histats.com
mercoledì, Aprile 24, 2024
HomeInfermieriInfermieri, Ostetriche, Oss e Professioni Sanitarie: come leggere la busta paga? E...

Infermieri, Ostetriche, Oss e Professioni Sanitarie: come leggere la busta paga? E la Tredicesima?

Pubblicità

Infermieri, Ostetriche, OSS e Professioni Sanitarie sono alle prese con le verifiche della busta paga e non sono convinti della Tredicesima mensilità. Come calcolare se è tutto giusto?

A molti di voi sarà arrivato il Cedolino mensile e non sapete come interpretarlo e poi la Tredicesima si sembra troppo scarna. Siete Infermieri, Ostetriche, OSS o altri Professionisti Sanitari e Socio Sanitari e non sapete come controllare. Ecco per voi un piccolo Vademecum che vi accompagnerà nella semplice lettura del percepito reale.

La parte alta della busta paga: la retribuzione di riferimento.

Generalmente – così come ci riferiscono i colleghi di Altalex – nella parte alta del cedolino paga, troviamo indicata la retribuzione di riferimento. La retribuzione di riferimento è la base di calcolo della busta paga, e non è altro che la traduzione economica del livello di inquadramento del lavoratore e del C.C.N.L. applicato dall’azienda. Tali informazioni sono desumibili dalla lettera di assunzione consegnata al lavoratore al momento dell’assunzione.

La retribuzione minima.

La retribuzione di riferimento è data dalla retribuzione minima, che nella maggior parte dei contratti collettivi (e quindi nella maggior parte delle buste paga) non è riunita in unica voce, ma è data da tante piccole voci che possono variare a seconda del C.C.N.L. applicato. Quelle più comuni sono: paga base, minimo tabellare, contingenza, e.d.r. (acronimo che sta per elemento distinto della retribuzione), terzo elemento, i.v.c. (indennità di vacanza contrattuale, vale a dire una indennità che viene erogata per ristorare il lavoratore dal disagio di subire gli effetti di un contratto collettivo scaduto ma non ancora rinnovato dalle parti sociali) . Alla retribuzione minima possono aggiungersi gli scatti di anzianità, vale a dire dei premi economici riconosciuti ai lavoratori che hanno una determinata anzianità presso la stessa azienda. Gli scatti di anzianità hanno, generalmente, durata biennale o triennale ed un numero massimo di maturazione, che viene determinato dal contratto collettivo applicato in azienda. Il valore economico degli scatti di anzianità viene erogato a partire dal mese successivo a quello di maturazione. Pertanto, un dipendente assunto il 15 luglio 2021, vedrà il primo scatto il 1° agosto 2023 nel caso di scatto biennale, o il 1° agosto 2024 nel caso di scatto triennale.

Nulla vieta al datore di lavoro e al lavoratore di accordarsi per una retribuzione superiore rispetto al minimo previsto dal contratto collettivo, in questo caso potrà essere erogata al lavoratore una quota aggiuntiva di retribuzione la quale si aggiunge, appunto, alla retribuzione minima e che prende il nome di superminimo. Il superminimo può anche essere denominato premio individuale, ad personam, o integrazione extra sindacale. Il superminimo potrà essere assorbibile, quando diminuirà in occasione degli aumenti retributivi previsti dal rinnovo del contratto collettivo, o non assorbibile, rimanendo pertanto invariato in occasione dei futuri aumenti contrattuali.

La determinazione della quota giornaliera ed oraria della retribuzione.

Al fine di determinare la quota giornaliera ed oraria della retribuzione, è necessario dividere la retribuzione minima, assieme ad eventuali scatti di anzianità e/o superminimi maturati dal lavoratore, per un divisore giornaliero o un divisore orario. I divisori giornalieri ed orari sono indicati dai contratti collettivi che disciplinano il rapporto tra azienda e lavoratore. Nella stragrande maggioranza di contratti collettivi, tuttavia, il divisore giornaliero è il “26” vale a dire il numero medio di giorni retribuiti in un mese, poiché in una settimana vengono retribuiti 6 giorni non considerando il riposo settimanale. Tale principio trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori che prestano la loro attività su 5 giorni a settimana. Stesso principio si applica per la determinazione della retribuzione oraria: retribuzione minima/divisore orario previsto dal contratto collettivo. Ad esempio il C.C.N.L. Commercio Confcommercio prevede il divisore orario pari a 168 (che sarebbero le ore convenzionalmente retribuite nel mese secondo il contratto collettivo) il C.C.N.L. Metalmeccanica Industria prevede un divisore orario pari a 173.

I sistemi di retribuzione.

Esistono due principali modalità di calcolo della retribuzione lorda del dipendente:

  • sistema a paga oraria;
  • sistema a paga mensilizzata.

