Straordinario: come funziona? Cosa dice la legge? Quali diritti per il lavoratore?
Quando parliamo di lavoro straordinario ci viene subito in mente la messa a disposizione “gratuita” e la sostituzione di qualche collega in malattia, ferie o permessi di varia natura. In realtà lo straordinario ha una specifica serie di norme che lo contemplano e lo disciplinano. Ce lo spiega l’avv. Vincenzo Maiolino, responsabile del settore legale del quotidiano sanitario NurseToday.it.
Parlare di lavoro straordinario il riferimento normativo è costituito dall’art. 5 del Decreto Legislativo n. 66 del 2003. La norma riconosce alla contrattazione collettiva la facoltà di regolamentare le modalità di esecuzione del lavoro straordinario – spiega Maiolino – ma entro i limiti massimi fissati dal precedente articolo 4, che fissa il limite di durata massima dell’orario di lavoro. Quando manca una disciplina collettiva applicabile, è possibile ricorrere al lavoro straordinario solo previo accordo con il lavoratore interessato e comunque per un periodo che non superi le 250 ore annuali.
Se i contratti collettivi non dispongono diversamente, il ricorso allo straordinario può essere ammesso in relazione a:
- casi eccezionali di esigenze tecnico produttive e impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione i nuovi lavoratori;
- casi di forza maggiore o casi o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
- eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
Per approfondimenti
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Buona lettura!
Fonte: NurseToday.it – AssoCareNews.it