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Congedo parentale: tutti i diritti dalla A alla Z e in modo chiaro!

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Congedo parentale, indennità per lavoratrici e lavoratori dipendenti: ne stiamo beneficiando davvero appieno?

Diritto del lavoro: il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del/la figlio/a nei suoi primi anni di vita.

Il congedo parentale è rivolto a lavoratori/trici dipendenti.

L’indennità di congedo, infatti, non spetta a:

  • genitori disoccupati o sospesi da lavoro;
  • genitori con contratto di lavoratori domestici;
  • genitori con contratto di lavoro a domicilio.

Il congedo parentale è previsto per i genitori naturali entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo (fruibile anche contemporaneamente dai genitori) non superiore a 10 mesi.

Il diritto al congedo viene meno dalla data di interruzione del lavoro. Tale diritto si prescrive entro un anno e decorre dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile. Per evitare la perdita del diritto, è necessario che la lavoratrice o il lavoratore presentino all’INPS istanze scritte di data certa, dirette a ottenere il pagamento della indennità.

Relativamente ai limiti temporali il congedo spetta:

  • alla madre lavoratrice dipendente per un periodo continuativo o frazionato di massimo sei mesi;
  • al padre lavoratore dipendente per un periodo continuativo o frazionato di massimo sei mesi, che possono diventare sette in caso di astensione dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi;
  • al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a partire dal giorno successivo al parto e anche nel caso la madre sia non occupata);
  • al genitore solo (sia padre che madre) per un periodo continuativo o frazionato di massimo 10 mesi.

Ai lavoratori dipendenti che siano genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta con le stesse modalità dei genitori naturali (entro i primi 12 anni dall’ingresso del minore nella famiglia indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento e non oltre il compimento della sua maggiore età).

In caso di parto, adozione o affidamento plurimi, il congedo parentale spetta per ogni bambino.

La legge 24/12/2012 n. 228 ha introdotto la possibilità di frazionare a ore il congedo parentale. Viene rinviato al CCNL di settore il compito di stabilire le modalità di fruizione, i criteri di calcolo e l’equiparazione del monte ore alla singola giornata lavorativa.

Il decreto legislativo del 15/06/2015 n. 80 (attuativo della delega contenuta nel Jobs Act) prevede che i genitori lavoratori dipendenti (in assenza di CCNL e di contratto integrativo aziendale) possano fruire del congedo parentale su base oraria fino alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga mensile (facendo riferimento al mese precedente rispetto all’inizio del congedo).

E’ stata prevista anche la possibilità di chiedere, al posto del congedo parentale o comunque entro i limiti temporali dello stesso ancora spettanti, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (la riduzione dell’orario non deve superare il 50%).

La domanda di congedo va inoltrata prima dell’inizio di tale periodo e deve essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato (clicca qui per presentare domanda online all’INPS). Se richiesta successivamente verranno pagati solo i giorni di congedo successivi a tale data.

Ai genitori lavoratori dipendenti spetta:

  • un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo, entro i primi sei anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di sei mesi.
  • un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, dai sei anni e un giorno agli otto anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione ed entrambi i genitori non ne abbiano fruito nei primi sei anni o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di sei mesi
  • nessuna indennità dagli otto anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).

Per ulteriori approfondimenti normativi si rinvia alla circolare INPS 17 luglio 2015 n. 139.

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