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Coronavirus: la FIALS di Bologna chiede rispetto dell’ordinanza regionale a tutela di Operatori e Pazienti.

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Emergenza Coronavirus. La FIALS di Bologna, attraverso il segretario Alfredo Sepe, chiede rispetto dell’ordinanza regionale a tutela di Medici, Infermieri, OSS, Professioni Sanitarie e Pazienti.

La FIALS di Bologna scende in campo a tutela degli operatori della sanità e degli assistiti relativamente alla formazione e all’informazione sul COVID-19, ovvero l’ormai temutissimo Coronavirus cinese. Lo fa con una missiva a firma di Alfredo Sepe, segretario provinciale del sindacato delle autonomie locali e della sanità.

Sepe richiama l’attenzione “sulla necessità di garantire la stretta applicazione di tutte le misure previste di prevenzione e controllo delle infezioni, soprattutto in merito alla fornitura di adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), la presenza e l’adeguatezza di questi ultimi saranno dalla scrivente oggetto di continuo monitoraggio ed eventuali carenze saranno segnalate agli organi competenti”. E lo fa scrivendo ai versati dell’AOSP e dell’AUSL di Bologna.

La lettera della FIALS di Bologna alle direzioni delle aziende sanitarie.

  • Direzione Generale AOSP Bologna
  • Direzione Generale AUSL Bologna

Oggetto: Tutela dei Lavoratori ed Ordinanza Prot. n. 66/2020 Regione Emilia Romagna.

Con la presente, la scrivente O.S. a seguito dell’Ordinanza Prot. n 66/2020 emanata dalla Regione E.R. vista l’emergenza sanitaria in atto a causa del Coronavirus chiede a codeste Direzioni a carattere di urgenza l’immediata necessità di informazione per tutti gli operatori coinvolti circa le indicazioni da seguire ed i comportamenti da assumere a prevenzione e protezione dal rischio infettivo cui sono potenzialmente esposti tutti coloro che risultano a contatto con il pubblico.

Quanto sopra sia a tutela della salute degli operatori sia per evitare un eccessiva forma di allarmismo che potrebbe ripercuotersi anche su degenti e visitatori visto l’evolversi della situazione a carattere nazionale.

Richiamiamo l’attenzione sulla necessità di garantire la stretta applicazione di tutte le misure previste di prevenzione e controllo delle infezioni, soprattutto in merito alla fornitura di adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), la presenza e l’adeguatezza di questi ultimi saranno dalla scrivente oggetto di continuo monitoraggio ed eventuali carenze saranno segnalate agli organi competenti.

Al fine di tutelare la salute degli operatori tutti nonché dei pazienti la scrivente O.S. chiede la sospensione dei ricoveri ordinari, la sospensione dell’attività chirurgica programmata compresa quella erogata in regime di Day Surgery e Ambulatoriale con l’esecuzione della sola attività a carattere di Urgenza / Salvavita.

In Considerazione all’enorme afflusso di persone che quotidianamente accedono alle strutture si chiede al sv di limitarne l’accesso al minimo necessario a scopo puramente preventivo.

Infine, considerata la sospensione delle attività di tutte le scuole di ogni ordine e grado, asili nido, ecc. come citato nell’ordinanza in oggetto si richiede per tutti i lavoratori ed in particolare per le lavoratrici madri di poter usufruire in caso di necessità di permessi speciali vista la straordinarietà e particolarità della situazione nonché la priorità per quest’ultime di usufruire dei permessi art. 37 previsti dal CCNL in vigore.

Pertanto, rimaniamo in attesa di conoscere celermente quali misure sono state indicate e adottate a prevenzione e protezione di tutti gli operatori coinvolti così come previsto dalle normative vigenti a tutela della salute di tutti i lavoratori.

Alfredo Sepe
Segretario Provinciale FIALS Bologna – Imola

 


 

La direttiva di Petropulacos.

Misure organizzative applicabili durante il periodo di validità dell’ordinanza per il contenimento della diffusione del virus COVID-19 e il potenziamento dei servizi di emergenza.

Premessa.

Le presenti misure sono finalizzate a garantire alle direzioni e ai responsabili delle diverse strutture organizzative delle aziende ed enti del SSR tutti gli strumenti organizzativi necessari a riconfigurare il funzionamento dei servizi per contemplare:

  • −  la funzionalità dei servizi pubblici ed in particolare il potenziamento delle strutture coinvolte nel supporto all’emergenza;
  • −  la riduzione della mobilità territoriale dei dipendenti;
  • −  le modalità di giustificazione dell’assenza nelle particolari condizioni di impossibilità oggettiva di resadella prestazione lavorativa;
  • −  la possibilità di ampliare i permessi di cura ai dipendenti che si trovano coinvolti nella chiusura diservizi pubblici rivolti a figli minori e anziani in strutture diurne.L’applicazione delle misure organizzative elencate è sempre subordinata alla funzionalità dei servizi pubblici e al potenziamento dei servizi di emergenza.

