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Coronavirus. Ecco il D.L. 18/2020 “Cura Italia”. Tutte le misure adottate.

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Emergenza Coronavirus. Ecco il Decreto Legge n.18/2020 detto “Cura Italia”. Tutte le disposizioni per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e il sostegno a famiglie, lavoratori e imprese.

E’ il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19″. Il cosiddetto “Cura Italia”, presentato lunedì in conferenza stampa dal premier Conte.

Approvato lunedì scorso dal Governo con le misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ma pubblicato solo nella notte tra martedì e mercoledì in Gazzetta Ufficiale, il decreto è entrato in vigore mercoledì 18 marzo.

Alla sanità andranno 1,410 miliardi a valere sul fondo sanitario 2020 e altri 1,610 miliardi andranno invece a potenziare il fondo per le emergenze nazionali della Protezione civile.

Potenziata anche la sanità militare che sarà a fianco del Servizio sanitario nazionale per far fronte all’emergenza.

Misure specifiche per il personale (dagli straordinari alla possibilità per Asl e ospedali di trattenere in servizio il personale prossimo alla pensione), misure per il potenziamento dei posti letto in terapia intensiva, pneumologia e malattie infettive anche ricorrendo al privato, requisizione di spazi per la creazione di aree sanitarie temporanee, incentivi per la produzione di dispositivi medici, requisizione di presidi sanitari e medico chirurgici e anche di strutture alberghiere e similari per ospitare persone in sorveglianza sanitaria.

Il decreto prevede anche, come accennato, l’arruolamento  di medici, infermieri e tecnici per biologia clinica dai reparti della sanità militare e saranno potenziate anche le strutture del ministero della Salute, dell’Iss e dell’Inail.

Poi il punto più caldo di questo giorni: misure per l’acquisizione di mascherine e dispositivi medici e per le sperimentazioni di medicinali e dispositivi medici utili per questa emergenza sanitaria.

Per avere a disposizione un maggior numero di sanitari, è previsto che la laurea in medicina diventi abilitante all’esercizio della professione con la conseguente cancellazione dell’esame di Stato.

E tra le altre misure c’è anche quella che prevede l’equiparazione del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato equiparato alla malattia per quanto riguarda il trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento; e ancora il bonus baby sitter di 1.000 euro (600 euro per chi non lavora nella sanità) per tutti i lavoratori pubblici e privati della sanità.

In sostanza, le risorse vengono impiegate su cinque assi:

  • quasi 3,5 miliardi per il Ssn, la Protezione Civile e gli altri soggetti pubblici impegnati nel contrasto all’emergenza;
  • più di 10 miliardi di sostegno all’occupazione per la difesa del reddito e del lavoro, estendendo ammortizzatori sociali a tutti i lavoratori dipendenti, autonomi, stagionali, e altre forme di lavoro. Previsto un assegno di €600 per il mese di marzo. Si estendono il congedo parentale e il voucher babysitter, e si riduce il cuneo fiscale per i lavoratori per questo mese;
  • liquidità nel sistema del credito, al fine di mobilitare circa €340 miliardi di finanziamenti all’economia reale tramite sospensione di rate di mutui e prestiti sia con il potenziamento del Fondo di garanzia sia con il Fondo Gasparrini e misure di garanzia pubblica;
  • sospensione del versamento di tributi e contributi, il termine del 16 marzo viene differito al prossimo venerdì;
  • norme ulteriori di sostegno per diversi settori.

Queste le norme di maggiore interesse per il settore sanitario.

Personale Servizio Sanitario Nazionale.

