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Infermieri, Oss e Professioni Sanitarie: Assegno di natalità, chi può usufruirne e quanto vale?

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Cos’è l’Assegno di natalità? Chi e quando può usufruirne e quanto vale? A chi spetta? Scopriamolo assieme.

Il Bonus Bebè, più propriamente detto “assegno di natalità”, è un assegno mensile che viene corrisposto fino al compimento del primo anno di età del neonato. Possono usufruirne Infermieri, Infermieri Pediatrici, Ostetriche/i, Professioni Sanitarie ed OSS.

In caso di adozione o affidamento preadottivo l’annualità è conteggiata dall’ingresso nel nucleo familiare a seguito.

Spetta alle famiglie per ogni figlio nato (adottato o in affido preadottivo) che abbiano un ISEE inferiore a 25.000 euro.

L’assegno inizia ad essere corrisposto alle famiglie già dal primo mese , quello di nascita (o dell’ingresso in famiglia).

Entro 90 giorni dalla data di nascita/ingresso in famiglia va presentata la domanda per l’assegno di natalità.

Per le domande presentate oltre i 90 giorni il pagamento decorre dal mese di presentazione della stessa. Nei casi in cui il genitore richiedente decada dalla potestà genitoriale o il figlio venga affidato in via esclusiva all’altro genitore, quest’ultimo può presentare una nuova domanda entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice subentrando di fatto nel diritto all’assegno a partire dal mese successivo a quello di emanazione del provvedimento giudiziario. Nel caso in cui si verifichi il decesso del genitore richiedente, l’erogazione viene mantenuta a favore dell’altro genitore convivente col figlio. Il genitore superstite deve presentare la documentazione attestante il decesso entro 90 giorni dalla data dello stesso.

L’importo dell’assegno viene calcolato in base al valore ISEE:

  • ISEE minorenni inferiore ai 7.000 euro spetta un assegno pari a 1.920 euro
  • ISEE minorenni tra 7.000 euro e 25.000 euro annui spetta un assegno pari a 960 euro.

Il pagamento mensile viene corrisposto tramite bonifico su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN.

Tali rapporti devono essere obbligatoriamente intestati al richiedente.  In caso di collocazione temporanea presso un’altra famiglia, l’assegno viene corrisposto all’affidatario solo per la durata di tale affidamento. L’erogazione dell’assegno termina in modo naturale quando:

  • il figlio compie un anno o si raggiunge un anno dall’ingresso in famiglia per i nati/adottati in affido preadottivo nel 2018. L’anno si calcola a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia (questo mese incluso)
  • il figlio diventa maggiorenne

Altre cause del venir meno del pagamento possono essere:

  • la perdita dei requisiti previsti dalla legge (il richiedente è obbligato a comunicarlo all’INPS entro 30 giorni)
  • il decesso del minore
  • la revoca dell’adozione
  • l’affidamento del minore a terzi
  • un provvedimento negativo del giudice che comporta la revoca dell’affidamento preadottivo.

I requisiti per l’inoltro della domanda sono:

  • cittadinanza italiana
  • oppure cittadinanza di uno Stato dell’Unione europea
  • oppure permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro
  • oppure carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro

e:

  • residenza in Italia
  • convivenza con il figlio
  • ISEE del nucleo familiare (o del minore in caso di affidamento) non superiore a 25.000 euro (soglia entro la quale deve rimanere per tutta la durata del beneficio).

In caso di nascita/adozione di più minori occorre presentare singolarmente le domande per ciascun figlio. Nel caso in cui il genitore fosse minorenne o dichiarato incapace di agire, la domanda può comunque essere presentata dal suo legale rappresentante.

La domanda va effettuata tramite via telematica nelle seguenti modalità:

  • Web 
  • Patronato
  • Contact center: 803 164 (gratuito) per chiamate da rete fissa o 06 164 164 (a pagamento) per chiamate da rete mobile

Si ricorda di allegare il modello SR/163, la cui mancanza comporta la sospensione delle domanda.

Si rimanda alla pagina del sito INPS dedicata per maggiori approfondimenti.

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