histats.com
venerdì, Marzo 29, 2024
HomeSindacato e PoliticaDiritti e contrattiLegge 151: cos'è, a chi spetta, quanto dura. Come fare richiesta?

Legge 151: cos’è, a chi spetta, quanto dura. Come fare richiesta?

Pubblicità

Infermieri, Oss e Professioni Sanitarie. Cos’è il Congedo retribuito? Fino a 2 anni con il decreto 151. Ne hai diritto? Scopriamolo assieme.

In molti conoscono i permessi relativi alla legge 104 ma in pochi conoscono il congedo straordinario del decreto legislativo 151. Si tratta di un periodo di assenza dal lavoro di due anni totali nell’arco della vita lavorativa indennizzata in base alla retribuzione relativa del mese di lavoro precedente il congedo straordinario.

Tale limite va da considerarsi complessivo fra tutti gli aventi diritto e per ciascuna persona con disabilità grave.  Ha decorrenza immediata dalla data di presentazione della domanda.

Il beneficio è frazionabile anche a giorni (interi). Nel caso in cui il congedo venga fruito per frazioni di anno, ai fini del computo del periodo massimo si assume la durata convenzionale di 365 giorni.

Requisiti.

I requisiti che fanno sussistere il diritto di richiedere il congedo straordinario sono:

  • essere lavoratori dipendenti (compresi i contratti part-time);
  • deve sussistere una situazione di disabilità grave (riferimento art. 3 comma 3 della legge 104/92) certificata dalla Commissione Medica Integrata ASL/INPS (riferimento art. 4, comma 1 L. 104/92);
  • mancanza di ricovero a tempo pieno (inteso per tutte le 24 ore, presso strutture ospedaliere sia pubbliche che private, con assistenza sanitaria continuativa) del familiare in situazione di disabilità grave.

È necessario il requisito della convivenza (residenza, luogo in cui la persona ha la dimora abituale) per:

  • coniuge (valido anche per unione civile);
  • figli;
  • fratelli o sorelle;
  • parenti/affini entro il terzo grado.

Si precisa che per soddisfare questo requisito è sufficiente la residenza nel medesimo stabile allo stesso numero civico, anche se non nello stesso appartamento.

Chi può richiedere l’applicazione del decreto 151?

Possono richiedere il congedo straordinario i lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità (il quale viene degradato solo in caso di mancanza/decesso/invalidità dei primi):

  • il coniuge convivente (anche in caso di unione civile) della persona disabile in situazione di gravità;
  • il padre o la madre (compresi gli adottivi e affidatari) della persona disabile in situazione di gravità;
  • uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità;
  • uno dei fratelli o delle sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità;
  • un parente/affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità.

Eccezioni.

Si precisa che le ipotesi che fanno eccezione a tale presupposto sono:

  • interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate;
  • ricovero a tempo pieno di un disabile in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
  • ricovero a tempo pieno con documentata necessità di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.

A chi non spetta.

Il congedo straordinario non spetta per i lavoratori:

  • addetti ai servizi domestici e familiari;
  • a domicilio;
  • agricoli giornalieri;
  • autonomi;
  • parasubordinati;
  • durante le pause di sospensione contrattuale per i part-time verticali;
  • in situazioni di ricovero a tempo pieno;
  • le stesse giornate di fruizione dei permessi retribuiti L. 104/1992.

I permessi legge 104/1992 e il congedo straordinario del D.lgs. 151/2001 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza della stessa persona disabile.

Unica eccezione riconosciuta è per i genitori (compresi gli adottivi) di figli disabili a cui viene concessa la possibilità di fruire di entrambe le tipologie di permesso per lo stesso figlio. Non possono essere fruiti nella stessa giornata contemporaneamente, deve intendersi alternativa trattandosi di istituti rispondenti alle medesime finalità di assistenza. L’indennità è corrisposta nella misura della retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione entro un limite massimo di reddito-annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT.

Il diritto all’indennità si prescrive nel termine di un anno decorrente dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile a titolo di congedo. L’indennità è anticipata dal datore di lavoro con la possibilità di conguaglio con i contributi dovuti all’Inps.

I periodi di congedo straordinario non rientrano nel calcolo di:

  • maturazione di ferie;
  • maturaione di tredicesima;
  • maturazione di TFR.

Essendo però coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.

Nel caso di congedo straordinario richiesto durante una cassa integrazione guadagni e nel caso di sottoscrizione di un contratto di solidarietà (entrambe comportanti la riduzione dell’orario di lavoro) l’indennità va calcolata in base all’ultima retribuzione percepita, al netto del trattamento integrativo.

Come presentare domanda?

La presentazione della domanda per il congedo straordinario deve essere effettuata esclusivamente in via telematica attraverso questi canali:

  • WEB;
  • Patronati;
  • Contact Center Multicanale: 803164 (gratuito) da telefono fisso 06164164 (tariffazione a carico dell’utenza) da telefoni cellulari.

Si rimanda al sito INPS anche per la compatibilità con altre tipologie di permesso.

RELATED ARTICLES

2 Commenti

Comments are closed.

Novità

© 2023-2024 Tutti i diritti sono riservati ad AUSER APS - San Marco in Lamis - Tra sanità, servizi socio sanitari e recupero della memoria - D'intesa con AssoCareINFormazione.it.

© 2023-2024 ACN | Assocarenews.it

Quotidiano Sanitario Nazionale – In attesa di registrazione al Tribunale di Foggia.

Direttore: Angelo “Riky” Del Vecchio – Vice-Direttore: Marco Tapinassi

Incaricati di Redazione: Andrea Ruscitto, Lorisa Katra, Luigi Ciavarella, Antonio Del Vecchio, Francesca Ricci, Arturo AI.

Per contatti: WhatsApp > 3474376756Scrivici

Per contatti: Cell. > 3489869425PEC

Redazione Centrale: AUSER APS - Via Amendola n. 77 - San Marco in Lamis (FG) – Codice Fiscale: 91022150394