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Infermieri Pediatrici alla guida delle Dirigenze delle Professioni Sanitarie

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Infermieri Pediatrici alla guida delle Dirigenze delle Professioni Sanitarie.

ESTAR Toscana, per conto dell’USL Toscana centro, indiceva un concorso per la copertura di n. 1 posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie – Area Infermieristica (72/2017/CON), pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, parte III, n. 27 del 5 luglio 2017.

Il sottoscritto, insieme ad altri 4 colleghi infermieri pediatrici, presentava domanda essendo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa (laurea magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, LM SNT/1).

Con nota datata 6 aprile 2018, prot. 17160, ricevuta dal sottoscritto il 12 aprile 2018, a firma del Direttore del Dipartimento Gestione Servizi al Personale di ESTAR, mi veniva comunicata l’esclusione dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di Dirigente delle Professioni Sanitarie – Area Infermieristica per l’Azienda USL Toscana Centro asserendo di non avere i requisiti per partecipare essendo infermiere pediatrico e non infermiere (il bando richiedeva, tra l’altro, il possesso di: “3. Laurea Specialistica della classe SNT/01/S Scienze Infermieristiche e Ostetriche ovvero Laurea Magistrale della Classe LM-SNT1 in Scienze Infermieristiche e Ostetriche; 4. Anzianità di servizio effettivo di cinque anni di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere o Collaboratore professionale Sanitario Esperto – Infermiere, prestato in enti del SSN nella categoria D o Ds ovvero in qualifiche corrispondenti di altre pubbliche amministrazioni; 4 5. Iscrizione all’albo professionale degli Infermieri.)

La mia esclusione, e quella degli altri pediatrici, veniva così motivata: “non risulta, alla data di scadenza del bando (07.09.2017), in possesso di un requisito indispensabile all’ammissione costituito da anzianità di servizio effettivo di cinque anni di collaboratore professionale sanitario – infermiere o collaboratore professionale sanitario esperto – infermiere, prestato in Enti del SSN nella categoria D P DS ovvero in qualifiche corrispondenti di altre Pubbliche Amministrazioni”. Inoltre, “non risulta alla data di scadenza del bando (07.09.2017), in possesso di un requisito indispensabile all’ammissione costituito dall’iscrizione all’albo professionale degli infermieri”

Mi rivolgo quindi a un legale di fiducia (PROF OCCHIENA e Avvocato Licci di Torino) che presentano ricorso al TAR contro Estar Toscana, Usl Toscana Centro, inoltrandolo anche alla Regione Toscana. In sintesi gli avvocati scrivono:

“Occorre premettere che il bando prevede che “Le modalità di presentazione delle domande, l’ammissione al concorso … sono stabilite: … dal D.P.C.M. 25/1/2008”. Il rinvio espresso al DPCM citato è assai significativo ai fini della presente impugnativa. Invero, la fonte de qua, attuativa della L. n. 251/2000 (“Disciplina delle professioni sanitarie, infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”) e dell’art. 6, L. n. 43/2006 (in tema di requisiti del personale dirigente appartenente alle suddette professioni), detta la disciplina per l’accesso alla qualifica unica di dirigente per le professioni sanitarie, fra cui quelle infermieristiche. Nello specifico, l’art. 1, DPCM cit., stabilisce che: “Ai fini dell’accesso alla qualifica unica di dirigente delle professioni dell’area infermieristica, tecnica, della riabilitazione, della prevenzione ed ostetrica, di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: a) laurea specialistica o magistrale della classe relativa alla specifica area; b) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, 7 relativa al concorso specifico, prestato in enti del Servizio Sanitario Nazionale nella categoria D o Ds, ovvero in qualifiche corrispondenti di altre pubbliche amministrazioni; c) iscrizione ai relativi albi professionali, ove esistenti, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando” (sottolineatura aggiunta). Stante il rinvio esplicito a tali previsioni, le previsioni del bando sui requisiti di ammissione al concorso in esame (e segnatamente, i punti sub 3, 4 e 5 del paragrafo “Requisiti di ammissione”, richiamati in premessa) non possono che essere interpretate alla luce di tale paradigma normativo. 1.3. Tuttavia, la contestata esclusione è frutto di un’applicazione del bando palesemente confliggente con le richiamate disposizioni del DPCM 25 gennaio 2008 e con la ratio delle relative norme.”

Ieri 26 giugno 2018, Estar Toscana emana un nuovo provvedimento (allegato nell’email) accogliendo il mio ricorso e riammettendo il sottoscritto e gli altri 3 infermieri pediatrici al concorso.

Mi preme ringraziare la FNOPI e la Presidente Barbara Mangiacavalli per il supporto durante tutta la vicenda e il Coordinamento Regionale Ordini Infermieristici Piemontese per la fattiva collaborazione.

La mia vittoria è quella di tutta la professione, poiché come giusto che sia, gli infermieri pediatrici hanno il diritto di partecipare ai concorsi da dirigenti come tutte le professioni sanitarie,e questo precedente farà storia poiché nessuna azienda si permetterà più di escludere a priori gli infermieri pediatrici.

Guglielmo Marciano Infermiere Pediatrico – Dottore Magistrale
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