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Decreto Bollette. Tutte le novità per Infermieri, Medici, OSS e Professioni Sanitarie dopo l’approvazione definitiva.

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Approvato definitivamente Decreto Bollette. Tutte le novità per Infermieri, Medici, OSS e Professioni Sanitarie dopo la ratifica definitiva.

Aumentare e rafforzare l’organico del personale sanitario, soprattutto nei servizi di emergenza/urgenza; arginare il fenomeno dei cosiddetti ‘medici a gettone’; rendere più attrattivo il lavoro nei reparti di pronto soccorso; consentire agli infermieri di svolgere, a regime, attività libero professionale. Sono solo alcuni degli obiettivi del corposo pacchetto di misure per la sanità, proposto dal ministro Orazio Schillaci e contenuto nel ‘Decreto legge Energia’ approvato il 28 marzo dal Consiglio dei Ministri e in vigore dal 31 marzo 2023.

Ecco la norma appena approvata:

Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. (23G00042).

“Dopo anni di abbandono e di tagli, questi sono i primi passi di una riforma a 360 gradi per la nostra sanità che mira a rimettere al centro il Servizio sanitario nazionale e gli operatori che vi lavorano – dichiara il Ministro Schillaci -. Il Governo conferma la massima attenzione alla salute; siamo al lavoro per rendere più attrattivo il SSN, non solo come gratificazione economica, ma anche con una migliore organizzazione”.

Ecco tutte le misure per la salute:

Payback.

Fondo a sostegno delle Regioni per limitare l’impatto della norma per il payback sulle aziende fornitrici dei dispositivi medici. Le aziende che non hanno attivato contenzioso o che rinunciano allo stesso versano alle Regioni, entro il 30 giugno 2023, la restante quota rispetto a quella già determinata.

Iva su payback dispositivi medici.

Le aziende fornitrici dei dispositivi medici possono portare in detrazione l’IVA determinata, scorporandola dall’ammontare dei versamenti effettuati

Medici a gettone e cooperative.

Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere alle esternalizzazioni una sola volta e senza proroga per l’affidamento di servizi medici ed infermieristici. Questo può avvenire solo in caso di effettiva necessità e urgenza e dopo aver preventivamente verificato l’impossibilità di utilizzare il personale già in servizio, di assumere gli idonei utilmente collocati in graduatorie e di espletare procedure di reclutamento.

L’affidamento, inoltre, può riguardare solo i punti di primo intervento, di pronto soccorso e non può durare più di dodici mesi; la scelta deve ricadere su operatori economici che si avvalgono di personale medico e infermieristico in possesso dei prescritti requisiti di professionalità e che rispettano le disposizioni in materia d’orario di lavoro.

Il personale sanitario che abbia interrotto volontariamente il rapporto di lavoro dipendente con una struttura sanitaria pubblica per prestare la propria attività in regime di esternalizzazione, non può chiedere successivamente la ricostituzione del rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale.

Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive nei servizi di emergenza-urgenza.

Le Aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale possono ricorrere, per l’anno 2023, alle prestazioni aggiuntive la cui tariffa oraria può essere aumentata fino a 100 euro lordi.

Anticipo indennità di pronto soccorso.

Anticipata al 1° giugno 2023 la specifica indennità per chi lavora in pronto soccorso prevista al 1° gennaio 2024.

Misure per il personale dei servizi di emergenza-urgenza.

L’obiettivo è garantire la continuità nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, facendo fronte alla carenza di professionisti nei servizi di emergenza-urgenza attraverso un ampliamento della platea dei professionisti che possono accedere al servizio e alle procedure concorsuali finalizzate alla stabilizzazione.

Chi ha maturato, tra il 1° gennaio 2013 e il 30 giugno 2023, almeno tre anni di servizio anche non continuativo presso i servizi di emergenza-urgenza è ammesso a partecipare ai concorsi per l’accesso alla dirigenza sanitaria del settore, anche se privo del relativo diploma di specializzazione;

Fino al 31 dicembre 2025, in via sperimentale, gli specializzandi possono assumere, su base volontaria e al di fuori dall’orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del servizio sanitario nazionale, per un massimo di 8 ore settimanali. Per tali attività è corrisposto un compenso orario, che integra la remunerazione prevista per la formazione specialistica, pari a 40 euro lordi comprensivi di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico dell’azienda o dell’ente che ha conferito l’incarico.

Fino al 31 dicembre 2025 il personale, dipendente e convenzionato, operante nei servizi di emergenza-urgenza in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale
Professioni sanitarie

Si abolisce il vincolo di esclusività per il personale infermieristico e le ostetriche.

Specializzandi.

Le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate appartenenti alla rete formativa, possono assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con orario a tempo parziale coloro che, a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica (medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi), regolarmente iscritti, siano utilmente collocati nella graduatoria separata in esito alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita. Viene eliminato il limite al 31 dicembre 2025 e non è previsto un termine.

Professioni sanitarie con qualifica conseguita all’estero.

Fino al 31 dicembre 2025 è consentito il riconoscimento in deroga delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all’estero e i professionisti possono esercitare in modo temporaneo presso strutture sanitarie o socio sanitarie pubbliche o private o private accreditate.

Violenza contro gli operatori sanitari e sociosanitari.

Si rafforza il sistema normativo penale posto a tutela del personale sanitario, socio-sanitario e ausiliario, prevedendo la procedibilità d’ufficio e l’aumento della reclusione anche in caso di lesioni non gravi o gravissime – da 2 a 5 anni – per chi aggredisce operatori sanitari.

Norme transitorie in materia di compatibilità con altre attività per il personale di enti ed aziende del SSN. Libera Professione.

La norma modifica le disposizioni transitorie che permettono al personale infermieristico, ostetrico e tecnico-sanitario impiegato nel settore pubblico della sanità di svolgere altre prestazioni al di fuori dell’orario di servizio. La modifica introdotta estende il periodo di applicazione di tali disposizioni dalla data originaria del 31 dicembre 2023 al nuovo termine del 31 dicembre 2025. Inoltre, viene eliminato il limite di otto ore settimanali per le suddette prestazioni, che era precedentemente previsto.

E non è tutto, è introdotta una nuova disposizione che prevede il monitoraggio da parte del Ministero della Salute sull’attuazione delle regole transitorie sopra menzionate. Tale monitoraggio avrà lo scopo di valutare l’effettiva attuazione di tali disposizioni e le eventuali modifiche necessarie.

Per farla breve, con tale disposizione si mira a modificare le norme transitorie relative alla compatibilità delle attività svolte dal personale sanitario del Servizio Sanitario Nazionale al di fuori dell’orario di servizio, estendendo il periodo di applicazione e rimuovendo il limite delle ore settimanali. E’ introdotto un monitoraggio per garantire il rispetto di tali disposizioni e valutare la loro efficacia.

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