  • Incentivi personale dipendente del SSN (art.1): per il 2020, si incrementano i fondi per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del SSN direttamente impiegato nelle attività di contrasto al COVID-19. In particolare, lo stanziamento è incrementato di 250 milioni di euro a valere sul Fondo Sanitario Nazionale. Inoltre, si stanziano ulteriori 100 milioni di euro, a valere sempre sul FSN del 2020, per l’assunzione con contratti di lavoro autonomo di personale sanitario, così come previsto dal precedente decreto legge (14/2020). Per questi scopi  il precedente provvedimento aveva già stanziato 660 milioni di euro, già ripartiti tra le Regioni con Decreto della Ragioneria Generale dello Stato.
  1. Arruolamento infermieri miliari (art. 7): si autorizza l’arruolamento del personale medico e infermieristico dell’esercito in servizio temporaneo per un anno e a domanda. In particolare potranno selezionare: 200 sottoufficiali infermieri con il grado di maresciallo e 120 ufficiali medici con il grado di tenente. È prevista inoltre la possibilità di arruolare i cittadini italiani che siano:
  2. al di sotto dei 45 anni;
  3. in possesso della laurea in infermieristica e medicina e della relativa abilitazione professionale.
  4. non essere stati giudicati non idonei al servizio militare e non condannati per delitti non colposi.

La procedura di arruolamento è gestita direttamente dal Ministero della difesa tramite sito e le procedure si dovranno concludere entro i prossimi 15 giorni. Con le stesse modalità verranno arruolati anche biologi, chimici e fisici militari (art. 8).

  • Assunzione INAIL (art. 10): si stanziano 15 milioni di euro per l’anno 2020 per l’assunzione 100 infermieri e 200 medici, per garantire assistenza e cure ambulatoriali agli infortunati sul lavoro e tecnopatici.
  • Permanenza in servizio del personale del Ssn (art. 12): le aziende e gli enti del SSN fino al perdurare dell’emergenza, verificata la possibilità di non poter arruolare altro personale con le procedure ordinarie e quelle straordinarie previste dal Decreto sul potenziamento del SSN della scorsa settimana, possono trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari e il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti di età per il pensionamento. Per i medesimi fini può rimanere in servizio anche il personale medico e sanitario della Polizia di Stato.
  • Deroga riconoscimento qualifiche professionali sanitarie (art. 13): per la durata dell’emergenza, è consentito l’esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione europea. Occorre presentare istanza e certificazione del Paese di origine di iscrizione alle Regioni che possono procedere al reclutamento del personale.
  • Estensione durata permessi retribuiti ex legge 104 (art. 24): la disposizione incrementa fino a dodici giornate il numero dei giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa limitatamente alle mensilità di marzo e aprile 2020. Il beneficio – per il personale sanitario – è riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative legate all’emergenza COVID.
  • Bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID-19 (art. 25): per il dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato (e per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato nell’emergenza COVID) il bonus baby-sitting per assistenza e sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni è riconosciuto nella misura di 1000€.
  • Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 27): viene riconosciuta un’indennità pari a 600 euro per il mese di marzo in favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.
  • Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (art. 28): si riconosce una indennità di €600 per il mese di marzo in favore di tali lavoratori, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
  • Bonus lavoratori dipendenti (art. 63): si prevede l’erogazione di un bonus di 100 euro per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a €40.000 che durante il periodo di emergenza sanitare abbiano continuato a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020.
  • Incumulabilità tra indennità (art. 31): le predette indennità non sono cumulabili. Non sono cumulabili nemmeno con le erogazioni relative al reddito di cittadinanza.
  • Proroga termini decadenziali previdenziale e assistenziale (art. 34): dal 23 febbraio al 1° giugno, il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative INPS, INAIL è sospeso di diritto.
  • Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici (art. 37): la disposizione sospende i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, termini che riprendono a decorrere dal 10 giugno 2020, consentendo anche la rateizzazione dei pagamenti senza applicazione di sanzioni e interessi.
  • Sospensione dei termini di impugnazione dei licenziamenti (art. 46): viene precluso per 60 giorni l’avvio delle procedure di impugnazione dei licenziamenti individuali e collettivi e che nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti.

Formazione.

