histats.com
giovedì, Marzo 28, 2024
HomeInfermieriSindacato e PoliticaFerie non godute: come non perderle e farsele pagare come indennità?

Ferie non godute: come non perderle e farsele pagare come indennità?

Pubblicità

Ferie non godute: come non perderle e come fare per monetizzarle? Sentenze utili per capire e sapersi muovere.

Ferie non godute: chi lo ha detto che non è possibile farsele pagare?

Con la situazione di caos occupazionale e organizzativo che si vive quotidianamente nel Sistema Sanitario Nazionale pubblico e privato sempre più Professionisti della Salute sono sotto stress per l’impossibilità di godersi le ferie e addirittura di andarci in ferie.

Sono sempre di più gli Infermieri, gli Infermieri Pediatrici, gli Ostetrici, le Ostetriche, gli Operatori Socio Sanitari e i Professionisti Sanitari delle restanti discipline a trovarsi nella condizione di avere ferie e recuperi ore accumulati per via della carenza ormai cronaca di personale. In tanti di chiedono: “me le posso fare pagare dall’azienda visto che non ne ho goduto perché costretto/a a lavorare?”.

Proviamo a rispondere ripubblicando un pezzo apparso sul portale Laleggepertutti.it.

Indennità per ferie e festività non godute; divieto di monetizzazione delle ferie non godute; cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile ad una scelta o ad un comportamento del lavoratore o ad eventi che consentono di pianificare per tempo la fruizione delle ferie; indennità sostitutiva di ferie non godute; inclusione nella retribuzione imponibile a fini previdenziali ed assistenziali; assoggettamento a contribuzione.

L’indennità per ferie e festività non godute corrisposta alla cessazione del rapporto di lavoro ha natura retributiva, non occasionale.

Indice dei contenuti che troverete nel servizio.

1 Pubblico dipendente: ha diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute?
2 Corte di Giustizia: valutazione sulla maturazione delle ferie
3 Eccedenze lavorative: onere della prova
4 Indennità per la mancata fruizione delle ferie e per le festività non godute
5 Diritto all’indennità sostitutiva di ferie non godute
6 Licenziamento illegittimo e reintegra: nelle retribuzioni rientrano ferie non godute?
7 Prescrizione indennità sostitutiva di ferie non godute
8 Indennità sostitutiva di ferie non godute: soggetta a contribuzione previdenziale
9 Indennità per ferie e festività non godute: natura
10 Controversia lavoro e ferie
11 Divieto di monetizzazione delle ferie maturate e non godute
12 Illegittima interruzione del rapporto di lavoro


Pubblico dipendente: ha diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute?

ln virtù dell’art. 36 Cost., il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute dal dipendente pubblico, nel caso in cui risulti accertato che ciò non sia stato determinato dalla volontà del lavoratore e non sia a lui comunque imputabile, discende direttamente proprio dal mancato godimento delle ferie, anche in mancanza di una norma espressa che preveda la relativa indennità.

T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. I, 08/04/2019, n.422.

Corte di Giustizia: valutazione sulla maturazione delle ferie
Occorre sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la seguente questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE: se l’art. 7 par. 2 della direttiva 2003/88 e l’art. 31 punto 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, anche separatamente considerati, debbano essere interpretati nel senso che ostino a disposizioni o prassi nazionali in base alle quali, cessato il rapporto di lavoro, il diritto al pagamento di una indennità pecuniaria per le ferie maturate e non godute (e per un istituto giuridico quale le cd. “Festività soppresse” equiparabile per natura e funzione al congedo annuale per ferie) non sia dovuto in un contesto in cui il lavoratore non abbia potuto farlo valere, prima della cessazione, per fatto illegittimo (licenziamento accertato in via definitiva dal giudice nazionale con pronuncia comportante il ripristino retroattivo del rapporto lavorativo) addebitale al datore di lavoro, limitatamente al periodo intercorrente tra la condotta datoriale e la successiva reintegrazione.

Cassazione civile sez. lav., 10/01/2019, n.451.

