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martedì, Marzo 19, 2024
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Infermieri, Oss e Professionisti Sanitari: le ferie estive sono un diritto!

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Infermieri, Oss e Professionisti Sanitari: le ferie estive sono un diritto!

Ne parliamo con Stefano De Pandis, dirigente FIALS, che scrive all’azienda ospedaliera di Imola.

Non esistono ferie richiamabili e le ferie estive sono un diritto per tutti i lavoratori (e per chi ha figli minori a carico), sia essi Infermieri, Infermieri Pediatrici, Ostetriche/i, OSS, Professionisti Sanitari, Amministrativi o Tecnici. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi con Stefano De Pandis, responsabile aziendale per la FIALS presso l’ospedale “Santa Maria della Scaletta” di Imola. Il sindacalista nelle scorse ore ha inviato un’apposita missiva alla direzione aziendale per chiedere il rispetto dei diritti del lavoratori in questo ambito.

Nello specifico De Pandis ha inviato una “Richiesta attivazione piano organizzativo in previsione delle ferie estive a tutela dei lavoratori con figli in età compresa nel periodo dell’obbligo scolastico come da CCNL 2018 Art 33 Comma 12” al Direttore generale e al Direttore infermieristico e tecnico del nosocomio imolese.

“La scrivente Organizzazione Sindacale, con la presente ad esprimere le dovute perplessita’ in previsione dei piani ‘smaltimento ferie estive’ programmati nelle relative Unita’ Operative dai relativi Coordinatori Assistenziali caratterizzati dal mancato rispetto della normativa contrattuale del nuovo CCNL 2018 in particolare ART 33 Comma 12. Preme analizzare l’assoluta mancanza di informazione verso quei dipendenti con figli a carico in eta’ compresa nel periodo dell’obbligo scolastico, i quali potrebbero beneficiare di un periodo di ferie tale da promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, che va dal 15 giugno al 15 settembre” – spiega De Pandis nella sua mail.

“Si richiede, quindi, il rispetto integrale degli articolati previsti dal CCNL ai fini di conciliare sia le esigenze dei lavoratori che le esigenze Aziendali. – conclude – Invitiamo i dipendenti coinvolti, a segnalare qualsiasi situazione difforme di applicazione degli articoli del contratto collettivo in merito alla fruizione degli istituti in oggetto”.

“Non si può continuare a far finta che le ferie non siano un diritto per i lavoratori, soprattutto per chi ha i figli minori a carico – spiega De Pandis ad AssoCareNews.it – e l’azienda imolese, come quelle del resto d’Italia, devono rispettare le norme e gli accordi sindacali, senza bypassarli attraverso emergenze di personale che non esistono o che sono quasi sempre programmabili”.

Vediamo nello specifico cosa dicono i Comma 9, 11, 12 e 13 dell’art.33 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Sanità.

Ecco i punti più importanti:

Comma 9

Le ferie sono un delitto irrinunciabile e non sono monehreabili fallo salvo quanto prevbto dal successivo comma 11. Esse sono nulle previa autorizzazione nel corso di ciascun anno solare in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.

Comma 11

Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. Fermo restando quanto sopra, il compenso sostitutivo è determinato per ogni giornata, con riferimento all’anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui al comma 1. 

Comma 12

Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. Le fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno quindici giorni continuativi di ferie nel periodo 1 giugno – 30 settembre o, alternativamente, in caso di dipendenti con figli in età compresa nel periodo dell’obbligo scolastico che ne abbiano fatto richiesta, nel periodo 15 giugno-15 settembre al fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Comma 13

Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivate ragioni di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentale per il periodo di ferie non goduto.

Più chiaro di così!
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