  • Abilitazione all’esercizio della professione di medico e professione sanitaria (art. 102):
    • Professioni sanitarie: si adegua quanto già previsto per L/SNT/1, infatti limitatamente alla sola seconda sessione dell’anno accademico 2018/2019, l’esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle professioni sanitarie (L/SNT/2), (L/SNT/3) e (L/SNT/4), può essere svolto con modalità a distanza e la prova pratica può svolgersi, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio, secondo le indicazioni di cui al punto 2 della circolare del Ministero della Salute e del MIUR del 30 settembre 2016. Per la durata dell’emergenza epidemiologica, la qualifica professionale verrà riconosciuta attraverso modalità a distanza anche a coloro che necessitano di superare la prova compensativa. E’ infine abrogato l’omonimo art. 29 del DL 9/2020 (Covid misure economiche).
    • Medici: si stabilisce che la laurea magistrale in medicina e chirurgia abilita all’esercizio della professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio di idoneità previsto dal DM 58 del 2018.
      • Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca è adeguato l’ordinamento didattico della Classe LM/41-Medicina e Chirurgia;
      • Con decreto rettorale, le Università dispongono l’adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo disciplinanti gli ordinamenti dei corsi di studio della Classe LM/41-Medicina e Chirurgia.

Per gli studenti attualmente iscritti resta ferma la facoltà di concludere gli studi, secondo l’ordinamento didattico previgente, con il conseguimento del solo titolo accademico. Sarà dunque possibile  conseguire successivamente l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo in seguito alla valutazione del tirocinio. In via di prima applicazione, i candidati della seconda sessione – anno 2019 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo, che abbiano già conseguito il giudizio di idoneità nel corso del tirocinio pratico-valutativo oppure che abbiano conseguito la valutazione del tirocinio, sono abilitati all’esercizio della professione di medico-chirurgo.

  • Misure a favore delle Università (art. 101):
    • L’ultima sessione di laurea dell’anno accademico 2018/19 è prorogata al 15 giugno 2020.
    • Si chiarisce che durante il periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche, tutte le attività formative e di servizio agli studenti svolte con modalità a distanza (inclusi l’orientamento, il tutorato e gli esami), sono computate ai fini dell’assolvimento dei compiti dei professori e dei ricercatori di ruolo e sono valutabili ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali e della valutazione per l’attribuzione della classe stipendiale successiva. Lo stesso si applica anche ai ricercatori a tempo determinato. 
    • Si prevede inoltre che le attività formative erogate con modalità a distanza siano valide anche ai fini del computo dei crediti formativi (previo superamento del relativo esame) e ai fini dell’attestazione della frequenza obbligatoria. Le attività a distanza sono computate ai fini degli scatti triennali e per l’attribuzione della classe stipendiale e valgono anche per i ricercatori a tempo determinato.
    • Commissione nazionale per l’abilitazione delle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia:
      • si proroga fino al 10 luglio 2020 il termine per la conclusione dei lavori del quarto quadrimestre relativo alla tornata di ASN del 2018-20,
      • si differisce al 11 luglio 2020 la data di scadenza della presentazione delle domande per il quinto quadrimestre della tornata 2018-20, i cui lavori dovranno concludersi entro il 10 novembre 2020.
      • L’attuale Commissione rimane in carica fino al 31 dicembre 2020;
      • La formazione delle nuove Commissioni nazionali per la tornata dell’ASN 2020-2022 è avviata entro il 30 settembre 2020.
  • Piattaforme per la didattica a distanza (art. 120): vengono assegnate risorse al Ministero dell’istruzione per consentire alle istituzioni scolastiche di dotarsi di piattaforme e strumenti digitali per l’apprendimento a distanza.

Potenziamento della Sanità.

