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Infermieri, Oss e Professionisti Sanitari: FIALS chiede riconoscimento straordinari.

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Infermieri, Oss e Professionisti Sanitari: FIALS chiede riconoscimento straordinari.

Il sindacato scrive alla dirigenza e all’ufficio personale dell’AUSL di Bologna.

Il sindacato delle autonomie locali e della sanità FIALS di Bologna chiede il riconoscimento economico del lavoro straordinario per Infermieri, Infermieri Pediatrici, Osteretiche, OSS, Professionisti Sanitari, Tecnici e Amministrativi dell’Azienda Unità Sanitaria Locale. Lo fa attraverso la presa di posizione diretta del segretario provinciale Alfredo Sepe, che ha chiesto al legale del sindacato Avv. Matteo Nanni di diffidare e contestare la nota PG n. 19904 del 14/02/2019 relativa al mancato riconoscimento dello ore di lavoro straordinario.

Nanni ha scritto alla direzione dell’AUSL e al Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP), mettendo in mora l’azienda e diffidandola a procedere con iniziative non consone alla legge. Dello stesso avviso Sepe che ad AssoCareNews.it dichiara di voler continuare a dare battaglia sull’argomento finche l’azienda non rispetterà le norme elementari sancite da anni di duro lavoro e di riconoscimenti sindacali dei lavoratori.

“Ho formulato la missiva in nome e per conto della FIALS Bologna, in persona del legale rappresentante Alfredo Sepe – spiega il legale – Con nota a protocollo generale n. 19904 del 14/02/2019 Criteri e modalità di riconoscimento della valorizzazione economica delle prestazioni di lavoro straordinario in capo al personale di comparto, è stato unilateralmente deciso da parte dell’Azienda USL di Bologna di limitare il riconoscimento e la corresponsione delle ore di lavoro straordinario secondo i seguenti parametri:

  1. Le casistiche in presenza delle quali si ritiene di procedere al riconoscimento, mediante specifica autorizzazione, di valorizzazione economica di ore straordinarie, per il personale sanitario e tecnico assistenziale, sono prioritariamente le seguenti:
  • turni aggiuntivi effettuati per copertura di assenze a vario titolo;
  • ore aggiuntive effettuate per situazioni di emergenza/urgenza clinica ed organizzativa;
  • turni del personale infermieristico per attività di elisoccorso;
  • eventi di maxi – emergenza.”

Potranno poi essere riconosciute ore straordinarie per le seguenti casistiche:

  • copertura di turni di presenza legati ad eventi istituzionali non ricompresi nell’attività ordinaria.

Le casistiche in presenza delle quali si ritiene di procedere al riconoscimento, mediante specifica autorizzazione, di valorizzazione economica ore straordinarie, per il personale amministrativo e tecnico non assistenziale, sono invece le seguenti:

  • ore aggiuntive effettuate per copertura di assenze a vario titolo;
  • ore aggiuntive effettuate per situazioni non prevedibili amministrativa ed organizzativa;
  • opertura di turni di presenza legati ad eventi istituzionali non ricompresi nell’attività ordinaria.

Tale disposizione, qualora confermata, risulterebbe illegittima per violazione delle seguenti e specifiche normative sotto elencate:

  • non verrebbero riconosciute le ore fatte in più per la formazione (CCNL 2018 art 54 commi 6, 7 e 12: 6. Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall’Azienda o Ente è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico della stessa Azienda o Ente. 7. Le attività sono tenute, di norma, durante l’orario ordinario di lavoro. 12. Al finanziamento delle attività di formazione si provvede utilizzando una quota annua non inferiore all’1% del monte salari relativo al personale destinatario del presente CCNL, comunque nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia);
  • parrebbe non essere riconosciuto lo straordinario generato dai festivi infrasettimanali (Art. 29 comma 6 stesso CCNL: L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo);
  • stesso dicasi per le ore per le riunioni di reparto (che il CCNL definisce all’art 27 comma 9: Al fine di garantire la continuità assistenziale, da parte del personale addetto ai servizi relativi all’accettazione, al trattamento e alle cure delle strutture ospedaliere l’attività lavorativa dedicata alla partecipazione alle riunioni di reparto e alle iniziative di formazione obbligatoria determina la sospensione del riposo giornaliero).

“Si richiede, pertanto, che venga immediatamente ripristinata la piena e corretta applicazione a tutti i lavoratori di ogni ora di lavoro straordinario prestata a favore della Spett.le Azienda ricevente così come previsto dalla vigenti normative sopraesposte; – conclude Nanni – valga la missiva quale formale intimazione e diffida ad adempiere ed, inoltre, quale costituzione in mora ed atto interruttivo di ogni termine di decadenza e di prescrizione di legge”.

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