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Aumenti stipendiali Infermieri, OSS e Professioni Sanitarie in Puglia: la FIALS si dice scontenta; soddisfatti FSI Usae, Nursind, Cigl, Cisl e Uil.

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Arrivano i riconoscimenti stipendiali per Infermieri, Infermieri Pediatrici, Ostetriche, OSS, Professioni Sanitarie e altri operatori del Sistema Sanitario Regionale della Puglia. Insoddisfatta la FIALS che non firma l’accordo con le aziende sanitarie. Ok da FSI-USAE, Nursind, Cgil, Cisl e Uil.

“È stato sottoscritto questa notte alle ore 2.00 l’accordo tra le OO.SS. del comparto e la Regione Puglia circa l’indennità da attribuire agli operatori della sanità impegnati nell’emergenza COVID19. Dopo ampio ed approfondito dibattito, si è giunti ad un accordo che, pur non soddisfacendo pienamente le attese, ha visto accolta la richiesta della nostra organizzazione sindacale, di prevedere un riconoscimento economico maggiore per il personale direttamente impegnato nei reparti COVID” – spiega il segretario regionale dalla FSI-USAE, Francesco Balducci.

E’ equiparato alla fascia A) il personale contagiato Covid 19 e collocato in quarantena, per l’importo massimo previsto.

A ciascun lavoratore non potrà comunque essere riconosciuta un’indennità complessivamente superiore all’importo corrispondente a n. 20 turni per ciascuno dei due mesi presi in considerazione (dal 15 marzo al 15 maggio).

Dunque, pari a:

  • 1260 euro lordi per mese in Fascia A);
  • 740 euro lordi per mese in Fascia B);
  • 400 euro lordi per mese in fascia C);
  • 200 euro lordi per mese in fascia D).

I premi previsti sono da considerarsi cumulabili con tutte le altre forme incentivanti contrattualmente previste anche a valere sui medesimi Fondi contrattuali.

La Regione comunica, inoltre, che con risorse proprie pari ad Euro 5.000.000 provvederà a riconoscere una indennità di straordinario disagio anche agli specializzandi coinvolti nell’emergenza, al personale delle Sanita Service impegnato direttamente nell’emergenza, nonché, con modalità che dovranno essere definite con separate intese, al sistema dell’emergenza urgenza territoriale per la parte non relativa al personale dipendente del SSR, sia con riferimento aimedici convenzionati del 118 che al personale dipendente delle associazioni che gestiscono le postazioni 118.

Laddove, effettuata l’erogazione degli importi imputabili di cui alle previsioni precedenti, dovessero residuare delle somme, le stesse saranno destinate ai relativi fondi incentivanti. Sul punto i presenti si impegnano ad avviare un monitoraggio dell’andamento della spesa di cui al punto 1).

Alla trattativa decentrata tra organizzazioni sindacali e Aziende andrà devoluta l’applicazione del presente Accordo. L’indennità andrà erogata preferibilmente entro luglio per il primo acconto, e non oltre settembre per quanto concerne il saldo.

Scontenta la FIALS.

“Dichiarazione a verbale: Avendo richiesto con la nota prot. 278/2020 del 20 aprile 2020 die 2019-201 definire in un unico accordo sia la questione dei compensi di cui al Dl 18 che l’attribuzione delle risorse previste dalla Scheda 3 del Patto per la Salute 2019-2021 pari al 2 per cento del monte salari del 2018, al fine di garantire l’incremento dei fondi contrattuali che anche a causa dell’incremento del personale assunto per l’emergenza Covid 19 risulteranno prosciugati già a partire dalle mensilità di luglio e agosto 2020 impedendo la corresponsione delle semplici indennità contrattuali. Peraltro la proposta regionale non va oltre il trasferimento delle risorse economiche di cui ai DL 18 e 34 del 2020 e non attribuisce risorse aggiuntive dal bilancio autonomo della Regione a favore del personale dipendente del comparto sanità. Pertanto la Fials non sottoscrive l’Accordo” – spiega Massimo Mincuzzi, segretario regionale FIALS Puglia.