  • Aumento Fsn (art. 18): viene aumentato il FSN di circa 1,410 miliardi di euro nonché quello per le emergenze nazionali di 1,650 miliardi. Ciascuna Regione aprirà un centro di costo dedicato all’emergenza e dovrà redigere un apposito programma operativo per la sua gestione, da approvarsi da parte del MinSal di concreto con il MEF. Vengono inoltre prorogati i termini per la verifica degli equilibri dei rispettivi bilanci.
  • Potenziamento strutture sanità militare (art. 9): si stanziano per il 2020 €34,6 milioni per potenziare il servizio sanitario militare e per l’acquisto di DM e presidi sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento.
  • Potenziamento delle reti di assistenza territoriale (art. 3):

o   Da privati accreditati, anche in deroga al limite imposto dal DL 95 (come modificato recentemente dal DL Fiscale 2020). In particolare, la deroga è consentita nel caso in cui i contratti già in corso si rivelino insufficienti rispetto agli obiettivi di potenziamento dell’assistenza indicati dalla circolare del Ministero della salute del 1 marzo 2020 che chiedeva di incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio.

  • Si specifica che i nuovi contratti cessano di avere efficacia al termine dello stato di emergenza.

o   Nel caso la sottoscrizione di ulteriori contratti con privati accreditati non sia sufficiente, le Regioni potranno ricorre a contratti con le strutture private non accreditate, purché autorizzate all’attività sanitaria e socio-sanitaria ai sensi dell’articolo 8-ter del decreto legislativo 502/1992.

  • Per la stipula di contratti con operatori privati, accreditati e non, è autorizzata la spesa di 240 milioni di euro per il 2020.

o   Nei casi di indisponibilità di medici per malattia o assenza legata al virus, si prevede che le strutture private, accreditate e non, sono tenute a mettere a disposizione il personale sanitario in servizio, nonché i locali e le apparecchiature presenti nelle stesse strutture, richiesti dalle Regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Tali attività verranno remunerate fino ad un massimo di 160 milioni di euro nel 2020.

  • Disciplina delle aree sanitarie temporanee (art. 4): si consente l’attivazione da parte delle Regioni, di aree sanitarie temporanee, sia all’interno che all’esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, per la gestione dell’emergenza. Per la misura, si stanziano 50 milioni di euro a valere sui fondi per l’edilizia sanitaria.
  • Requisizioni in uso o in proprietà (art. 6):

o   Il Capo del Dipartimento della protezione civile può disporre la requisizione, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi  genere.

o   Tale possibilità è assicurata per i seguenti fini:

  • per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale,
  • per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti dal COVID-19.

o   E’ prevista la corresponsione di una indennità pari al 100% del valore di mercato al 31 dicembre 2019, nel caso di requisizione in proprietà. Nei casi di requisizione in uso, il valore sarà calcolato in base alla frazione di mese di effettivo utilizzo rispetto allo stesso valore. A tal fine, viene autorizzata una spesa massima di 150 milioni di euro per il 2020.

o   Ai fini della permanenza in isolamento, nei casi di necessità, si consente al Prefetto territorialmente competente, di requisire strutture alberghiere idonee ad ospitare persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare.

  • Assunzioni Ministero della Salute (art. 2): si stanziano 5.092.994 euro per l’anno 2020, 6.790.659 euro per gli anni 2021 e 2022 e 1.697.665 euro per l’anno 2023 per consentire al Ministero della Salute di assumere: 40 medici, 18 ​veterinari e 29 tecnici della prevenzione da destinare agli uffici periferici.
  • Assunzioni ISS (art. 11): si autorizza l’Istituto Superiore di Sanità ad assumere a tempo determinato 50 unità di personale (20 dirigenti medici, 25 ricercatori, 5 collaboratori tecnici enti di ricerca), con uno stanziamento di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
  • Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare (art. 47): viene sospesa (fino al 3 aprile, data indicata dal DPCM) l’attività nei centri semiresidenziali a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, nei centri di riabilitazione estensiva ambulatoriali e simili. La ASL può – d’accordo con gli enti gestori dei centri – attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità ove la tipologia delle prestazioni e l’organizzazione consenta il rispetto delle misure di contenimento previste. Per la durata dell’emergenza, le assenze dalle attività dei centri non sono causa di dismissione o esclusione. Per il genitore convivente di persona con disabilità si prevede che l’assenza dal posto di lavoro (preventivamente comunicata e motivata a seguito della chiusura centri) sia da considerare causa di forza maggiore e non potrebbe dar luogo a motivo di licenziamento. 
  • Prestazioni individuali domiciliari (art. 48): nel periodo di sospensione dei servizi educativi e scolastici e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, le PA garantiscono prestazioni individuali domiciliari o a distanza, avvalendosi del personale disponibile anche dipendente di soggetti privati. Le priorità di tali prestazioni sono individuate dall’amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela.