1. Perimetro di applicazione delle misure:

  • −  SI APPLICANO: a tutti i dipendenti delle aziende ed enti del SSR della Regione Emilia-Romagna, e ai dipendenti in posizione di comando in ingresso;
  • −  NON SI APPLICANO: ai dipendenti in posizione di comando in uscita e ai dipendenti distaccati presso aziende ed enti di altri SSR o presso altre pubbliche amministrazioni. Ai dipendenti in comando in uscita e ai distaccati si applicano le misure organizzative emanate dall’azienda o ente presso cui prestano l’attività lavorativa (in questa casistica rientra anche il personale proveniente dalle aziende sanitarie in utilizzo temporaneo e distacco presso la scrivente Regione per cui l’ente regionale ha già previsto specifiche disposizioni aventi la medesima tutela).
  1. Periodo di applicazione delle misure: le misure previste nel seguente documento si applicano per l’intero periodo di validità dell’ordinanza n. 1/2020 del Ministero della Salute, d’intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, ed eventuali sue reiterazioni e/o modificazioni.
  2. Misure finalizzate a ridurre la mobilità dei dipendenti, agevolare la cura dei familiari e ridurre i contatti che potrebbero ampliare i rischi di diffusione del contagio:

a) I dirigenti responsabili di servizio possono rimodulare le forme di lavoro a distanza nella propria

struttura con le seguenti misure:
i. estendere le giornate di telelavoro indipendentemente dalle giornate previste negli accordi

sottoscritti;
ii. valutare di attivare modalità di lavoro in smartworking straordinarie, anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla disciplina legislativa di riferimento (come previsto dal D.L. n. 6/2020 e dal DPCM del 23.2.2020), a condizione che i collaboratori dichiarino:

  1. di utilizzare un pc o portatile personale idoneo, che permetta di lavorare da remoto;
  2. di utilizzare una connessione internet disponibile;
  3. la disponibilità a configurare la propria dotazione nella modalità funzionale allosvolgimento dell’attività lavorativa di intesa con i propri servizi ICT aziendali;
  4. un numero telefonico di contatto per l’Amministrazione;
  5. di aver concordato con il Responsabile della struttura contenuti ed obiettivi dell’attivitàlavorativa da svolgere.

Tali dichiarazioni vengono raccolte tramite specifico Form aziendale. L’invio del form, in

assenza di comunicazioni negative da parte dell’Amministrazione, consente l’avvio della modalità lavorativa smart a partire dal giorno successivo.

  1. b)  Durante il periodo di validità dell’ordinanza devono essere rinviati:
    ▪ le prove concorsuali (che verranno al più presto riprogrammati), ▪ i corsi di formazione all’interno dell’azienda,
    ▪ i corsi di formazione presso enti terzi,▪ i sopralluoghi e le trasferte non strettamente indispensabili alla funzionalità del lavoro,
  2. c)  Si invitano i responsabili dei servizi a utilizzare maggiormente, in particolare per incontri cheprevedono mobilità territoriale del personale, lo strumento della videoconferenza.

4. Indicazioni relative ai permessi straordinari valevoli da oggi 24/2/2020 alla data di cessazione dell’emergenza.
Causa emergenza epidemiologica da COVID-19 sono utilizzabili con estrema responsabilità le nuove e specifiche causali di assenza retribuite e/o permessi retribuiti straordinari di seguito indicate con il relativo codice causale:

a) COD. 3013 “ALLONTANAMENTO DA LUOGO DI LAVORO PER DISPOSIZIONE PUBBLICA AUTORITA’”: causale a giorni da utilizzare per il personale che non può allontanarsi dalle zone rosse (individuate da specifici provvedimenti delle pubbliche autorità);

b)  COD. 3008 “ALLONTANAMENTO DA LUOGO DI LAVORO PER RAGIONI SANITARIE”: causale a giorni da utilizzare per il personale destinatario di provvedimento del Servizio prevenzione o del PS o da altra autorità sanitaria che disponga l’allontanamento dal luogo di lavoro (tale causale va utilizzata quindi solo a fronte di uno specifico provvedimento adottato da una autorità sanitaria);

c)  COD. 3020 “PRESTAZIONE NON DOVUTA PER SOSP. ATTIVITA’ ISTITUZIONALE”: causale ad ore da utilizzare per il personale il cui reparto/u.o. non effettua prestazioni per sospensione attività istituzionali (es. ambulatori specialistici), per le ore in cui non può essere dedicato ad altre attività;

d)  COD. 1526 “MALATTIA PROVVISORIA ORDINANZA REGIONALE” per il personale che risulta positivo al virus COVID-19 (e per il quale va attivata, nel contempo, la pratica all’INAIL per il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro per l’intero periodo di assenza);

e)  COD. 5141 “SMART WORKING” da usare per il personale che deve rimanere a casa per accudire i figli minori o anziani a proprio carico, a causa della chiusura delle scuole ovvero delle strutture di accoglienza) e che può comunque rendere la propria prestazione lavorativa da casa, in modalità smart working, previa autorizzazione del responsabile;

f)  COD. 3018 “PERM. ECCEZIONALE ORDINANZA REGIONALE”: permesso retribuito per il personale impegnato per assistenza a figli minori (anche in relazione alla chiusura delle scuole), ovvero ad anziani a carico (in caso di chiusura delle strutture di accoglienza diurne), nei casi in cui l’attività lavorativa non risulti compatibile con lo smart working. I permessi vanno autorizzati dai responsabili gestionali aziendali, compatibilmente con l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Considerato che si tratta di un permesso ulteriore e diverso da quello disciplinato dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, si rende opportuno richiamare alla massima responsabilità le direzioni aziendali e i dipendenti nel corretto utilizzo dello strumento. In particolare, in questa prima fase, esso va utilizzato solo dopo aver esaurito gli altri istituti giuridici previsti dalle norme legislative e contrattuali, valutando le tipologie utilizzabili, quali i permessi per particolari motivi personali e familiari, il congedo parentale, ilpermesso a recupero di ore prestate in eccedenza rispetto all’orario contrattuale. Per i permessi in esame è previsto un massimale di 18 ore.

In relazione alle diverse causali prima indicate sarà cura di questa Direzione regionale individuare, ove necessario, il corretto fondamento giuridico.

Distinti saluti.

Kyriakoula Petropulacos

Regione Emilia Romagna – Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare

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