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Riscatto laurea: requisiti, quanto costa e come richiederlo.

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Riscatto laurea: Ecco i requisiti aggiornati utili per richiederlo!

Riscatto laurea: cos’è e perchè conviene richiederlo? Quali sono i diritti che i lavoratori laureati hanno in merito?

Come funziona per coloro che riscattano anni di studio ultimati prima del 1996?

Intanto spieghiamo perché ci poniamo tale domanda.

Fino a fine 1995, l’importo pensionistico mensile si calcolava in base all’ultima busta paga percepita. Si dice pensione di tipo retributiva.

Dal 1996 il calcolo è stato di tipo contributivo, ovvero la pensione percepita mensilmente è calcolata in base ai contributi versati durante la vita lavorativa.

L’INPS specifica pertanto che per tutti coloro che vogliano riscattare la laurea verrà preso in considerazione quest’ultimo sistema di calcolo, nonostante il titolo o gli anni da riscattare sono stati conseguiti nel periodo in cui era in vigore il sistema retributivo.

L’INPS tratta anche l’argomento “opzione donna”, sempre con il sistema di calcolo di tipo contributivo.

Requisiti.

Il servizio è rivolto a tutti coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea o titolo equiparato.

La facoltà è esercitabile anche dai soggetti inoccupati che, al momento della domanda, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e che non abbiano iniziato l’attività lavorativa in Italia o all’estero.

Quali periodi si possono riscattare?

Si possono riscattare:

  • diplomi universitari, i cui corsi non siano stati di durata inferiore a due e superiore a tre anni;
  • diplomi di laurea i cui corsi non siano stati di durata inferiore a quattro e superiore a sei anni;
  • dplomi di specializzazione conseguiti successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
  • dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
  • titoli accademici introdotti dal decreto 3 novembre 1999, n. 509 ovvero Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea Specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale propedeutico alla laurea.

Per quanto riguarda i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, possono essere riscattati ai fini pensionistici, secondo le vigenti disposizioni in materia, i nuovi corsi attivati a decorrere dall’anno accademico 2005/2006 e che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio:

  • diploma accademico di primo livello;
  • dploma accademico di secondo livello;
  • diploma di specializzazione;
  • diploma accademico di formazione alla ricerca, equiparato al dottorato di ricerca universitario dall’articolo 3, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 (messaggio 14 giugno 2010, n. 15662).

I diplomi accademici rilasciati dalle predette Istituzioni A.F.A.M, conseguiti in base all’ordinamento previgente all’entrata in vigore della legge n. 508/1999, possono essere riscattati alle condizioni indicate nella circolare 21 agosto 2020 n.95.

Quali periodi NON si possono riscattare?

periodi che non danno possibilità di riscatto sono quelli:

  • di iscrizione fuori corso;
  • già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto che sia non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall’articolo 2, comma 1, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e fondi sostitutivi ed esclusivi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e gestione di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335).

Il riscatto può riguardare l’intero o i singoli periodi.
Dal 12 luglio 1997 è possibile riscattare due o più corsi di laurea, anche per i titoli conseguiti anteriormente a questa data.

Non è possibile chiedere la rinuncia o la revoca della contribuzione da riscatto di laurea legittimamente accreditata a seguito del pagamento del relativo onere (messaggio 8 ottobre 2008, n. 22427).

Periodi all’estero.

Per i periodi di studio universitario compiuti all’estero, la legge 11 luglio 2002, n. 148 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2002, n. 173, S.O.) dispone la ratifica e l’esecuzione della convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, e detta norme di adeguamento dell’ordinamento interno.

Il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, in esecuzione dell’articolo 5 della predetta legge, disciplina tra, l’altro, il procedimento per il riconoscimento dei titoli di studio e dei relativi curricula studiorum ai fini previdenziali.

L’articolo 170, comma 1, del testo unico sull’istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 stabilisce che i titoli accademici conseguiti all’estero non hanno valore legale in Italia, salvo il caso di legge speciale o di accordi bilaterali.

In base al punto 1), della circolare 7 settembre 1978, n. 468 i titoli universitari conseguiti all’estero sono riscattabili qualora siano stati riconosciuti da università italiane o, comunque, abbiano valore legale in Italia. Detti principi sono confermati per la generalità dei titoli stranieri ma non sono più operativi per i titoli ai quali è applicabile il d.p.r. 189/2009.

La somma da pagare per il riscatto?

Ammonta a 5.260,00 euro per ogni anni che si vuole riscattare. Il totale può esser pagato in un’unica soluzione oppure diviso fino a un massimo di 120 rate, pagabili a cadenza mensile.

Modalità di richiesta.

Le modalità di richiesta sono in continuo aggiornamento pertanto rimandiamo alla sezione del portale INPS: clicca qui!

Dott.ssa Lorisa Katra
Dott.ssa Lorisa Katra
Infermiera AOU Careggi, Social Media Manager di AssoCareNews.it. Forte sostenitrice della relazione e della comunicazione. Curiosità, gentilezza e passione per il cambiamento sono miei punti cardine. Quando svesto la casacca non esiste dolce che non possa preparare.
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