Fornitura, produzione e distribuzione Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

  • Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici e DPI (art. 5): per garantire la produzione e la fornitura di dispositivi medici e DPI, il Commissario Straordinario (Domenico Arcuri, recentemente nominato da Conte) è autorizzato ad erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di tali dispositivi. Viene autorizzata, a tal fine, una spesa di 50 milioni di euro per il 2020. Si specifica, inoltre, che i DPI sono forniti in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari.    
  • Nuova produzione mascherine e DPI (art. 15): fino al termine dello stato di emergenza, è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e DPI in deroga alle norme vigenti. I produttori e gli importatori che intendono avvalersi di tale deroga dovranno seguire una procedura ad hoc che verrà valutata dall’ISS per le mascherine e dall’INAIL per i DPI, i quali li valuteranno rispettivamente nel giro di una settimana.         
  • Mascherine e DPI valide ex lege (art. 16): fino al termine dell’emergenza per tutti i lavoratori oggettivamente impossibilitati a mantenere un metro di distanza l’uno dall’altro possono utilizzare DPI e mascherine reperibili in commercio (così come gli operatori sanitari) anche prive di un marchio CE, previa valutazione dell’ISS. Allo stesso modo, anche i cittadini potranno utilizzare mascherine prive marchio CE o prodotte in deroga alla normativa vigente.
  • Contributi alle imprese per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari (art. 43): INAIL – con tale disposizione – deve trasferire entro il 30 aprile 50 milioni di euro a Invitalia da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale.

Misure fiscali.

  • Rimessione in termini per i versamenti (art. 60): i versamenti verso la PA (come i contributi previdenziali e assicurativi) sono prorogati dal 16 al 20 marzo.
  • Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (art. 61): fino al prossimo 30 aprile sono sospesi i versamenti anche di servizi di assistenza diurna per minori disabili; soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; di asili nido; musei, biblioteche, luoghi e monumenti storici, orti botanici e attrazioni simili; soggetti che svolgono guida e assistenza turistica, luoghi di ristorazione; alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali. Si precisa inoltre che al momento della ripresa della riscossione i pagamenti sospesi devono essere effettuati senza sanzioni e interessi e possono avvenire da un’unica soluzione fino ad un massimo di 5 rate mensili a decorrere da maggio 2020.
  • Sospensione dei termini per gli adempimenti tributari (art. 62): per il periodo dall’8 marzo al 31 marzo 2020 si prevede inoltre la sospensione dei versamenti di autoliquidazione che scadono nello stesso periodo per le aziende più piccole che hanno registrato compensi o ricavi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, quali:
    • le ritenute dei lavoratori dipendenti;
    • le trattenute dell’addizionale regionale e comunale;
    • l’IVA;
    • contributi previdenziali e i premi per l’assicurazione. Anche in questo caso non potranno applicarsi interessi o sanzioni dovuto alla sospensione e potrà rateizzarsi l’importo fino a 5 rate mensili.

Si prevede inoltre la sospensione dei versamenti dell’IVA per i soggetti esercenti attività d’impresa con domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle Province di Cremona, Lodi e Piacenza.

  • Sospensione dei termini per l’attività degli uffici degli enti impositori (art. 67): fino al 31 maggio si sospendono i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori, di risposta alle istanze di interpello.
  • Sospensione dei termini di versamento (art. 68): si sospendono i termini dei versamenti che scadono tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. I versamenti dovranno però essere effettuati in un’unica soluzione entro giugno 2020.
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