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Oss, vietata somministrazione terapia: si rischia la galera. Pene anche per l’Infermiere.

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Oss, vietata somministrazione terapia: si rischia la galera. Pene anche per l’Infermiere. Ecco come stanno le cose in realtà.

Cosa succede all’Operatore Socio Sanitario se prepara e somministra la terapia farmacologica ai Pazienti di una qualsivoglia struttura di cura? Fa abuso della Professione Infermieristica e Medica e si pone nelle ore dell’art. 348 del Codice Penale, rischiando da 1 a 5 anni di reclusione ed una ammenda fino a 75.000 euro. Nessuna assicurazione copre l’abuso di professione e gli OSS che preparano e somministrato terapia non si possono giustificare asserendo che è stato l’Infermiere o il Coordinatore Infermieristico ad ordinare loro una prestazione assistenziale non sancita del Profilo Professionale dell’Operatore Socio Sanitario, ovvero l’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001.

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Cosa dice il Profilo dell’OSS

In tale documento e più precisamente nell’Allegato B – Competenze dell’OSS, si evince che “in sostituzione e appoggio dei famigliari e su indicazione del personale preposto è in grado di: aiutare per la corretta assunzione dei farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso…”.

Il termine aiutare non significa preparare e somministrare la terapia farmacologica, bensì mettere il Paziente nelle condizioni di assumere autonomamente i medicinali. Nel caso in cui l’ospite non fosse autonomo è compito esclusivo di Infermieri e Medici somministrare il farmaco.

Tutti i farmaci sono vietati agli OSS

Quando si parla di terapia farmacologica si pensa a quelli somministratili per via oro-auricolo-nasale, per PEG, per SNG, tramite sottocute, via rettale o intramuscolo / sottocute / intradermico. 

Pochi OSS (e spesso pochissimi Infermieri e Coordinatori Infermieristici) pensano ad altre tipologie di farmaci quali: 

  • colliri medicali;
  • creme/pomate antibiotiche, cortisoniche, fitostimolanti, riparative;
  • medicazioni avanzate (per la gestione delle lesioni).

Insomma, riassumendo, il farmaco è quell’elemento chimico che contiene un medicinale e non può essere assolutamente gestito dall’Operatore Socio Sanitario non munito di formazione complementare in assistenza sanitaria (è un OSS e non un OSSS). 

Gli OSSS, a loro volta, non possono decidere autonomamente di somministrarli, ma devono ricevere l’input prescrittivo di Infermieri o Ostetrici/Ostetriche. Ne parliamo meglio più avanti nel servizio.

Attenti alle medicazioni avanzate

L’OSS può occuparti di medicazioni, ma solo se sono semplici e non medicate. Esso resta figura di supporto all’Infermiere nell’esecuzione di una medicazione tradizionale, tanto più se la medicazione utilizzata risulta avanzata. Ciò perché le responsabilità penali e civili sono ben definite dalla Legge Gelli Bianco n. 24 del 3/2017.

L'OSS non può gestire medicazioni avanzate, perché non ne conosce i principi curativi e non ne ha le competenze.
L’OSS non può gestire medicazioni avanzate, perché non ne conosce i principi curativi e non ne ha le competenze.

In caso di medicazione semplice, di ferita asettica e senza evidenti complicazioni riscontrate dal personale medico ed infermieristico, l’esecuzione deve necessariamente essere altrettanto semplice.

Rapporto Infermieri – OSS: attribuzione o delega?

All’OSS l’Infermiere può attribuire o delegare? Oppure i due termini sono sinonimi? Fa specie continuare a parlare di questo argomento, ma è evidente che spesso non si ha la percezione della sostanziale differenza tra i due concetti.

Proviamo a spiegarlo in maniera semplice:

  • Attribuzione: viene chiesto dall’Infermiere all’OSS di eseguire interventi assistenziali confacenti al Profilo Professionale dell’Operatore Socio Sanitario (attività domestico-alberghiere) o dell’Operatore Socio Sanitario con formazione complementare (attività domestico-alberghiere o somministrazione alcune terapie o presidi medicali sotto stretta supervisione);
  • Delega: l’Infermiere non può delegare all’OSS nulla perché la Delega avviene tra pari grado (quindi non può chiedere di somministrare la terapia farmacologica sotto qualsiasi forma, di eseguire medicazioni avanzate e di utilizzare presidi medicali e diagnostici); può però attribuire all’OSSS alcuni incarichi (in questo caso non si parla tuttavia di vera e propria delega).

