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Infermiera: medico si imbosca di notte, cosa rischia?

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Medici di guardia avvisati ma non si presentano: cosa rischiano e come possiamo tutelare il paziente?

Infermiera denuncia una situazione che sta seriamente mettendo in pericolo la sicurezza dei pazienti e di Infermieri e Operatori Socio Sanitari in una struttura brianzola: il medico di guardia chiamato la notte troppo spesso decide di non presentarsi e lasciare tutte le decisioni al personale di reparto!

Gentile redazione,

vi scrivo a nome del gruppo di lavoratrici di una struttura vicino Monza per sapere cosa possiamo fare rispetto un medico di guardia che ogni volta che è di turno in pratica è come esser soli: se chiamato si arrabbia e non lascia mai la sua camera. Tutte noi diciamo che si è imboscato. Nonostante non siano ancora mai successe situazioni di vera emergenza, ce la siamo vista brutta diverse volte negli ultimi mesi. Ma possibile che non rischi niente a livello legale? Abbiamo pur fatto delle ricerche ma non siamo riusciti a trovare il bandolo della matassa. Eppure le telefonate, dicono, sono anche registrate.

Maria, infermiera.

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Cara Maria,

grazie per averci scritto, il tuo è un problema serio che è tristemente presente non soltanto presso la vostra struttura ed è gratificante trovarci a rispondere a un quesito oggettivamente non semplice a livello legale. Ti invitiamo innanzitutto a informare preposti e dirigenti, i quali in ogni caso hanno modo di intervenire su più livelli.

Per risponderti ci siamo avvalsi di un parere esterno specializzato in questioni giuridiche e che ha cercato di riassumere per noi nel modo più semplice possibile questa materia, estremamente complessa.

Durante un qualsiasi processo, prima ancora di determinare un provvedimento (di cui le pene), è necessario stabilire se all’imputato è imputabile la responsabilità.

Ipotizzando che un medico di guardia non si presenti in una situazione che degenera in decesso o colpa grave:

Il medico di guardia imputato può non rischiare sentenze a sfavore.

La legge infatti non trova sempre un’applicazione ferrea.

In particolare ci riferiamo a quelli che sono i presupposti giuridici in essere grazie all’articolo 40 c.p. comma 2 che citiamo “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. 

Questo comma, unitamente alla culpa medica di tipo omissivo, sarebbe sufficiente ad individuare nel medico omettente di intervento, il responsabile giuridico delle conseguenze sul paziente. Tutto questo ovviamente considerando quello che è il nesso di causalità.

Per rapporto di causalità si intente quel rapporto tra il comportamento del soggetto e l’evento dannoso, astrattamente considerato. Elemento giuridicamente imprescindibile per l’attribuzione della responsabilità di un fatto illecito.

Cercando di semplificare gli ultimi decenni di filosofia giuridica in tema, si è gradualmente assistito a quello che alcuni potrebbero definire come un “addolcimento” delle posizioni dei tribunali in materia di criteri di valutazione dei rapporti di causalità. Infatti nel tempo le corti giudicanti hanno richiesto un nesso di causalità sempre più marcato, fino al raggiungimento dell’assoluta certezza processuale al di là di ogni ragionevole dubbio.

Questi ultimi precedenti costituiscono una garanzia importante nell’esercizio medico ma al contempo possono generare serie difficoltà nell’attribuzione di responsabilità davanti a casi in cui la culpa medica di tipo omissivo risulta evidente nell’interpretazione dei fatti ma senza grandi capacità di essere comprovata in sede di processo.

Avv. Russo Vincenzo per AssoCareNews.it

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