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Infermieri, Ostetriche, Oss e Professionisti Sanitari sono esentati dal lavoro in caso di neve?

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Infermieri, Infermieri Pediatrici, Ostetriche, Professionisti Sanitari ed Oss esentati se nevica al tal punto da non riuscire a raggiungere il posto di lavoro?

Ci scrive Barbara, una collega Infermiera residente nel Ravennate. Ieri c’è stata una abbondante nevicata in tutta la provincia, con strade chiuse per presenza di ghiaccio e neve. Lavora presso l’Ospedale “Umberto I” di Lugo”, ma risiede a Brisighella, picco centro ubicato a pochi chilometri di distanza dalla cittadina lughese.

“Le strade stamattina erano interrotte, non ho potuto raggiungere il lavoro. Che tipo di permesso dovevo prendere? La Coordinatrice Infermieristica mi ha messa in ferie forzata, ma c’è qualcosa che non mi torna. Mi potete aiutare a capire meglio?” – ci chiede Barbara.

Abbiamo chiesto aiuto a “La Legge per Tutti – Informazione e Consulenza Legale“. Si tratta di un portale che fornisce spiegazioni come quelle richieste dalla collega. vediamo cosa ne è emerso.

“Se nevica devo comunque andare a lavorare?  Cosa succede se non vado a lavoro a causa della neve? Mi spetta la retribuzione se a causa della neve e del maltempo non vado a lavorare?” – sono le domande che spesso ci chiediamo in questi casi.

La neve è bella, soprattutto quando la si guarda scendere dalla finestra di casa e si è accanto al tepore di un camino. È bello anche vedere le strade imbiancare e ricoprirsi di neve. Ma, a meno che non si vada ancora a scuola e la scuola sia stata chiusa a causa maltempo, il più delle volte la neve rappresenta più un problema che “una gioia”. Lo sanno bene i pendolari o coloro che, nonostante la neve, devono lavorare lo stesso. E allora ci si chiede: se nevica devo comunque andare a lavorare?  Cosa succede se non vado a lavoro a causa della neve? Mi spetta la retribuzione se a causa della neve e del maltempo non vado a lavorare? Vediamo cosa dice la legge in proposito.

Neve e impossibilità di andare a lavoro: che fare?

Per sapere se sei obbligato ad andare a lavoro nonostante la neve, la prima cosa da fare, non appena le strade cominciano ad imbiancare, è verificare cosa dispone in proposito il tuo contratto nazionale di categoria (Ccnl).

Ed infatti, in linea generale, nel caso in cui il lavoratore sia bloccato a casa da eventi meteorologici, l’impossibilità di andare a lavorare esonererebbe il lavoratore dall’obbligo di effettuare la prestazione lavorativa, ma allo stesso tempo libererebbe il datore di lavoro dall’obbligo di pagare la retribuzione. 

Assenza per neve: ho diritto alla retribuzione?

Se questo vale in linea di principio, tuttavia, è bene sapere che i contratti collettivi di lavoro, generalmente disciplinano proprio questi casi specifici, evitando quindi che i lavoratori rimangano senza retribuzione a causa dell’assenza da lavoro per “colpa” della neve.

Ccnl: i congedi per eventi meteorologici straordinari

Sul punto, infatti, molti  contratti collettivi riconoscono un monte ore di congedi o di permessi straordinari legati ad eventi come quello di una nevicata o di un’ondata di maltempo eccezionale. In questi casi, quindi, il lavoratore potrà usufruire di questo monte ore. Attenzione: a condizione, però, che il lavoratore faccia sapere tempestivamente all’azienda la sua impossibilità di andare al lavoro. In altre parole: è il dipendente, e non il meteorologo, quello che deve provare al proprio datore di lavoro il fatto di non riuscire a raggiungere l’ufficio a causa della neve [1]. Dunque, la paga non sarà sospesa, ma solo a patto  che il lavoratore comunichi tempestivamente all’azienda l’assenza dal lavoro e le motivazioni. Come anticipato, inoltre, il lavoratore costretto all’assenza dal lavoro causa della neve e del maltempo, dovrà in qualche modo provare al proprio datore di lavoro che ad esempio è rimasto bloccato dalla neve o dal ghiaccio.

Neve e impossibilità di andare a lavoro: cosa dice la legge?

Ma cosa succede se il lavoratore non ha un Ccnl di riferimento o se il contratto collettivo non dispone nulla sul punto. Ebbene, in tal caso il lavoratore potrà fare riferimento solo al Codice Civile. Il Codice Civile prevede che l’impossibilità di adempiere al proprio obbligo contrattuale debba essere provata dal lavoratore; inoltre l’adempimento dovrà essere effettivo. In caso contrario, purtroppo, potrebbe scattare l’addebito disciplinare per assenza ingiustificata del lavoratore [2].

Ma cosa succede se, ad esempio, è il datore di lavoro a non presentarsi in un ufficio, con la conseguenza che il dipendente non sia messo nelle condizioni di lavorare? Cosa accade se, nonostante la presenza del lavoratore in ufficio, questi non possa comunque espletare la propria attività lavorativa? Pensiamo ad un cantiere fermo a causa del giaccio, o ad un ufficio privo di internet a causa della bufera di neve.

Ebbene, la legge prevede anche i casi in cui sia il datore di lavoro a non adempiere alla prestazione lavorativa nonostante il lavoratore ha raggiunto il luogo di lavoro. Nel caso in cui la prestazione, pur offerta dal lavoratore, non può svolgersi per impossibilità del datore di lavoro bisogna capire le cause effettive da cui scaturisce questa mancanza: non c’è inadempimento da parte del datore di lavoro quando la prestazione è impossibile per un evento eccezionale, esterno, imprevedibile e indipendente dalla sua volontà, anche se il lavoratore ha messo a disposizione la propria prestazione. In questo caso, tuttavia, la legislazione sociale prevede forme di ammortizzatori sociali quali, ad esempio, la cassa integrazione per eventi non evitabili. In questi casi, dunque, sarà l’Inps a pagare la giornata di lavoro e a corrispondere la relativa contribuzione.

Note
[1] Artt. 1218 e 2104 Cod. Civ.

[2] Art. 2106 Cod. Civ.

Fonte: La Legge è Uguale per Tutti

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