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venerdì, Marzo 29, 2024
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RLS, Rappresentante lavoratori per la sicurezza: ruolo, funzioni e responsabilità.

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Chi è e di cosa si occupa il Rappresentante dei lavoratori (RLS) per la sicurezza e perché è così importante per Infermieri, Ostetriche/i, OSS e Professioni Sanitarie?

In questo articolo andremo ad analizzare un’altra figura molto importante che fa parte del Servizio di Protezione e Prevenzione: il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Chi è il RLS.

La figura del RLS è descritta nel D. Lgs 81/08 nella SEZIONE VII. Egli rappresenta i lavoratori sugli aspetti riguardanti la salute e la sicurezza, esponendo al Datore di lavoro/Dirigente le problematiche riscontrate o che possono emergere durante l’attività lavorativa. In un certo senso si può definire come l’ “ambasciatore dei lavoratori”. Ovviamente il ruolo che rappresenta e che di seguito andremo ad analizzare, è molto più articolato e complesso.

Chi può svolgere il ruolo di RLS.

L’art. 47 del D. Lgs 81/08 stabilisce che “nelle aziende con più di 15 dipendenti il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda”, mentre nelle aziende inferiori a 15 dipendenti è normalmente eletto internamente dai lavoratori. La data dell’elezione normalmente corrisponde con quella della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro. Tutti i dettagli inerenti al numero, le modalità di elezione del RLS, oltre che alla retribuzione relativa all’espletamento della funzione sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. Di norma il numero minimo di RLS che deve essere presente in una azienda segue il seguente schema:

  • fino a 200 unità produttive è previsto 1 RLS;
  • da 201 a 1000 unità produttive sono previsti 3 RLS;
  • oltre 1000 unità produttive sono previsti 6 RLS.

Il RLS non può essere nominato e quindi rivestire contemporaneamente il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Ruolo e le funzioni.

Il RLS viene consultato per la formulazione del Documento Valutazione dei Rischi, che una volta redatto è tenuto a firmare per presa visione. Non può apportare modifiche ma può esprimere il proprio giudizio che sarà sottoscritto sul documento stesso.

E’ consultato per nominare responsabile e addetti a: servizio di prevenzione, attività di prevenzione incendi, primo soccorso, evacuazione dei luoghi di lavoro; nonchè sull’organizzazione della formazione che essi sono tenuti a svolgere. Inoltre viene consultato anche per la designazione del medico competente.

E’ autorizzato ad accedere ai luoghi di lavoro e promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute dei lavoratori.

Riceve documentazione sulla sorveglianza sanitaria, sull’organizzazione e sugli ambienti di lavoro in cui si svolgono le attività.

Viene consultato durante le verifiche eseguite dalle autorità competenti e partecipa alla riunione periodica insieme al datore di lavoro/dirigente, al medico competente e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in cui si valutano i dati raccolti e i documenti inerenti al servizio di prevenzione e protezione. La riunione periodica viene eseguita di norma una volta all’anno, a meno che non ci siano eventi e/o variazioni significativi inerenti alla sicurezza dei lavoratori. E’ tenuto a rispettare il segreto dei dati a cui viene a conoscenza. Mette al corrente il datore di lavoro/dirigente sui rischi individuati durante la sua attività. Può fare ricorso alle autorità competenti nel caso in cui constati l’eventuale inadeguatezza delle misure di protezione e protezione e dei mezzi impiegati per eseguire l’attività lavorativa.

Va precisato che le sue competenze specifiche sono stabilite in sede di contrattazione collettiva e possono variare in base all’azienda in cui svolge il proprio incarico.

Formazione.

Per esercitare il proprio ruolo, il RLS ha diritto ad una formazione specifica (stabilita in sede di contrattazione collettiva nazionale), in ambito di sicurezza e salute, riguardante i rischi esistenti nell’azienda in cui esercita la propria funzione. La formazione ha come finalità quella di far apprendere al RLS le competenze adeguate sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi.

Al termine del corso di formazione il RLS è sottoposto a verifica di apprendimento e sono riconosciuti i crediti formativi.

Il RLS ha l’obbligo di eseguire aggiornamenti periodici. Le competenze acquisite sono registrate nel libretto formativo del cittadino.

Come scritto all’inizio a me piace descrivere il Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza come l’ “ambasciatore dei lavoratori”. Egli ci rappresenta, è il ponte diretto che ci unisce con il Datore di lavoro/Dirigente, in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro. Non a caso la legge sopra citata prevede che proprio i Rappresentanti Sindacali possono essere designati o eletti per svolgere questo importante ruolo. Per questo motivo dovremmo essere ancora più motivati ad essere attivi nell’ambito sindacale e a scegliere attraverso il voto chi ci deve rappresentare.

Emilio Muscettola – Infermiere.

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