La questione chiarita dopo interrogazione parlamentare di Forza Italia

Sulla questione vi è stata qualche mese fa anche una apposita interrogazione parlamentare a cura del deputato di Forza Italia Roberto Novelli. L’esponente politico di centro-destra chiedeva espressamente lumi sull’argomento al ministro della salute Giulia Grillo.

Rispondeva per la Grillo il sottosegretario del Ministero della Salute, Mario Fugatti della Lega, che ricordava come “l’Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 prevede che solo l’Operatore Socio Sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria: è in grado di eseguire la somministrazione, per via naturale, della terapia prescritta, conformemente alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione. 

La risposta di Fugatti (Lega, Ministero Salute) a Novelli (Forza Italia)

Come noto, la figura dell’Operatore Socio Sanitario (OSS) è stata definita nell’ambito dell’Accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro per la Solidarietà Sociale e le Regioni e Province Autonome del 22 febbraio 2001.

In particolare, l’Operatore socio-sanitario, a seguito dell’attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale regionale, svolge attività indirizzata a soddisfare bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario.

Detto Accordo, oltre alle attività e alle specifiche competenze della figura in esame, individua anche gli obiettivi del relativo percorso formativo attraverso corsi di mille ore, la cui organizzazione è stata interamente demandata alle Regioni e alle Province Autonome, cui compete l’istituzione dei corsi medesimi e l’individuazione del numero dei posti disponibili sulla base del fabbisogno regionale annualmente determinato. Per quanto attiene alle attività previste per l’Operatore Socio Sanitario, si precisa che le stesse sono definite dettagliatamente dagli allegati A e B del citato Accordo Stato-Regioni.

Per il Ministero della Salute l’Oss non può somministrare farmaci

Preciso che tra le competenze ascrivibili a tale Operatore, non è prevista la somministrazione della terapia farmacologica al paziente, potendo l’Operatore Socio Sanitario soltanto: «aiutare – in sostituzione e appoggio dei famigliari e su indicazione del Personale preposto – per la corretta assunzione dei farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso».

Per la tipologia di formazione e le competenze attribuite, l’Operatore Socio Sanitario, a seguito degli interventi legislativi nel settore delle professioni sanitarie, è ritenuto, secondo il Ministero della salute, far parte della categoria dell’Operatore di interesse sanitario, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 26 febbraio 2006, n. 43, ed in quanto tale non assimilabile alle professioni sanitarie, che conseguono un’abilitazione all’esercizio professionale all’esito di un corso triennale universitario.

La nascita degli OSS con formazione complementare (OSSS)

Peraltro, l’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito con modificazioni, nella legge 8 gennaio 2002, n. 1 recante «Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario», ha previsto che, con apposito Accordo, venisse disciplinata per l’Operatore Socio Sanitario la formazione complementare in assistenza sanitaria, al fine di consentire a detto Operatore di collaborare con l’infermiere o con l’ostetrica e di svolgere autonomamente alcune attività, assistenziali, in base all’organizzazione dell’unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione.

In attuazione di tali previsioni normative, si è reso dunque necessario completare il profilo dell’Operatore Socio Sanitario con una formazione complementare in assistenza sanitaria, che è stata disciplinata con l’Accordo siglato in data 16 gennaio 2003 tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome.Pag. 194 L’Operatore Socio Sanitario, che con formazione complementare acquisisce una sua «specializzazione», conseguendo un attestato che gli consente di collaborare con l’infermiere e con l’ostetrica nello svolgimento di alcune attività assistenziali, nell’ambito, comunque, dei limiti ben individuati dall’Accordo medesimo. Nell’allegato A dell’Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003, in particolare, è previsto che l’Operatore Socio Sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria: «è in grado di eseguire la somministrazione, per via naturale, della terapia prescritta, conformemente alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione».

Inoltre, egli è in grado di eseguire: «la terapia intramuscolare e sottocutanea su specifica pianificazione infermieristica, conformemente alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione».

L’OSS non è un OSSS e non può essere confuso a sua volta con l’Infermiere

Pertanto, in conclusione, si deve rimarcare che i compiti e le funzioni dell’Operatore Socio Sanitario e dell’OSSS (OSS specializzato) all’interno delle organizzazioni aziendali, devono in ogni caso essere coerenti con le disposizioni ora citate. Preciso, comunque, che sulla base della normativa sopra esposta, tali compiti non possono confondersi con quelli ascrivibili alla professione sanitaria di Infermiere, che in qualità di responsabile dell’assistenza generale deve sovrintendere in ogni caso alle attività dell’Operatore Socio Sanitario e dell’Operatore Socio Sanitario con formazione complementare.

