histats.com
giovedì, Marzo 28, 2024
HomeSindacato e PoliticaDiritti e contrattiFerie: diritti e doveri di Infermieri, OSS e Professionisti Sanitari dipendenti.

Ferie: diritti e doveri di Infermieri, OSS e Professionisti Sanitari dipendenti.

Pubblicità

Ferie: quali diritti per il lavoratore dipendente? Quali doveri? Quali normative regolano le meritate vacanze di Infermieri, OSS, Professionisti Sanitari dipendenti.

Le ferie rappresentano delle giornate di astensione retribuite dal lavoro. Sono un diritto garantito dal comma 3 dell’art. 36 della Costituzione. Lo scopo è quello di permettere al lavoratore un recupero psicofisico completo, per poter affrontare un nuovo anno di lavoro, oltre a consentire maggior cura e tempo nelle relazioni affettive e sociali.

Tutti i datori di lavoro, siano essi imprese o meno, sono tenuti a consentire l’effettuazione delle ferie; per converso, tutte le categorie e le tipologie di lavoratori, inclusi quelli domestici, hanno diritto alla relativa fruizione, compresi i lavoratori in prova.

La normativa di riferimento.

Oltre all’art. 36 della Costituzione, la normativa di riferimento è contenuta nell’art. 2109 del codice civile e nell’art. 10 del D. Lgs 66/2003. Sono previste almeno 4 settimane di ferie all’anno, da godere per almeno due settimane consecutive nel corso dell’anno di maturazione e le restanti due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

Le ferie non possono essere monetizzate, se non in caso di:

  • cessazione del rapporto di lavoro;
  • per le giornate spettanti al lavoratore che eccedono le prime quattro settimane (qualora il Contratto Collettivo preveda ulteriori giornate di ferie che eccedono le prime quattro settimane.

La maturazione delle ferie.

Le ferie maturano pro quota, ossia in dodicesimi in relazione ai mesi di servizio di prestato; salvo diverse previsioni da parte dei contratti collettivi, l’aver lavorato per una frazione di mese pari o superiore a 15 giorni normalmente comporta la spettanza di un rateo mensile di ferie. Il lavoratore matura le ferie anche durante alcune particolari assenze, come ad esempio:

  • l’astensione obbligatoria della madre;
  • il congedo di paternità;
  • la malattia;
  • le ferie stesse;
  • il congedo matrimoniale.

il diritto alle ferie non matura per queste tipologie di assenza:

  • servizio di leva;
  • aspettativa;
  • sciopero;
  • le assenze non giustificate;
  • la sospensione per cassa integrazione a zero ore;
  • il congedo parentale.

Al datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2109 del c.c., spetta il potere di stabilire il momento di godimento delle ferie, valutando in concreto le esigenze dell’impresa e gli interessi del lavoratore.

L’imprenditore deve preventivamente comunicare al lavoratore il periodo stabilito per il godimento e il lavoratore non può scegliere arbitrariamente il periodo di fruizione, in quanto trattasi di un evento che deve essere coordinato con le esigenze di un ordinato svolgimento dell’attività dell’impresa e la concessione costituisce una prerogativa riconducibile al potere organizzativo del datore di lavoro; l’astensione unilaterale del lavoratore si configura come un’assenza ingiustificata, con possibile applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Contratto Collettivo.

La richiesta può avvenire sia in forma che in forma scritta, secondo quanto disposto dal contratto collettivo, dal regolamento aziendale e dalla prassi aziendale.

Particolarità.

Il datore di lavoro ha il potere di richiamare il lavoratore, per comprovate ragioni aziendali e il lavoratore è tenuto ad ubbidire. I contratti collettivi disciplinano le regole e le causali e gestiscono gli aspetti economici.

È possibile modificare il periodo, se viene dato al lavoratore un congruo preavviso e prima dell’inizio del godimento delle stesse; il prestatore infatti non è tenuto ad essere reperibile durante il periodo di riposo.

La mancata fruizione comporta un danno a carico del lavoratore, il quale non ha potuto recuperare le energie psicofisiche. Il lavoratore può;

  • agire in giudizio per il risarcimento del danno;
  • pretendere il godimento, anche se tardivo, dei periodi maturati ma non fruiti.

Il periodo di preavviso non può essere computato nelle ferie.

Qualora il lavoratore non possa godere delle ferie annuali a causa della malattia, il diritto alla fruizione non si estingue nel termine dei 18 mesi successivi all’anno di maturazione per cui il lavoratore può fruire delle ferie maturato una volta terminato il periodo di malattia.

In generale, la malattia iniziata prima del periodo fissato per il godimento delle ferie che si protrae durante il periodo programmato, non incide sulle ferie che possono essere fruite successivamente. Se il lavoratore si ammala durante questo periodo, nel rispetto della previsione della contrattazione collettiva, le ferie sono sospese purché il datore di lavoro sia tempestivamente informato.

In caso di mancata fruizione del periodo di ferie entro il termine previsto dalla legge (18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione) ovvero entro il termine più ampio fissato dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro è tenuto a versare all’Inps i contributi sulle ferie maturate e non godute.

Ringraziamo lo Studio Polato per la disponibilità.

Per ulteriori approfondimenti rimandiamo al CCNL di riferimento.

RELATED ARTICLES

1 commento

Comments are closed.

Novità

© 2023-2024 Tutti i diritti sono riservati ad AUSER APS - San Marco in Lamis - Tra sanità, servizi socio sanitari e recupero della memoria - D'intesa con AssoCareINFormazione.it.

© 2023-2024 ACN | Assocarenews.it

Quotidiano Sanitario Nazionale – In attesa di registrazione al Tribunale di Foggia.

Direttore: Angelo “Riky” Del Vecchio – Vice-Direttore: Marco Tapinassi

Incaricati di Redazione: Andrea Ruscitto, Lorisa Katra, Luigi Ciavarella, Antonio Del Vecchio, Francesca Ricci, Arturo AI.

Per contatti: WhatsApp > 3474376756Scrivici

Per contatti: Cell. > 3489869425PEC

Redazione Centrale: AUSER APS - Via Amendola n. 77 - San Marco in Lamis (FG) – Codice Fiscale: 91022150394