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Infermieri, Oss e Professionisti Sanitari: nuove regole per la Legge 104.

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Ecco tutte le novità sulla Legge 104. Infermieri, Oss e Professionisti Sanitari attenti alle nuove regole.

Infermieri, Oss e Professionisti Sanitari cambiano le regole per usufruire del permessi legati alla Legge 104. Ecco un servizio pubblicato sul portale InformazioneFiscale.it che ci fa il sunto sulle novità emerse da alcune circolari esplicative.

Nuovi chiarimenti dell’Inps sui permessi 104 e sul congedo straordinario.

Con il messaggio n. 3114pubblicato il 7 agosto 2018arrivano indicazioni sulle modalità di fruizione per chi lavora su turni, in part time e sulla possibilità di cumulare le ore nello stesso mese.

Come noto, la legge 104/92 riconosce ai familiari di soggetti disabili di richiedere al datore di lavoro permessi retribuiti e periodi di congedo straordinario. I permessi della 104 possono essere utilizzati ad ore oppure a giorni e, in tutto, sono previste tre giornate di permesso retribuito da concordare con l’azienda.

Le indicazioni fornite dall’Inps con il messaggio n. 3114 pubblicato il 7 agosto affrontano alcuni casi particolari e, nello specifico, sono quattro i chiarimenti forniti:

Di seguito tutti i dettagli sulle modalità di fruizione dei permessi 104 e del congedo straordinario retribuito di due anni.

Permessi 104 e congedo straordinario, novità per turni, part time e cumulo: messaggio Inps n. 3114 del 7 agosto 2018

Messaggio Inps n. 3114 del 7 agosto 2018
Modalità di fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/92 e del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001. Chiarimenti.

Permessi 104, modalità di fruizione nel lavoro su turni e di notte

I giorni di permesso 104 potranno essere utilizzati anche in corrispondenza di un turno di lavoro da effettuare nella giornata di domenica.

La legge n. 104/92 infatti prevede l’uso dei permessi mensili retribuiti a giornata indipendentemente dall’articolazione dell’orario di lavoro nell’arco delle 24 ore o della settimana e dal numero di ore che il dipendente avrebbe dovuto effettuare nel giorno di interesse.

Le stesse regole valgono anche per chi lavora di notte: l’Inps chiarisce infatti che, sebbene il lavoro notturno si svolga a cavallo di due giorni solari, la prestazione lavorativa resta riferita ad un unico turno di lavoro.

In base ai chiarimenti sopra esposti, il permesso è sempre di una giornataanche se è richiesto in un turno di lavoro che si articola a cavallo di due giorni solari, come può accadere a chi lavora di notte.

Il riproporzionamento orario dei giorni di permessi riconosciuti dalla legge 104/92 dovrà essere applicato soltanto a chi ne richiede l’utilizzo in ore. In questo caso, ai fini del calcolo delle ore mensili da utilizzare, bisognerà usare la formula riportata di seguito: orario di lavoro medio settimanale / numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali * 3 = ore mensili fruibili

Permessi 104 nel lavoro part-time verticale o misto: come si calcolano

Chi lavora con contratto part time ha gli stessi diritti di un lavoratore a tempo pieno, anche per quanto riguarda i permessi 104. Nel caso di part time verticale o misto con attività lavorativa soltanto in alcuni giorni del mese i 3 giorni di assenza retribuita dal lavoro riconosciuti dalla legge dovranno essere ripropozionati.

Il calcolo per stabilire a quanti giorni di permesso si ha diritto dovrà essere effettuato utilizzando la formula riportata nel messaggio pubblicato dall’Inps: orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time / orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno * 3 (giorni di permesso teorici)

Il risultato numerico andrà quindi arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.

A titolo esemplificativo si riportano i seguenti due esempi:

Esempio 1): Lavoratore in part-time con orario medio settimanale pari a 18 ore presso un’azienda che applica un orario di lavoro medio settimanale a tempo pieno pari a 38 ore.

Applicando la formula sopra enunciata, il calcolo sarà il seguente:

  • (18/38) X 3= 1,42 che arrotondato all’unità inferiore, in quanto frazione inferiore allo 0,50, dà diritto a 1 giorno di permesso mensile.

Esempio 2): Lavoratore in part-time con orario medio settimanale pari a 22 ore presso un’azienda che applica un orario di lavoro medio settimanale a tempo pieno pari a 40 ore.

Applicando la formula sopra enunciata il calcolo sarà il seguente:

  • (22/40) X 3=1,65 che arrotondato all’unità superiore, in quanto frazione superiore allo 0,50, dà diritto a 2 giorni di permesso mensili.

I tre giorni di permesso non andranno riproporzionati, invece, in caso di part-time orizzontale.

Relativamente a tali fattispecie, infatti, la commisurazione dei giorni di permesso alla ridotta durata dell’attività lavorativa è insita nella dinamica del rapporto medesimo.

Si ribadisce quindi che il riproporzionamento dei giorni di permesso 104 riconosciuti andrà effettuato solo in caso di part-time verticale e part-time misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese.

Il riproporzionamento dei tre giorni, infatti, non andrà effettuato per i mesi in cui, nell’ambito del rapporto di lavoro part time, è previsto lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno.

Permessi 104 ad ore nel lavoro part time

Anche i lavoratori con contratto part time potranno usare i permessi 104 ad ore.

Sia nel caso di organizzazione dell’orario orizzontale, che verticale o misto, per determinare il massimo delle ore mensili dei permessi riconosciuti bisognerò utilizzare la seguente formula: orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time / numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno * 3 (giorni di permesso teorici)

A titolo esemplificativo si riportano i seguenti due esempi:

Esempio 1): rapporto di lavoro part-time con orario di lavoro medio settimanale pari a 18 ore e una media di 3 giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per un lavoratore a tempo pieno dello stesso settore.

Applicando la formula sopra enunciata, il calcolo sarà il seguente:

  • (18/3) X 3=18 ore mensili

Il lavoratore avrà dunque diritto a 18 ore di permessi mensili in corrispondenza di qualsiasi tipologia di part-time (orizzontale, verticale o misto).

Esempio 2): rapporto di lavoro part-time con orario di lavoro medio settimanale pari a 22 ore e una media di 5 giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per un lavoratore a tempo pieno dello stesso settore.

Applicando la formula sopra enunciata, il calcolo sarà il seguente:

  • (22/5) X 3= 13,2 pari a 13 ore e 12 minuti mensili

Il lavoratore avrà dunque diritto a 13 ore e 12 minuti di permessi mensili in corrispondenza di qualsiasi tipologia di part-time (orizzontale, verticale o misto).

Cumulo tra congedo straordinario e permessi 104

Il lavoratore ha il diritto di cumulare nello stesso mese, purché in giornate diverse, i permessi 104 e i periodi di congedo straordinario (3 giorni di permesso mensili, prolungamento del congedo parentale e ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale).

Il messaggio pubblicato dall’Inps chiarisce che i periodi di congedo straordinario possono essere cumulati con i permessi 104 senza necessità di ripresa dell’attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici.

Quanto sopra può accadere anche a capienza di mesi interi e indipendentemente dalla durata del congedo straordinario

La fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale stesso deve, invece, intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese.

Servizio di: Alessio Mauro

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