Eccedenze lavorative: onere della prova
In materia di richiesta d’indennità sostitutiva per ferie non godute, l’onere della prova delle eccedenze lavorative spetta al lavoratore. Sarà il datore di lavoro a fornire la prova del relativo pagamento.

Tribunale Roma sez. lav., 09/01/2019, n.126.

Indennità per la mancata fruizione delle ferie e per le festività non godute
Gli importi domandati a titolo di differenze retributive riferibili alle ferie e alle festività non godute, al contrario del TFR che costituisce un elemento della retribuzione il cui pagamento viene differito, costituiscono voci distinte del salario e, in quanto tali, sono condizionate al ricorso di presupposti specifici e diversi dalla prestazione del lavoro ordinario, ossia, rispettivamente, dalla mancata fruizione delle ferie e dal non godimento delle festività coincise con giorni diversi da quelli destinati alla prestazione lavorativa. Pertanto, è onere del lavoratore, che domandi il pagamento di tali importi, provare la sussistenza dei suddetti presupposti.

Tribunale Teramo sez. lav., 08/01/2019, n.417.

Diritto all’indennità sostitutiva di ferie non godute
Il fatto costitutivo del diritto alla indennità sostitutiva di ferie non godute azionato dal lavoratore deve essere da questi provato e, più precisamente, sotto l’aspetto positivo dell’avvenuta prestazione di attività lavorativa nel periodo che avrebbe dovuto, invece, essere di riposo.

Tribunale Lodi sez. lav., 28/12/2018, n.220.

Licenziamento illegittimo e reintegra: nelle retribuzioni rientrano ferie non godute?
In tema di licenziamento illegittimo, l’attribuzione al lavoratore delle retribuzioni non percepite dalla data di intimazione del licenziamento a quella di effettiva reintegrazione nel posto di lavoro non comprende l’indennità sostitutiva delle ferie non godute attesa la natura risarcitoria e non retributiva, l’indennità di mensa, non avente natura retributiva in quanto servizio sociale dell’impresa predisposto nei confronti della generalità dei lavoratori, salvo diversa qualificazione contrattuale collettiva, né i permessi per riduzione mensile dell’orario di lavoro (r.o.l.), nel periodo di sospensione verificatosi a seguito del licenziamento illegittimo, posto che la sospensione del rapporto sia pur per fatto illegittimo del datore di lavoro, facendo venire meno la prestazione lavorativa, esclude l’esigenza di recupero delle energie psicofisiche che il diritto alle ferie è inteso a soddisfare.

Tribunale Trani sez. lav., 28/06/2018, n.1360.

Prescrizione indennità sostitutiva di ferie non godute
La pretesa del dipendente pubblico, anche in regime non privatizzato, alla percezione dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura di diritto soggettivo, si che l’azione volta alla relativa tutela (al di là della formale impugnazione di atti) ha natura di accertamento di un diritto soggettivo, soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 c.c., al pari di tutti i diritti patrimoniali derivanti dal rapporto di pubblico impiego.

T.A.R. Perugia, (Umbria) sez. I, 19/06/2018, n.384.

Indennità sostitutiva di ferie non godute: soggetta a contribuzione previdenziale
L’indennità sostitutiva di ferie non godute è assoggettabile a contribuzione previdenziale a norma dell’art. 12 della l. n. 153 del 1969, sia perché, essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha carattere retributivo e gode della garanzia prestata dall’art. 2126 c.c. a favore delle prestazioni effettuate con violazione di norme poste a tutela del lavoratore sia perché un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio – oggi pur escluso dal sopravvenuto art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003, come modificato dal d.lgs. n. 213, del 2004, in attuazione della direttiva n. 93/104/CE – non escluderebbe la riconducibilità all’ampia nozione di retribuzione imponibile delineata dal citato art. 12, costituendo essa comunque un’attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nella elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione.

Cassazione civile sez. lav., 29/05/2018, n.13473.

Indennità per ferie e festività non godute: natura
Va riconosciuta natura retributiva e non occasionale all’indennità per ferie e festività non godute corrisposta alla cessazione del rapporto.

