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DPI, Dispositivi di Protezione Individuale: cosa dice il D.Lgs. n. 81/08.

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Dispositivi di Protezione Individuale, DPI: cosa dice il D.Lgs. n. 81/08. Il lavoratore, ovvero Medici, Infermieri, Ostetriche/i, OSS e Professionisti Sanitari li devono pretendere e soprattutto indossare.

Per dispositivo di protezione individuale (DPI) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi presenti nell’attività lavorativa, suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonchè ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

I DPI devono essere prescritti solo quando non sia possibile attuare misure di prevenzione dei rischi (riduzione dei rischi alla fonte, sostituzione di agenti pericolosi con altri meno pericolosi, utilizzo limitato degli stessi), adottare mezzi di protezione collettiva, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Il lavoratore è obbligato a utilizzare correttamente tali dispositivi, ad averne cura e a non apportarvi modifiche, segnalando difetti o inconvenienti specifici. Per alcuni DPI è fatto obbligo di sottoporsi a programmi di formazione e di addestramento.

L’art. 76 del D.Lgs. n. 81/08 indica le caratteristiche che devono avere i DPI per poter essere utilizzati devono essere:

  • adeguati ai rischi da prevenire e alla loro entità senza comportare di per sé un rischio maggiore;
  • adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
  • rispondenti alle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
  • adattabili all’utilizzatore secondo le sue necessità;
  • possesso dei requisiti essenziali intrinseci di sicurezza, cioé essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 (marcatura CE) e sue successive modificazioni.

Classificazione dei DPI.

I DPI sono classificati in base alle parti del corpo che devono proteggere (allegato VIII del D.Lgs. n. 81/08):

  • dispositivi di protezione della testa;
  • dispositivi di protezione dell’udito;
  • protezione degli occhi e del viso;
  • dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
  • dispositivi di protezione delle mani e delle braccia;
  • protezione dei piedi e delle gambe;
  • dispositivi di protezione della pelle;
  • dispositivi di protezione del tronco e dell’addome;
  • di protezione dell’intero corpo;
  • indumenti di protezione.

Scopri di più sul D.Lgs. n. 81/08.

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