Il sistema a paga oraria prevede che il dipendente venga retribuito per ogni singola ora di lavoro prestato o per ogni ora di assenza retribuita (ferie, festività, permessi retribuiti). Pertanto a fine mese viene effettuata una somma algebrica delle ore effettivamente lavorate e delle assenze da retribuire, e si moltiplicherà questa somma per il valore economico attribuibile ad una singola ora di lavoro, vale a dire la quota oraria così come determinata in base a quanto spiegato nel paragrafo precedente.

Il sistema a paga mensilizzata si basa su una retribuzione fissa che viene erogata al dipendente tutti i mesi indipendentemente dalle ore di lavoro effettive. Il principio della mensilizzazione si basa sul presupposto che nella stragrande maggioranza dei casi gli eventi che possono verificarsi in un mese rientrano in questi casi:

  • lavoro ordinario;
  • ferie;
  • festività infrasettimanali;
  • permessi retribuiti.

Pertanto, la retribuzione mensilizzata viene modificata solo se si verifica un evento non rientrante nei quattro sopra elencati.

Esempio busta paga con sistema orario.

Prendiamo l’esempio di un lavoratore con sistema di paga oraria che a luglio 2021 lavora regolarmente senza assenze né con prestazione di lavoro straordinario. Le ore da retribuire sono pari a 176. Nell’ipotesi in cui la sua retribuzione minima sia pari a 1.300 euro ed il divisore orario previsto dal contratto collettivo sia pari a 173, la sua retribuzione oraria sarà pari a:

  • 1.300/173 = 7,51 euro/ora

Avendo lavorato 176 ore nel mese di luglio 2021 la sua retribuzione lorda sarà:

  • 7,51 x 176 = 1.321,76 euro

Generalmente nella parte centrale della busta paga questo calcolo può essere rappresentato secondo tale modalità:

  • 01 LAV. ORD. 176 7,51 1.321,76

Dove il codice accanto alla voce lavoro ordinario è un codice adoperato dal software (ogni software utilizza diverse codifiche) che identifica la voce di lavoro ordinario. Nella seconda colonna viene indicata il tipo di voce che viene calcolata (nel nostro esempio il lavoro ordinario) nella terza colonna vengono indicate le ore lavorate, nella quarta colonna la retribuzione di riferimento per quella specifica voce, ed infine la quinta colonna che non è altro che il prodotto tra la terza e la quarta colonna e va a determinare la competenza della nostra busta paga. La retribuzione lorda non sarà altro che la somma algebrica di tutte le competenze e di tutte le trattenute presenti nella nostra busta paga.

Esempio busta paga con sistema mensilizzato.

Immaginiamo che a luglio 2021, un lavoratore con paga mensilizzata, non abbia avuto eventi differenti rispetto alle quattro fattispecie standard previste:

  • lavoro ordinario;
  • ferie;
  • festività infrasettimanali;
  • permessi retribuiti.

In modo particolare immaginiamo che non abbia avuto neanche un singolo giorno di assenza. In questo caso la retribuzione lorda sarà identica alla retribuzione mensile, nel nostro caso 1.300 euro. Molto spesso la rappresentazione nella busta paga sarà la seguente:

  • LAV. ORD. 26 50,00 1300,00

Dove 50,00 sarà la nostra retribuzione giornaliera, che è a sua volta il risultato di 1.300/26 dove 26 è il divisore giornaliero previsto dal contratto nel nostro esempio.

La parte centrale della busta paga.

Nella parte centrale della busta paga, vengono descritte le caratteristiche della prestazione lavorativa durante il mese di riferimento nonché le eventuali assenze.

In modo particolare all’interno di questa sezione della busta paga troviamo indicato il lavoro ordinario, vale a dire quello prestato all’interno del normale orario di lavoro del lavoratore subordinato, che per la stragrande maggioranza dei settori contrattuali è fissato nelle 40 ore settimanali. Tutto ciò che non è lavoro ordinario, vale a dire la prestazione lavorativa che supera comunemente le 40 ore di lavoro settimanale, o l’orario normale di lavoro previsto dal CCNL, viene definito lavoro straordinario. Le ore di straordinario vengono retribuite sia con il compenso ordinario per le ore di lavoro svolte, sia con una maggiorazione prevista dal C.C.N.L. applicato.

Se ad esempio un lavoratore presta 32 ore di lavoro straordinario nel mese, con una maggiorazione del 25%, ed una paga oraria pari a 8,00 euro all’ora, avremo questo compenso orario: (8,00 x 25%) + 8,00 = 10,0 euro/ora.

  • STR. 25% 32 10,00 320,00

Sempre in questa sezione per i lavoratori che prestano la loro attività durante la notte o nei giorni domenicali e/o festivi, troveremo delle maggiorazioni con le relative compensazioni.