Detta indennità, infatti, costituisce comunque erogazione di indubbia natura retributiva, sia in quanto connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, sia in quanto corrispettivo dell’attività lavorativa resa in un periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato e dedicato al riposo.

Tribunale Milano sez. lav., 03/12/2018, n.2800.

Controversia lavoro e ferie.
Qualora sia impossibile interpretare una normativa nazionale come quella discussa nel procedimento principale in modo da garantirne la conformità all’art. 7 della direttiva 2003/88/Ce e all’art. 31, par. 2, della carta dei diritti fondamentali, deriva da quest’ultima disposizione che il giudice nazionale, investito di una controversia tra un lavoratore e il suo ex datore di lavoro avente qualità di privato, deve disapplicare tale normativa nazionale e assicurarsi che, ove detto datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto ai sensi del diritto dell’Unione, il lavoratore medesimo non possa essere privato dei diritti da lui maturati a dette ferie annuali retribuite, né, correlativamente, e in caso di cessazione del rapporto di lavoro, essere privato dell’indennità finanziaria per le ferie non godute, il cui pagamento è direttamente a carico, in tal caso, del datore di lavoro interessato.

Corte giustizia UE grande sezione, 06/11/2018, n.684.

Divieto di monetizzazione delle ferie maturate e non godute.
In tema di controversie di lavoro, il divieto di monetizzazione delle ferie maturate e non godute non trova applicazione con riferimento alle ferie non godute relative al periodo ancora pendente al momento della risoluzione del rapporto.

Corte appello Roma sez. lav., 20/09/2018, n.3231.

Illegittima interruzione del rapporto di lavoro.
Con riferimento all’ipotesi di illegittima interruzione del rapporto di lavoro si è da tempo ritenuto che l’annullamento dell’atto amministrativo che fa cessare illegittimamente un rapporto di impiego pubblico determini come conseguenza naturale il ripristino del rapporto nella sua pienezza, quale si svolgeva e avrebbe dovuto continuare a svolgersi, con tutte le conseguenze di anzianità, di carriera e di retribuzione.

La restitutio in integrum nella situazione antecedente all’illegittima interruzione è poi da considerarsi limitata agli emolumenti derivanti da prestazioni ordinarie di lavoro aventi natura di indennità fissa, obbligatoria e continuativa, restando esclusa ogni competenza accessoria che presuppone l’effettività della prestazione di lavoro.

Fra le competenze che presuppongono l’effettività della prestazione la giurisprudenza annovera anche l’indennità sostitutiva delle ferie non godute considerando che la fruizione delle ferie è intesa al recupero delle energie psicofisiche profuse nell’attività lavorativa, con la conseguenza che tale diritto è strettamente collegato all’attività di servizio e non è configurabile quando tale attività sia mancata, sia pure per fatto dell’amministrazione.

T.A.R. L’Aquila, (Abruzzo) sez. I, 15/09/2018, n.366.

E voi in quale di queste condizioni siete?

RELATED ARTICLES

4 Commenti

Comments are closed.

Novità

© 2023-2024 Tutti i diritti sono riservati ad AUSER APS - San Marco in Lamis - Tra sanità, servizi socio sanitari e recupero della memoria - D'intesa con AssoCareINFormazione.it.

© 2023-2024 ACN | Assocarenews.it

Quotidiano Sanitario Nazionale – In attesa di registrazione al Tribunale di Foggia.

Direttore: Angelo “Riky” Del Vecchio – Vice-Direttore: Marco Tapinassi

Incaricati di Redazione: Andrea Ruscitto, Lorisa Katra, Luigi Ciavarella, Antonio Del Vecchio, Francesca Ricci, Arturo AI.

Per contatti: WhatsApp > 3474376756Scrivici

Per contatti: Cell. > 3489869425PEC

Redazione Centrale: AUSER APS - Via Amendola n. 77 - San Marco in Lamis (FG) – Codice Fiscale: 91022150394