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martedì, Marzo 19, 2024
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Carbone (FIALS): obbligo iscrizione Ordine per Professioni Sanitarie

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Carbone (FIALS): obbligo iscrizione Ordine per Professioni Sanitarie.

La posizione del segretario generale FIALS Carbone

Riceviamo e pubblichiamo nota del segretario generale della FIALS Giuseppe Carbone relativa all’obbligatorietà dell’iscrizione al Super-Ordine da parte di tutti i Professionisti Sanitari (fatta eccezione per Medici, Infermieri e Ostetriche/i). Si chiariscono così tutti i dubbi sollevati anche da sindacati avversari relativi alla “non tempestività” dell’adesione al Maxi-Albo, come già ampiamente descritto nella sezione dedicata all’argomento. Nei giorni scorsi AssoCareNews.it aveva pubblicato in anteprima anche le precisazioni in merito del Ministero della Salute.

Ecco la missiva del segretario

Per il personale delle professioni sanitarie già dipendente, il Ministero della Salute con propria nota del 4 giugno 2018, indirizzata agli assessorati regionali alla salute, richiamata ultimamente, proprio per eliminare qualsiasi altro dubbio, con nota del 18 ottobre u.s., di riscontro ad una lettera a firma del Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione, relativa all’obbligo di iscrizione agli Albi Professionali per gliesercenti le professioni sanitarie, ha chiarito, ulteriormente, di aver chiesto di “informare le strutture sanitarie pubbliche e private del PERIODO TRANSITORIO – CHE SCADRÀ’ A SETTEMBRE 2019 – per l’implementazione degli Albi professionali”. Spiega Giuseppe Carbone, Segretario generale Fials. La circolare ministeriale, più precisamente, chiarisce che le strutture sanitarie devono ammettere CON RISERVA le persone abilitate all’esercizio professionale, qualorarisultassero ancora non in possesso della certificazione attestante l’iscrizione all’alboprofessionale quale “requisito indispensabile ai fini dell’assunzione o della partecipazione ai concorsi pubblici”. Tale requisito dovrà essere richiesto dalle strutture e, pertanto, esibito dall’interessato al termine del perfezionamento della relativa iscrizione all’Albo. Tale limite – settembre 2019 – “è stato travisato considerandolo un termine per l’iscrizioneall’Albo quando, chiarisce la circolare ministeriale, invece, è stato indicato come un limite temporale per le Aziende Sanitarie per la richiesta della certificazione ai singoli professionisti per partecipare ai concorsi o alle selezioni”.

Chi ha l’obbligo di iscriversi

Pertanto, afferma la nota ministeriale, “tutti i professionisti abilitati che intendano esercitareuna professione sanitaria in qualunque forma giuridica, HANNO L’OBBLIGO di iscriversi da subito all’Albo Professionale di riferimento. Al riguardo, infatti, occorre evidenziareche l’art. 12 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, ha inasprito le pene e le sanzioni percoloro che incorrano nel reato dio esercizio abusivo di professione sanitaria (art. 348 C.P.)”. Nel merito della problematica, si fa riferimento all’art. 4, c. 9 della l. 3 del 2018, che ha sancito la trasformazione in Ordini e relative Federazioni nazionali dei precedenti Collegi professionali.

Quali sono i professionisti interessati

In particolare, i preesistenti collegi professionali dei Tecnici sanitari di radiologia medica hanno assunto la denominazione di Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione, in quanto hanno inglobato al proprio interno gli Albi delle 17 professioni sanitari non ordinate e precisamente: 1. Tecnico Sanitario di laboratorio biomedico; 2. Tecnico Audiometrista; 3. Tecnico Audioprotesista; 4. Tecnico Ortopedico; 5. Dietista; 6. Tecnico di Neurofisiopatologia; 7. Tecnico Fisiopatologia Cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; 8. Igienista Dentale; 9. Fisioterapista; 10. Logopedista; 11. Podologo; 12. Ortottista e Assistente di Oftalmologia; 13. Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva; 14. Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica; 15. Terapista Occupazionale; 16. Educatore Professionale; 17. Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. L’ingresso nel nuovo Ordine riguarda anche altre due professioni, Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e Assistenti Sanitari che già avevano un loro Albo.

Dal 1° luglio i su indicati professionisti hanno già iniziato l’avvio delle procedure d’iscrizione ai 17 Albi istituiti con il decreto 13 marzo 2018 e confluiti nel nuovo maxi-Ordine.

L’ingresso nel nuovo Ordine riguarda anche altre due professioni, tecnici di radiologia e assistenti sanitari, che già avevano un proprio Albo.

Come iscriversi

L’iscrizione sta avvenendo attraverso il portale www.tsrm.org ed é interamente dematerializzato. A gestirlo sono i 61 Ordini territoriali dei tecnici sanitari di radiologia medica, coadiuvati dai rappresentanti delle associazioni delle altre categorie (Ramr). Il professionista, semplicemente, si registra sul portale, con l’inserimento dei dati anagrafici, del titolo formativo e l’indicazione dell’Albo cui intende iscriversi. Il modulo di autocertificazione così compilato viene stampato, firmato, scansionato e caricato sul portale insieme al documento di identità. A questo punto i Ramr hanno 60 giorni per valutare la domanda: in caso di assenso la pratica sarà inviata al consiglio direttivo dell’Ordine territoriale di riferimento, che potrà fare ulteriori verifiche. Contestualmente, una volta ricevuto un alert sul buon esito della valutazione da parte delle associazioni, il professionista stamperà il modulo di autocertificazione verificato, apporrà la marca da bollo da 16 euro ed effettuerà i pagamenti: tassa di concessione governativa (168 euro) e tassa di iscrizione annua (da 80 a 120 euro). Le ricevute andranno caricate sul portale insieme alla foto per il tesserino. Dal momento del perfezionamento della domanda il consiglio direttivo dell’Ordine avrà tre mesiper esprimersi. Non ci sono maglie larghe sulla validazione dei titoli di formazione: il professionista indica il proprio sul portale (ci sarà un elenco a tendina pre-selezionato) o flaggare la voce “altro titolo abilitante”, cui allegherà la scansione del titolo autocertificato e i riferimenti normativi,giurisdizionali o amministrativi che ritiene lo rendano abilitante (per esempio una sentenza ad hoc che attesti l’equivalenza del titolo posseduto a quelli indicati). “Su questo punto si giocherà la partita più delicata, perché per quanto attiene ‘gli altri titoli’ osituazioni anomale di assunzioni o stabilizzazioni di personale “privo di titoli” nel profilointeressato ma provvisto di uno superiore, saranno valutati con maggiore attenzione e su questo aspetto la FIALS ha già richiesto un incontro urgente al Ministero della Salute. Si invitano le nostre strutture sindacali territoriali ad attivarsi, ancora, per sensibilizzare gli operatori interessati, ove non l’avessero già fatto, alla iscrizione ai loro Albi professionali per evitare spiacevoli conseguenze” – conclude Carbone.

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