Modalità di riparto dei fondi di cui all’Art. 1, comma 1 D.L. 18/2020 conv. in L. n. 27 del 24.4.2020 e modificato dal D.L. n. 34/2020.

Al fine di individuare meccanismi di compensazione per il personale coinvolto nella straordinaria emergenza Covid, l’art. 1 del D.L. n. 18/2020 rubricato “Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale”, conv. in L. n. 27 del 24.4.2020, e da ultimo modificato dal DL n. 14/2020 stabilisce che:

Per l’anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attivita’ di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell’area della sanita’ e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanita’ “nonché, per la restante parte, i relativi fondi incentivanti”sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, “e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale”;  dell’importo indicato per ciascuna di esse ((nella tabella A allegata al presente decreto)).

  1. Per l’attuazione del comma 1 e’ autorizzata la spesa di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l’anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d’accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2019 e per gli importi indicati ((nella tabella A allegata al presente decreto)). Tali importi possono essere incrementati, fino al doppio degli stessi, dalle regioni e dalle province autonome, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando l’equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma, per la remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1, ivi incluse le indennità previste dall’articolo 86, comma 6, del CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018”.

Per le finalità di cui all’art. 1, comma 1 la Tabella A richiamata nella su citata disposizione, prevede  per la Regione Puglia uno stanziamento di euro 16.582.736,00 al lordo di oneri ed IRAP. Allo stesso fine l’art. 2, comma 10, DL n. 34 del 19 maggio 2020, ha stanziato ulteriori risorse pari ad euro 12.581.332, al lordo di oneri ed IRAP.

Atteso che la norma, profondamente rivisitata dal legislatore con il DL 34/2020, prevede che i Fondi siano incrementati senza definire le modalità di calcolo di tale incremento, né i destinatari delle risorse, occorre, pertanto, definire i criteri di ripartizione dell’importo descritto tra il personale della Dirigenza e quello del Comparto del SSR, la modalità di ripartizione delle risorse tra le Aziende ed Enti del SSR, nonché per finalizzare le stesse all’interno delle singole aziende.

Inoltre la Regione Puglia, al fine di assicurare un ristoro a vantaggio degli operatori del servizio sanitario conseguente allo stato di disagio alle condizioni di lavoro e alle misure organizzative adottate per far fronte all’emergenza medesima intende destinare risorse proprie per ampliare la platea dei destinatari dell’incentivo, atteso che le risorse statali risultano a tal fine non del tutto sufficienti. A tal fine la Regione stabilisce di incrementare le risorse nazionali ad oggi pari ad euro 29.164.068 fino all’importo complessivo di 30.060.000.

Tanto premesso, le parti concordano su quanto segue:

In merito alla suddivisione delle risorse si ritiene di dover procedere suddividendo l’importo allocato dall’art. 1 del D.L. 18/2020, conv. in L. n. 27/2020 e dall’art. 2, comma 10, DL n. 34 del 19  maggio 2020, in proporzione al numero complessivo dei dipendenti al 31.12.2019 di ciascuna Azienda ed Ente del SSR (estratto da Sistema Edotto), nonché all’interno della medesima, distinguere l’importo in proporzione alla consistenza del personale del comparto e della dirigenza. Le parti concordano di modificare il criterio di riparto rendendolo omogeneo alla media della ripartizione tra i fondi già esistenti, e, dunque, correggendo le percentuali al 75 per cento per il comparto ed al 25 per cento per la dirigenza.

Dall’importo complessivo si stabilisce di detrarre una somma pari ad euro 100.000 da dedicare al pagamento di incentivi Covid a favore del personale dell’I.Z.S. direttamente impegnato in attività Covid.

