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Infermieri, Oss e Professionisti Sanitari: sbloccati fondi accessori sui salari.

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Infermieri, Oss e Professionisti Sanitari: sbloccati fondi accessori salari.

L’iniziativa a cura della FIALS

Il sindacato delle autonomie locali e della sanità annuncia lo sblocco dei fondi contrattuali destinati al trattamento economico accessorio nei comparti e nelle aree del pubblico impiego. Lo comunica ad AssoCareNews.it il segretario provinciale di Bologna Alfredo Sepe rilanciando quanto scritto in precedenza dal segretario generale del sindacato Giuseppe Carbone. Sepe si è già attivato presso le aziende sanitarie e gli ospedali dell’hinterland Bolognese per chiedere l’effettivo sblocco anche a livello locale e quindi sostanziali aumenti sugli stipendi di Infermieri, Infermieri Pediatrici, Ostetriche, Oss, Professionisti Sanitari, Amministrativi e Tecnici.

Ecco di seguito la missiva del segretario generale che chiarisce nei dettagli la bontà della novità, che fornisce una boccata d’ossigeno a chi lavora negli ospedali e negli Enti pubblici a livello regionale e nazionale.

La lettera di Giuseppe Carbone, segretario generale FIALS

Con il decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”, con entrata in vigore il giorno successivo, si è avuta una boccata di ossigeno ai fondi destinati al trattamento economico accessorio contrattuali nei comparti ed aree del pubblico impiego con l’art. 11 del decreto leggesemplificazione.

E’ questo un impegno mantenuto dal Ministro della Pubblica Amministrazione, On. Giulia Buongiorno, dopo l’incontro avvenuto a Palazzo Vidoni con FIALS, UNSA e SNALS il 13 novembre 2018 sulla manovra finanziaria 2019.

Nella riunione, congiuntamente, sostenemmo la fondamentale importanza dell’abrogazionedell’art. art. 23, comma 2 del d.lvo 75/2017, per superare la tesi che l’importo del 2016 dovesse essere un vincolo perenne ed insormontabile all’aumento dei fondi contrattuali del trattamentoaccessorio.

L’abrogazione o eventuale correzione, nei termini da noi auspicati della norma legislativa, consentiva di liberare risorse per incrementare i fondi contrattuali senza dei quali non si potrebbe che concludere, drasticamente, che un terzo dei contratti pubblici firmati nel 2018,sono inapplicabili e, dunque, in pratica inutile.

Nell’incontro, nel dare atto al Ministro che nel ddl concretezza vi erano, anche, alcunipresupposti per superare la rigidità della norma del blocco dei fondi contrattuali accessori, chiedemmo lo stralcio della parte relativa ai fondi da inserire nel decreto semplificazione ormai in dirittura di arrivo.

Finalmente il 14 dicembre 2018 è stato emanato il decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135,che all’art. 11 reca disposizioni in materia di “Adeguamento dei fondi destinati cd trattamento economico accessorio del personale dipendente della Pubblica amministrazione” e interviene sulla disciplina recata dall’articolo 23 c. 2 del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75.

Attualmente, quest’ultima disposizione prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n, 165 del 2001, non possa superare quello previsto per l’anno 2016.

Con l’art. 11 del decreto legge “sulla semplificazione” n. 135/2018, viene chiarito che, in ordineall’incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva, nazionale e delle assunzioni in deroga, ai fini del calcolo del limite previsto dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, non si tiene conto:

A) degli incrementi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, previsti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico successivi all’entrata in vigore del medesimo articolo 23, comma 2 (entrata in vigore del provvedimento 22/06/2017).

Per il CCNL comparto sanità del 21.05.2018, per quanto attiene la sub lettera A), nella definizione annuale di ciascun fondo contrattuale, NON RIENTRANO nel calcolo del limite previsto dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 (non superamentodell’ammontare dei fondi contrattuali al 31.12.2016, E QUINDI ACCRESCONO I FONDI CONTRATTUALI, gli incrementi stabili definiti:

► all’art. 80, comma 3: lettera a) “di un importo, su base annua, pari ad euro 91,00 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, adecorrere dal 31/12/2018 e a valere dall’anno 2019”;

► all’art. 81, comma 3 lettera a) “ di un importo calcolato in rapporto al nuovo valore delle fasce attribuite che gravano sul fondo per effetto di quanto previsto dall’art. 76 (incremento degli stipendi tabellari)”;

► all’art. 81, comma 4 lettera a): importi variabili le RAR (risorse aggiuntive regionali)

B) delle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri relativi al trattamento accessorio delle assunzioni in deroga effettuate ai sensi delle medesime disposizioni successivamente all’entrata in vigore del predetto limite (entrata in vigore del provvedimento 22/06/2017).

