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Pensione anticipata per Infermieri, OSS, Ostetriche, Fisioterapisti e Professioni Sanitari. Ecco a chi spetta.

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Novità sul pensionamento in anticipo per Infermieri, OSS, Ostetriche, Fisioterapisti e Professioni Sanitari. Ecco a chi spetta.

I lavoratori che svolgono attività lavorativa di tipo gravosa possono accedere alla pensione anticipata. Rientrano in questa categoria anche gli Infermieri, gli Infermieri Pediatrici, le Ostetriche, gli Operatori Socio Sanitari, i Fisioterapisti e le Professioni Sanitarie, sia come dipendenti pubblici sia privati.

Occorre specificare che le mansioni gravose sono tutte quelle attività lavorative particolarmente difficoltose e rischiose tra cui quella svolta da operatori sanitari e socio sanitari, in quanto addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienti e ausiliari alla cura della persona.

Per i lavoratori che svolgono attività lavorativa gravosa anche per l’anno 2023 hanno la possibilità di presentare domanda di pensione per l’APE Sociale oppure per Quota 41, se sussistono i requisiti richiesti.

Ape Sociale.

Per l’APE Sociale occorre aver compiuto 63 anni e aver maturato 36 anni di contributi, inoltre, aver svolto per almeno sette anni negli ultimi dieci la professione gravosa. In caso in cui il richiedente fosse una donna i requisiti contributivi sono ridotti di 12 mesi per ogni figlio fino ad un massimo di due anni.

Quota 41: rientrano anche gli operatori sanitarie e socio-sanitari.

La Quota 41 è rivolta a coloro che si trovano a svolgere attività lavorativa particolarmente faticosa e pesante, quindi, rientrano a far parte anche gli Operatori sanitari e socio-sanitari.

Devono far valere 12 mesi di contribuzione effettiva antecedente al diciannovesimo anno di età, in questo caso non vi è un requisito anagrafico richiesto se non i 41 anni di contribuzione.

La svolta della norma per gli Operatori Socio Sanitari: codice ISTAT.

Un caso di pensionamento anticipato è stato esaminato nel ricorso presentato al Tribunale di Ferrara che ha accolto il ricorso di una lavoratrice dipendente a cui era stata negata la pensione dall’INPS. In effetti la lavoratrice era stata inquadrata come Operatrice Socio Assistenziale (OSA) il quale codice ISTAT corrisponde a 5.4.4.3 e non a 5.3.1.1 dell’Operatore Socio Sanitario, seppur le mansioni svolte sembrano equivalenti alla caratteristica che fa parte dei lavoratori gravosi, occorre però differenziarli. L’OSS può svolgere tutte le mansioni dell’Osa, e in aggiunta può prestare assistenza anche assistenza di tipo sanitaria ovviamente limitata dalle proprie capacità, mentre l’Osa non può svolgere le attività dell’Operatore Socio Sanitario.

I giudici dunque hanno esposto che l’Operatore Socio Sanitario ricoprono una figura inferiore rispetto a quella degli Operatori Socio Sanitari, e quindi, se per il primo vengono riconosciuti i benefici previdenziali previsti della legge n, 236/2016 gli stessi debbano essere a maggior ragione estesi anche agli OSS.

Consigliamo a chi ha dubbi di rivolgersi al proprio patronato e di verificare quindi la sua posizione pre-pensionistica.

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