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Aggressioni Professionisti Sanitari e Socio-Sanitari: fino a 16 anni di carcere e obblighi per Aziende!

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Aggressioni al personale sanitario: pene più severe e ruolo per le Aziende. Modificato il codice penale, tutto pronto per le votazioni in aula!

Aggressioni a Professionisti Sanitari e Socio-Sanitari: pronto DDL per inasprire le pene e obbligo di costituirsi parte civile da parte dell’Azienda.

Il nuovo disegno di legge a tutela della sicurezza di Infermieri, Ostetriche, Professionisti Sanitari e OSS è pronto dopo il passaggio in commissione parlamentare. Adesso le Camere voteranno per questa modifica del Codice Penale.

Carcere fino a 16 anni e obbligo per Aziende di costituirsi parte civile: questi sono solo le modifiche più altisonanti. Ecco il testo della norma, in pieno iter legislativo.

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni
sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni

(C. 2117,approvato dal Senato, e abbinate)

TESTO RISULTANTE DALLE PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. Ai fini della presente legge, sono da intendersi quali professioni
sanitarie quelle individuate dagli articoli 4 e da 6 a 9 della legge 11
gennaio 2018, n. 3, e quali professioni socio-sanitarie quelle individuate
dall’articolo 5 della predetta legge.
Art. 2.
(Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e
socio-sanitarie)
1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’interno e
dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito
presso il Ministero della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l’Osservatorio
nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, di
seguito denominato «Osservatorio». Col medesimo decreto si provvede a definire la
durata e la composizione dell’Osservatorio, prevedendo la presenza di rappresentanti
delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative
a livello nazionale, delle regioni, di un rappresentante dell’Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali (Agenas) per le finalità di cui ai commi 2 e 3, di rappresentanti
dei Ministeri dell’interno, della difesa, della giustizia e del lavoro e delle politiche
sociali, degli ordini professionali interessati, delle organizzazioni di settore, delle
associazioni di pazienti e di un rappresentante dell’INAIL, nonché le modalità con
le quali l’organismo riferisce, di regola annualmente, sugli esiti della propria attività
ai Ministeri interessati. La partecipazione all’Osservatorio non dà diritto alla
corresponsione di alcuna indennità, rimborso delle spese, gettone di presenza o altri
emolumenti comunque denominati. In particolare, all’Osservatorio sono attribuiti i
seguenti compiti:
a) monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le
professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni;
b) monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con
violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie
nell’esercizio delle loro funzioni;
c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a
ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti;
d) monitorare l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei
livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, anche promuovendo l’utilizzo di strumenti di videosorveglianza;
e) promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli
esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, anche nella forma del lavoro in
équipe;
f) promuovere corsi di formazione per il personale medico e
sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di
conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti.
2. L’Osservatorio acquisisce, con il supporto dell’Osservatorio nazionale delle buone
pratiche sulla sicurezza nella sanità istituito presso l’Agenas e degli ordini professionali,
i dati regionali relativi all’entità e alla frequenza del fenomeno di cui al comma 1, lettera
a), anche con riguardo alle situazioni di rischio o di vulnerabilità nell’ambiente di
lavoro. Per le tematiche di comune interesse, l’Osservatorio si rapporta con il predetto
Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità.
3. L’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità
trasmette tramite l’Agenas i dati di cui al comma 2 acquisiti dai Centri per la gestione
del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all’articolo 2, comma 4, della
legge 8 marzo 2017, n. 24.
4. Il Ministro della salute trasmette annualmente alle Camere, entro il 31 marzo
dell’anno successivo a quello di riferimento, una relazione sull’attività svolta
dall’Osservatorio.
Art. 3
(Promozione dell’informazione)
1. Il Ministro della salute promuove iniziative d’informazione
sull’importanza del rispetto del lavoro del personale esercente una
professione sanitaria o socio-sanitaria, utilizzando le risorse disponibili a
legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione
istituzionale.
Art. 4.
(Modifiche all’articolo 583-quater
del codice penale)
1. All’articolo 583-quater del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le stesse pene si applicano in caso di lesioni personali gravi o gravissime
cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria
nell’esercizio delle sue funzioni o a causa di esse nonché a incaricati di
pubblico servizio nello svolgimento di attività di cura, assistenza sanitaria e
di soccorso».
2. All’articolo 583-quater del codice penale, alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, nonché a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria nell’esercizio delle sue funzioni o a causa di esse nonché a
incaricati di pubblico servizio nello svolgimento di attività in ambito sanitario e
socio-sanitario».
Art. 5.
(Circostanze aggravanti)
2
1. All’articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-septies) è aggiunto il
seguente:
«11-octies) l’avere agito, nei delitti commessi con violenza o
minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio
delle loro funzioni».
Art. 6.
(Modifiche al codice penale
in materia di procedibilità)
1. All’articolo 581, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «a querela della
persona offesa,» sono inserite le seguenti: «salvo che ricorra la circostanza aggravante
prevista dall’articolo 61, numero 11-octies),».
2. All’articolo 582, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «previste
negli articoli» sono inserite le seguenti: «61, numero 11-octies),».
Art. 7.
(Obbligo di costituzione di parte civile)
1. È fatto obbligo alle aziende sanitarie, alle pubbliche amministrazioni
e alle strutture e servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici, privati o
del privato sociale, di costituirsi parte civile nei processi di aggressione
nei confronti dei propri esercenti le professioni sanitarie, socio-sanitarie o
sociali nell’esercizio delle loro funzioni.
Art. 8.
(Misure di prevenzione)
1. Al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, le strutture
presso le quali opera il personale di cui all’articolo 1 della presente legge
prevedono nei propri piani per la sicurezza misure volte a inserire
specifici protocolli operativi con le forze di polizia, per garantire interventi
tempestivi.
Art. 9.
(Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti
degli operatori sanitari e socio-sanitari)
1. La Repubblica riconosce e istituisce la «Giornata nazionale di
educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori
sanitari e socio-sanitari», per sensibilizzare la cittadinanza ad una cultura
che condanni ogni forma di violenza, da celebrare annualmente in
apposita data da fissare con decreto del Ministro della salute, di concerto
con i Ministri dell’istruzione e dell’università e della ricerca.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui
alla presente disposizione con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
3. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti
civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
Art. 10
(Sanzioni amministrative)
3
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque tenga condotte
violente, ingiuriose, offensive, ovvero moleste nei confronti di personale
esercente una professione sanitaria o socio sanitaria o di incaricati di
pubblico servizio presso strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche o
private, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 500 a euro 5.000.
Art. 11.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.

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