Nell’ambito dell’Ordinamento Costituzionale vigente, resta, peraltro, affidato alle Regioni il compito di assicurare che in ciascuna realtà organizzativa venga data piena attuazione al quadro normativo di riferimento sopra descritto. Occorre, infine, segnalare che l’istituzione di una specifica area delle professioni socio-sanitarie all’interno del Servizio Sanitario Nazionale, trova oggi pieno riconoscimento attraverso l’articolo 5 della legge n. 3 del 2018, il quale rinvia ad uno o più Accordi, sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni l’individuazione di nuovi profili professionali socio-sanitari.

L’individuazione di tali nuovi profili, il cui esercizio deve essere riconosciuto in tutto il territorio nazionale, dovrà avvenire in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Patto per la salute e nei Piani sanitari e socio-sanitari regionali.

Il medesimo articolo 5 stabilisce inoltre che: «sono ricompresi nell’area professionale socio-sanitaria i preesistenti profili professionali di operatore socio-sanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale».

Peraltro, l’istituzione dell’area socio-sanitaria è prevista anche nel nuovo CCNL Comparto sanità 20162018, che demanda ad una specifica Commissione paritetica tra Aran e Parti firmatari, l’individuazione del personale da collocare in essa. A tal riguardo, voglio rimarcare che il Ministero della salute avvierà approfondimenti con le Regioni e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 5 della legge n. 3 del 2018.

Da ultimo, con riferimento specifico ai fatti rappresentati nell’interrogazione parlamentare in esame, nulla risulta agli atti della competente Direzione Generale di questo Ministero.

Concludo assicurando che il Ministero della salute, nell’ambito dei propri poteri di vigilanza, è sempre pronto ad attivare i Carabinieri-NAS, ogni qualvolta pervengano segnalazioni e/o esposti relativi a casi di esercizio abusivo di professioni sanitarie.

Cosa si rischia nello specifico con l’abuso di professione e senza abilitazione statale?

Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato [2229], è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro diecimila a euro cinquantamila.

L'OSS che somministra terapia rischia la galera. E l'Infermiere? Pure.
L’OSS che somministra terapia rischia la galera. E l’Infermiere? Pure.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.

Cosa rischia l’infermiere o il Coordinatore Infermiere che delegano agli OSS la terapia?

L’Infermiere (o il Coordinatore Infermiere) commettere un tremendo errore nella scelta del destinatario della delega (all’OSS si può solo attribuire). Si parla in questo caso di Culpa in eligendo (ex-articolo 2049 del Codice Civile di derivazione dal codice di diritto Romano). E’ una scelta sbagliata che può portare anche alla denuncia penale, al richiamo disciplinare e alla radiazione dall’Albo nazionale degli Infermieri.

Conclusioni

Il problema della somministrazione dei farmaci è poco sentito nelle Aziende sanitarie e negli Ospedali pubblici. Al contrario se ne discute tantissimo nei centri di cura e di assistenza privati, nelle ex-IPAB e nelle case di riposo. Da Nord a Sud, passando per le isole, la questione è identica in tutta Italia.

In questi ambiti la confusione tra il ruolo dell’Infermiere e dell’OSS (e là dove esiste anche dell’OSSS) è sotto gli occhi di tutti. Spesso si preferisce soprassedere perché gli Operatori Socio Sanitari sono, numericamente parlando, “superiori” agli Infermieri (anche i sindacati fanno orecchie da mercante).

Ciò non toglie che si continui a non rispettare la Legge e a mettere a rischio la salute dei Pazienti.

Per concludere, non abbiamo parlato finora di demansionamento/deprofessionalizzazione e di super-mansionamento, perché perché ci pensano già le norme a stabilire la differenza tra Infermieri, OSS e OSSS. 

Il resto è solo non voler capire che prima o poi succede il casino.

Bibliografia / Sitografia

  • Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 > LINK
  • Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 > LINK
  • Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche – Divieto somministrazione terapia > LINK
  • Quotidiano Sanitario AssoCareNews.it – Lotta per i riconoscimenti professionali dell’OSS > LINK
  • Quotidiano Sanitario AssoCareNews.it – Medicazioni OSS > LINK
  • Brocardi.it – Art. 348 Codice Penale “Abuso di professione” > LINK
Dott. Angelo Riky Del Vecchio
Dott. Angelo Riky Del Vecchiohttp://www.angelorikydelvecchio.com
Nato in Puglia, vive e lavora in Puglia, Giornalista, Infermiere e Scrittore. Già direttore responsabile di Nurse24.it, attuale direttore responsabile del quotidiano sanitario nazionale AssoCareNews.it. Ha al suo attivo oltre 15.000 articoli pubblicati su varie testate e 18 volumi editi in cartaceo e in digitale.
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