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La FIALS di Bergamo scrive all’ASST per l’uso improprio della pronta disponibilità.

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Polemiche a Bergamo tra la segreteria della FIALS e la Direzione Amministrativa dell’ASST. Pubblichiamo a tal proposito la nota del segretario Alfredo De Marchi.

La vicenda per cui si scrive ha meritato già precedenti iniziative del gruppo dirigente FIALS, sicché appare superfluo effettuare una ripetizione analitica , bastando per ora il riferimento alle diffuse e articolate missive già inviate; Sia alla passata e attuale amministrazione, nonché discusse in seduta congiunta con il Prefetto di Bergamo.

In estrema sintesi, richiamo le seguenti circostanze:

1) In merito alla proposta formulata dall’amministrazione, a parere dello scrivente contiene vizi di legittimità Formali e Sostanziali, nonché da elementi assurdi per sistema logico e normativo.

La pronta disponibilità è disciplinata dall’Art.28/ CCNL 2016/2018. La variazione introdotta al comma 6 – ha differenziato la dicitura dal di Regola in di Norma.

Variazione che sembra fatta apposta per essere aggirata per favorire abusi, contraddizioni, lacune che continuano a generare malcontento e discussione tra gli operatori sanitari.

Non vorremmo che il di norma diventi lo strumento per essere impropriamente impiegato dalle aziende per sopperire le carenze organiche in modo prevedibilmente strumentale e potenzialmente dannoso per la salute dei dipendenti e la sicurezza dei pazienti.

La disciplina della PD deve comunque attenersi a una turnistica programmata come dalle indicazioni contrattuali e dal D.lgs. n. 66 dell’8/04/2003- integrato e modificato dal D.lgs. n. 213 del 19/07/2004.

La nostra fondata preoccupazione è legata essenzialmente ai termini di prevenzione e sicurezza, sia per gli utenti, che per il personale dipendente sottoposto a serio rischio di errori.

Sovente, è impropriamente inserita una pronta disponibilità attiva immediatamente al termine del turno lavorativo, ciò inevitabilmente genera al personale un eccessivo affaticamento psico-fisico – che può nel tempo essere dannoso per la salute dei dipendenti.

Ma non solo, espone altresì l’inconsapevoli operatori a notevoli responsabilità civili e Penali nel malaugurato caso di verificarsi di possibili errori clinici dovuti a tensione fisica.

2) “Tempi e mezzi per arrivare sul posto di lavoro”.

L’art. ventotto, comma uno del CCNL vigente, sancisce chiaramente l’obbligo di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata, ma non indica con quali mezzi deve utilizzare per raggiungerlo.
Dato che, nessuna Legge o Contratto impone al dipendente di possedere un mezzo di locomozione e utilizzarlo per raggiungere con urgenza il posto di lavoro.

Nulla vieta allo stesso di utilizzare il mezzo pubblico anche di notte, con l’ovvia incertezza dei tempi di arrivo, oppure prendere il taxi con il rimborso della corsa.

Queste opzioni debbono essere frutto di contrattazione decentrata.

Proposta:

L’eventuale richiesta di rientrare in servizio, il tempo per raggiungere il posto di lavoro deve rientrare a pieno titolo nell’orario di lavoro effettivo che decorre fin dal momento della chiamata di presentarsi sul luogo di lavoro – (Tribunale di Milano sentenza n. 953/ 23/6/2010) – Cassazione sentenza n. 549/2006).

Se utilizza il mezzo proprio compete l’indennità kilometrica prevista nella tabella Aci aggiornata al 31 dicembre di ogni anno, in aggiunta alla copertura assicurativa con polizza Kasco.

3) “Uso e abuso della pronta disponibilità”.

Premesso che, L’istituto della PD può essere utilizzato per i dipendenti addetti alle sale operatorie e nelle strutture di emergenza con ciclo continuo h ventiquattro. Art 12 CCNL).

Fermo restando la facoltà da parte dell’amministrazione , di valutare congiuntamente con parti sindacali , eventuali situazioni in cui ammettere la pronta disponibilità , in base alle proprie esigenze organizzative. ( art.14 CCNL).
Attualmente sembrerebbe che sovente la PD è utilizzata in maniera indiscriminata per eventi non straordinari, ma bensi, programmati.

Alcune voci sostengono perfino che a volte il personale in P. D è impiegato anche negli interventi in libera Professione.

Pur certi che cosi non è , riteniamo comunque utile una formale smentita parte dell’amministrazione.

Dalle tabelle di proposta aziendale in merito alla PD, si evince. La manifesta volontà di predisporre ulteriormente l’utilizzo della PD come sostitutivo di turno e non integrativo dello stesso.

Infatti, alcune pronte disponibilità partono addirittura dalla mattina dei giorni feriali e in svariati orari della giornata, in palese violazione della norma contrattuale (art .6) che limita, di norma, ai turni notturni (22- 7) e festivi.

Dato che, l’indennità della PD e le ore di straordinario prodotte dai soggetti alla PD è finanziata con i fondi comuni e non dalle risorse di bilancio.

La violazione della norma contrattuale da ultimo richiamata, se violata , procura un oneroso danno economico alla collettività.

Conclusioni.

Per le ragioni suesposte, chiediamo pertanto che, nella stesura del regolamento in fase di confronto di attenersi al rispetto delle norme contrattuali , corrispondenti alle osservazioni introdotte con la presente nota.

Avvertendo che, quale ora le nostre richieste non fossero accolte, la scrivente Federazione Sindacale, avanza ampie riserve di agire nei modi e termini consentiti dalla Legge.

Ove occorre, a tutela dei diritti e degli interessi economici dei lavoratori, la scrivente Federazione Sindacale provvederà a fornire a tutti coloro che intendessero agire in giudizio, tutta l’assistenza necessaria per favorire il coordinamento e la predisposizione di ricorsi di lavoro individuali dei singoli lavoratori derivanti da “Danno Contratto Collettivo Integrativo”.

Nel frattempo, la presente costituisce nota a verbale della FIALS e quindi parte integrante da allegare al C.C.I.A in tema.

Il Segretario Provinciale FIALS
Alfredo De Marchi

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