Preso atto, tuttavia, che l’emergenza Covid ha avuto un impatto non omogeneo sul territorio regionale e sulle Aziende ed Enti del SSR, gli Uffici hanno applicato un coefficiente di correzione territoriale ed aziendale, basato su un duplice indicatore rappresentato dal nr dei ricoveri diviso per Azienda e dal numero  delle prese in carico di pazienti Covid positivi per Azienda. Il primo coefficiente consente di ottenere una rappresentazione corretta soprattutto per le cd strutture Ospedali Covid. Il secondo consente di stimare l’impatto sui Servizi di Prevenzione e sulle strutture territoriali.

Pertanto, gli importi spettanti a ciascuna Azienda risultano così suddivisi:

DISTRIBUZIONE RISORSE EX ART. 1 D.L. 18/2020 (TAB. A)
AZIENDA/ENTE RISORSE COMPARTO AL LORDO DI ONERI E IRAP RISORSE DIRIGENZA AL LORDO DI ONERI E IRAP RISORSE TOTALI AZIENDA AL LORDO DI ONERI E IRAP*
ASL BA € 4.019.540 € 1.339.847 € 5.359.387
ASL BR € 2.853.499 € 951.166 € 3.804.666
ASL BT € 1.893.453 € 631.151 € 2.524.604
ASL FG € 1.863.841 € 621.280 € 2.485.122
ASL LE € 4.148.605 € 1.382.868 € 5.531.473
ASL TA € 2.626.781 € 875.594 € 3.502.375
AOU POLICLINICO € 2.867.976 € 955.992 € 3.823.968
AOU OO.RR. € 2.012.991 € 670.997 € 2.683.987
IRCCS G. PAOLO II € 123.377 € 41.126 € 164.502
IRCCS DE BELLIS € 59.937 € 19.979 € 79.916
TOTALE € 22.470.000 € 7.490.000 € 29.960.000
*Risorse complessive decurtate dell’importo – pari ad € 100.000,00 – da destinarsi all’IZSPB per le medesime finalità.

Si precisa che gli importi su indicati sono previsti al lordo di oneri ed IRAP, che dovranno essere conteggiati e decurtati da ciascuna azienda.

Gli stessi dovranno essere prioritariamente destinati, ai sensi dell’art. 1, comma 1 del D.L. n. 18/20 su citato “alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale”.

Al fine di dare attuazione le parti stabiliscono quanto segue:

  • Compenso per particolari condizioni di lavoro.

Nell’ambito di ciascuna Azienda/Ente, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 1, co.1 del D.L. n. 18/2020, gli importi dovranno essere effettivamente erogati in favore del personale dirigenziale e del comparto in presenza dei (cumulativi) seguenti criteri:

  1. Lavoro effettivamente prestato nel periodo 15 marzo – 15 maggio;
  2. Coinvolgimento (diretto o indiretto) in attività di contrasto all’emergenza epidemiologica COVID 19.

Il coinvolgimento diretto in attività di contrasto è riconosciuto a tutti coloro che operano in reparti nei quali sono ricoverati pazienti Covid, come da elenco di cui alla Fascia A) nella tabella che segue.

La valutazione circa la rilevanza dell’attività svolta ai fini del contrasto all’emergenza epidemiologica COVID 19 per tutte le altre attività aziendali di cui alla Fascia B) alla Fascia C) ed alla Fascia D) della tabella che segue, è rimessa al confronto in sede aziendale.

La contrattazione aziendale dovrà, in ogni caso, assicurare che gli incentivi vengano attribuiti esclusivamente al personale effettivamente coinvolto nella gestione dell’emergenza, ad esclusione del personale in smart working e di quello in sospensione ai sensi del Decreto Cura Italia.