Per il CCNL comparto sanità del 21.05.2018, per quanto attiene la sub lettera B), nella definizione annuale di ciascun fondo contrattuale, NON RIENTRANO nel calcolo del limite previsto dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 (non superamentodell’ammontare dei fondi contrattuali al 31.12.2016, E QUINDI ACCRESCONO I 2 FONDI CONTRATTUALI, gli incrementi stabili derivanti:

a) dalle assunzioni effettuate a partire dal 22 giugno 2017, da ogni singola azienda sanitaria quali:

  •   stabilizzazione del personale del comparto;

  •   assunzioni in deroga previste da autorizzazione regionale.

    In somma sintesi, per quanto attiene la sub lettera B), le Aziende Sanitarie, in rapporto alle unità di personale assunto successivamente alla data di entrata in vigore dell’art. 23, coma 2 del d.lvo75/2017 (22 giugno 20117), dovranno incrementare ciascun fondo contrattuale con risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico complessivo del personale assunto.

    Inoltre, al comma 2, la norma dell’art. 11 del decreto legge “sulla semplificazione” n. 135/2018,chiarisce, anche, che le disposizioni di cui sopra si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in cui si prevede che le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, calcolate in

A) degli incrementi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, previsti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico successivi all’entrata in vigore del medesimo articolo 23, comma 2 (entrata in vigore del provvedimento 22/06/2017).

Per il CCNL comparto sanità del 21.05.2018, per quanto attiene la sub lettera A), nella definizione annuale di ciascun fondo contrattuale, NON RIENTRANO nel calcolo del limite previsto dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 (non superamentodell’ammontare dei fondi contrattuali al 31.12.2016, E QUINDI ACCRESCONO I FONDI CONTRATTUALI, gli incrementi stabili definiti:

► all’art. 80, comma 3: lettera a) “di un importo, su base annua, pari ad euro 91,00 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, adecorrere dal 31/12/2018 e a valere dall’anno 2019”;

► all’art. 81, comma 3 lettera a) “ di un importo calcolato in rapporto al nuovo valore delle fasce attribuite che gravano sul fondo per effetto di quanto previsto dall’art. 76 (incremento degli stipendi tabellari)”;

► all’art. 81, comma 4 lettera a): importi variabili le RAR (risorse aggiuntive regionali)

B) delle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri relativi al trattamento accessorio delle assunzioni in deroga effettuate ai sensi delle medesime disposizioni successivamente all’entrata in vigore del predetto limite (entrata in vigore del provvedimento 22/06/2017).

Per il CCNL comparto sanità del 21.05.2018, per quanto attiene la sub lettera B), nella definizione annuale di ciascun fondo contrattuale, NON RIENTRANO nel calcolo del limite previsto dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 (non superamentodell’ammontare dei fondi contrattuali al 31.12.2016, E QUINDI ACCRESCONO I 2 FONDI CONTRATTUALI, gli incrementi stabili derivanti:

a) dalle assunzioni effettuate a partire dal 22 giugno 2017, da ogni singola azienda sanitaria quali:

  • stabilizzazione del personale del comparto;
  • assunzioni in deroga previste da autorizzazione regionale.

In somma sintesi, per quanto attiene la sub lettera B), le Aziende Sanitarie, in rapporto alle unità di personale assunto successivamente alla data di entrata in vigore dell’art. 23, coma 2 del d.lvo75/2017 (22 giugno 20117), dovranno incrementare ciascun fondo contrattuale con risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico complessivo del personale assunto.

Inoltre, al comma 2, la norma dell’art. 11 del decreto legge “sulla semplificazione” n. 135/2018, chiarisce, anche, che le disposizioni di cui sopra si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in cui si prevede che le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, calcolate in servizio di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro.”

misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017, a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell’organo di controllo interno, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato.

L’art. 11 del decreto legge, in definitiva certifica che la disposizione normativa non determinaeffetti finanziari in quanto le risorse escluse dal predetto limite sono coperte, per quanto riguarda gli incrementi contrattuali, nell’ambito di quelle destinate ai rinnovi medesimi dai documenti di finanza pubblica e, per quanto concerne le assunzioni, nell’ambito delle relative disposizioni.

Recentemente, con l’UNSA, abbiano chiesto un ulteriore emendamento all’art. 11 con la conversione in legge dello stesso decreto legge.

L’emendamento, già inviato a tutte le nostre strutture, contiene la seguente proposta, integrativa: all’articolo 11, al primo comma, dopo la lettera b) inserire la seguente lettera c): 

“c) alle risorse relative ai recuperi sul trattamento economico del personale cessato dal servizio di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro.”

Giuseppe Carbone – Segretario generale FIALS

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