, anzi, parrebbero esserci gli estremi per una denuncia per illecito amministrativo (legge 689/81 e D.Lgs. 231/01).

TUTTO CIO’ PREMESSO, DEDOTTO E RITENUTO

l’Organizzazione Sindacale FIALS Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanita’ Segreteria Provinciale di Bologna

CONTESTA

l’illegittimità delle disposizioni imposte per i richiami in servizio e la gestione dello straordinario DIFFIDA
La Coordinatrice dall’attuare tali modalita’ illegittime di gestione del personale

CHIEDE

Immediato reintegro dell’organico con N° 1 O.S.S., in caso contrario saremo, nostro malgrado, costretti ad attivare una serie di azioni volte a tutela dei dipendenti e degli utenti coinvolti come, esposto/segnalazione al Comando Carabinieri per la tutela della salute NAS, richiesta di accertamento ispettivo presso ITL di Bologna, stato di agitazione presso Prefettura di Bologna oltre che informare gli organi di stampa territoriali.

Distinti saluti.

Dott. Alfredo Sepe
Segretario Provinciale FIALS Bologna

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