Il personale coinvolto riceverà un premio – in ragione alla presenza in servizio/turno di lavoro effettivamente prestati e sulla base del grado di coinvolgimento nella gestione dell’emergenza epidemiologica – suddiviso secondo quattro fasce:

Importo Tipologia Struttura
 

FASCIA A) Euro 63 per ogni turno

 

Se coinvolti nell’emergenza Covid

Malattie infettive, Pneumologie, Anestesia e Rianimazione e Terapie Intensive, Dipartimenti Prevenzione (con riferimento a Sisp e Spesal) e medici veterinari dei Dipartimenti di prevenzione direttamente coinvolti nella gestione di cluster Covid, Medicina del lavoro, Personale dipendente del 118, Pronto Soccorso, Operatori sanitari destinati alla presa in carico dei pazienti Covid, Tecnici perfusionisti ECMO, personale laboratorio biomedico operante presso strutture sanitarie ovunque collocate  funzionale al trattamento dei campioni biologici per esami Covid ovvero alla effettuazione di test o esami dello stesso tipo, personale delle Unità Operative di radiodiagnostica operanti presso le strutture che effettuano esami verso pazienti provenienti dai percorsi ospedalieri Covid o sospetti tali, obitorio e Front Office (Triage).

 

FASCIA B) Euro 37 per ogni turno

 

Ostetricia, Dialisi, Unità operativa Cure Palliative, personale dipendente della Medicina penitenziaria, nonché le Unità Operative e i Servizi afferenti a strutture COVID Acuzie pubbliche, come definite nella Dgr 525/2020, non inserite nella Fascia A).

 

FASCIA C) Euro 20 per ogni turno

 

Operatori afferenti ad altre Unità operative e Servizi (non elencati nelle Fasce A) e B) e con particolare riferimento ai reparti di Medicina interna e Chirurgia, ed all’impatto sul territorio), ma, in ogni caso, coinvolti nella emergenza Covid.

 

FASCIA D) Euro 10 per ogni turno

 

Altri operatori del SSR che non sono compresi nelle fasce precedenti.

E’ equiparato alla fascia A) il personale contagiato Covid 19 e collocato in quarantena, per l’importo massimo previsto.

A ciascun lavoratore dipendente (a tempo indeterminato e a tempo determinato) non potrà comunque essere riconosciuta un’indennità complessivamente superiore all’importo corrispondente a n. 20 turni per ciascuno dei due mesi presi in considerazione (dal 15 marzo al 15 maggio). (Dunque pari a 1260 euro lordi  per mese in Fascia A), 740 euro lordi per mese in Fascia B), 400 euro lordi per mese in fascia C), 200 euro lordi per mese in fascia D)).

I premi previsti sono da considerarsi cumulabili con tutte le altre forme incentivanti contrattualmente previste anche a valere sui medesimi Fondi contrattuali.

La Regione comunica, inoltre, che con risorse proprie pari ad Euro 5.000.000 provvederà a riconoscere una indennità di straordinario disagio anche agli specializzandi coinvolti nell’emergenza, al personale delle Sanita Service impegnato direttamente nell’emergenza, nonché, con modalità che dovranno essere definite con separate intese, al sistema dell’emergenza urgenza territoriale per la parte non relativa al personale dipendente del SSR, sia con riferimento ai medici convenzionati del 118 che al personale dipendente delle associazioni che gestiscono le postazioni 118.

Laddove, effettuata l’erogazione degli importi imputabili di cui alle previsioni precedenti, dovessero residuare delle somme, le stesse saranno destinate ai relativi fondi incentivanti . Sul punto i presenti si impegnano ad avviare un monitoraggio dell’andamento della spesa di cui al punto 1) e le Aziende forniscono adeguata informazione preventiva alle organizzazioni sindacali firmatarie in merito all’utilizzo delle risorse.

Alla trattativa decentrata tra organizzazioni sindacali e Aziende andrà devoluta l’applicazione del presente Accordo. L’indennità andrà erogata preferibilmente entro luglio per il primo acconto, e non oltre settembre per quanto concerne il saldo.

Bari, lì 28 maggio 2020

Firme Area Dirigenza Medica

FICCO CGIL FP: OK

MELISSANO CISL : OK

VATINNO UIL FUNZIONE PUBBLICA: OK

TORTORA NURSIND: OK

BALDUCCI – FSI USAE: OK

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