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Infermieri, Oss e Professionisti Sanitari: come mettersi in aspettativa.

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Aspettativa, come richiederla? Tutto disciplinato nel nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità.

Come abbiamo visto è da poco stato approvato il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sanità pubblica relativo al triennio 2016/2018. Vediamo insieme come gli aspetti normativi hanno modificato o meno gli indirizzi in merito alle aspettative che un dipendente ha il diritto di richiedere alle proprie aziende. Questo vale per gli Infermieri, gli Infermieri Pediatrici, per le Ostetriche, i Professionisti Sanitari, gli Operatori Socio Sanitari, i Tecnici e gli Amministrativi rientranti nel suddetto CCNL.

L’aspettativa per attività imprenditoriale.

Riguarda un periodo di aspettativa per avviare un’attività professionale o imprenditoriale, mantenendo temporaneamente il posto di lavoro presso l’azienda di appartenenza, con una durata massima di 12 mesi e può essere fruito anche in maniera frazionata, in base allalegge n.183/2010 all’art.18 (i dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali.

Aspettativa e impresa.

L’aspettativa è concessa dall’amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall’interessato, secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione correlato quindi alla presenza o meno di un conflitto di interessi tra azienda di appartenenza e attività lavorativa che si intende intraprendere.)

Si ricorda che nel periodo di aspettativa: si interrompe l’anzianità di servizio, di conseguenza, non si maturano contributi a fini pensionistici; il Ccnl riguardo all’aspettativa. All’art. 12 punto 6 si dice infatti che “l’azienda, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dipendente a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il dipendente per le stesse motivazioni e negli stessi termini può riprendere servizio di propria iniziativa”; se il dipendente è in regime di part-time con l’amministrazione, può svolgere una seconda attività retribuita.

Il congedo per gravi motivazioni personali o familiari

Rientra tra i casi dell’aspettativa non retribuita, e può essere chiesta per un massimo di due anni nell’arco della vita lavorativa.

Bisogna prestare attenzione a non confondere l’aspettativa in analisi con quella prevista dalla legge numero 104/1992. Quest’ultima, infatti, riguarda solo la cura e l’assistenza di un familiare affetto da handicap grave ai sensi di tale legge ed è retribuita. Si puo’ richiedere il congedo per il coniuge; il convivente (unione civile o convivenza anagrafica); figli naturali e figli adottivi, adottanti, genitori, suoceri, generi e nuore, parente o affine entro il 3° grado disabile (anche se non conviventi). Le motivazioni che danno al lavoratore il diritto di chiedere all’azienda un congedo non retribuito sono:

  • un grave disagio personale del dipendente (non malattia)
  • la cura e l’assistenza di un familiare portatore di handicap (non grave, altrimenti il congedo è retribuito)
  • le necessità derivanti da un lutto familiare
  • le situazioni familiari derivanti da una patologia cronica o acuta, che comportino assistenza continua e partecipazione del familiare al trattamento sanitario
  • patologie dell’infanzia e dell’adolescenza che coinvolgono i genitori nel programma di cura e riabilitativo
  • per la morte di un coniuge (anche legalmente separato), il partner dell’unione civile, un componente della famiglia anagrafica, un parente fino al secondo grado (anche non convivente)

L’azienda può rifiutarsi di concedere il congedo?

Fatta richiesta di congedo da parte del dipendente, a meno che il contratto non disciplini la materia, il datore di lavoro deve comunicare entro dieci giorni l’esito alla domanda. L’accettazione parziale al congedo, il suo rinvio o la negazione deve essere motivata, e la motivazione deve essere inerente alle condizioni previste dal regolamento aziendale. In caso di rapporti di lavoro a termine il datore di lavoro può negare il congedo per incompatibilità dell’assenza con la durata del rapporto, o negarlo quando il rapporto è sorto per sostituire un altro dipendente in congedo.

Aspettativa per conferimento incarico a tempo determinato

Aspettativa dovuta che deve essere concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la durata del contratto di lavoro a termine, se assunto presso la stessa azienda o ente del comparto o di altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto, o in organismi dell’Unione Europea con rapporto di lavoro ad incarico e tempo determinato. Il dipendente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per cause diverse, ovvero delle aspettative per assunzioni a tempo determinato o indeterminato presso la stessa o altra azienda pubblica (ivi compreso il conferimento di incarico di struttura complessa, limitatamente al personale dirigenziale), se non siano intercorsi almeno 4 mesi di servizio attivo.

L’Azienda, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dipendente a riprendere servizio con un preavviso di 10 giorni. Il dipendente, per le stesse motivazioni e negli stessi termini, può riprendere servizio di propria iniziativa. Se alla scadenza dell’aspettativa (o del termine di 10 giorni) il dipendente non rientra in servizio o non comunica formalmente alcunchè in ordine al rientro, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso.

Prima le ferie e poi l’aspettativa.

Prima dell’inizio dell’aspettativa il dipendente è tenuto a fruire interamente del periodo di ferie maturato a quella data. Periodo di prova (art. 25) Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti delle Aziende ed Enti del comparto che lo abbiano già superato nella medesima categoria, profilo e disciplina, ove prevista. Al dipendente assunto presso un’altra pubblica amministrazione al quale, in applicazione del nuovo disposto contrattuale, non venga richiesto il periodo di prova in quanto già precedentemente superato nella medesima categoria, profilo e disciplina (ove prevista), non sarà più possibile concedere la relativa aspettativa (prevista espressamente per la durata del periodo di prova). In questa ipotesi il dipendente dovrà quindi risolvere il rapporto di lavoro con l’Azienda.

Riferimenti bibliografici, giuridici e normativi

    • 12 del CCNL integrativo del 7 Aprile 1999;
    • 12 CCNL 20/09/2001 integrativo del CCNL del 07/04/1999;
    • 4, commi 2 e 4 della legge 53/2000 – dal regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278 pubblicato sulla GU dell’11 ottobre 2000, serie generale n. 238;
    • Legge n. 1204/1971, così come modificata ed intergrata dalle leggi n. 903/1977 e n. 53/2000 (Nota ARAN);
    • Art 25, 36, 37, 43, 45, CCNL triennio 2016/2018;
    • Legge n.183/2010 all’art.18;
    • Archivio autore.
Dott. Stefano De Pandis
Dott. Stefano De Pandishttp://www.assocarenews.it
Nasce a Lecce nel 1983. Nel 2009 consegue laurea in Infermieristica presso l'Università Alma Mater Studiorum di Bologna. Ha la passione per la lettura, la scrittura e per le discipline forensi e sindacali. Vive a Imola e lavora presso l'Ospedale Santa Maria della Scaletta.
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