Immaginiamo, ad esempio, che un dipendente abbia prestato 16 ore di lavoro domenicale e 16 ore di lavoro notturno in un mese, e che tali ore abbiano una maggiorazione da C.C.N.L. rispettivamente del 10% e del 35%. Nel nostro esempio il dipendente ha una retribuzione oraria di 8,00 euro.

La maggiorazione per lavoro domenicale sarà pertanto uguale a (8,0 x 10%) = 0,80 euro/ora, mentre la maggiorazione per lavoro notturno sarà pari a (8,0 x 35%) = 2,8 euro/ora. Ecco allora come verranno esposte in busta paga:

  • ORD. FEST. 10% 16 0,80 12,80;
  • ORD. NOTT. 20% 32 2,80 89,6.

Nella parte centrale della busta paga vengono inoltre indicate tutte le assenze retribuite e non retribuite del lavoratore, come ad esempio le ferie, i permessi contrattuali, le festività, i permessi lutto, i permessi elettorali, i permessi sindacali, nonché tutte quelle assenze indennizzate da parte dell’INPS: per messi per donazione del sangue, permessi c.d. L. 104 per assistenza di soggetti disabili ecc.

La parte bassa della busta paga: dal lordo al netto.

La retribuzione lorda non rappresenta ovviamente la retribuzione effettivamente erogata al lavoratore, in quanto una parte di tale retribuzione finanzia le prestazioni previdenziali ed assicurative, i c.d. contributi, ed un’altra parte viene trattenuta a titolo di trattenute fiscali in favore dello Stato.

I contributi a carico del lavoratore che vanno da un minimo del 5,84% per gli apprendisti, ad un massimo del 9,48% per i lavoratori potenzialmente fruitori della Cassa integrazione guadagni straordinaria, hanno la finalità di finanziare il fondo pensione lavoratori dipendenti, vale a dire la pensione base dei lavoratori subordinati. I contributi non sono calcolati sull’intera retribuzione lorda del dipendente ma solo su una parte che è definita imponibile contributivo. Non sempre, infatti, la retribuzione lorda e l’imponibile contributivo coincidono. Ad esempio non rientrano nell’imponibile contributivo le indennità corrisposte dall’INPS e dall’INAIL o ad esempio le indennità di trasferta fino al valore dei 46,48 euro giornalieri.

Oltre ai contributi previdenziali, il dipendente subisce delle trattenute fiscali IRPEF. Le trattenute IRPEF vengono calcolate su una base imponibile – definito imponibile fiscale – che è data dalla differenza tra:

RETRIBUZIONE LORDA – CONTRIBUTI A CARICO DEL DIPENDENTE.

Al reddito fiscalmente imponibile vanno applicate le aliquote progressive riferite ai singoli scaglioni di reddito. Al fine di determinare l’aliquota fiscale per il calcolo delle ritenute mensili, si prende in considerazione il reddito che il dipendente si presume possa percepire nell’anno di riferimento:

SCAGLIONI DI REDDITO

ALIQUOTA:

  • fino a 15.000 euro > 23%;
  • da 15.001 a 28.000 euro > 27%;
  • da 28.001 a 55.000 euro > 38%;
  • da 55.001 a 75.000 euro > 41%;
  • oltre 75.000 euro > 43%.

L’imposta così calcolata è l’IRPEF lorda. Tale importo, tuttavia, non è la somma che viene versata all’Erario, in quanto da tale importo vengono sottratte le detrazioni di imposta. Le detrazioni fiscali sono degli abbattimenti di imposta riconosciute per alcune condizioni specifiche come ad esempio le detrazioni per lavoro dipendente, che spetta per redditi fino a 55.000 euro, nonché i redditi per familiari a carico. Sottraendo le detrazioni dall’IRPEF lorda otterremo l’IRPEF netta che è quella effettivamente trattenuta al dipendente in busta paga. Infine, le ultime trattenute fiscali che troviamo in busta paga sono rappresentate dalle addizionali regionali ed addizionali comunali. Al fine di determinare l’addizionale comunale è necessario prendere in considerazione il comune in cui il lavoratore risiede il 1° anno di ogni anno, mentre per la determinazione dell’addizionale regionale il riferimento è la regione dove il lavoratore risiede il 31 dicembre di ogni anno. Sia l’addizionale comunale che quella regionale si calcolano applicando una aliquota stabilita dagli enti locali applicata sull’imponibile fiscale. Diversa, tuttavia, è il sistema di pagamento delle addizionali comunali e regionali.

Partiamo dall’addizionale regionale prendendo come esempio un dipendente assunto nell’anno 2021. A dicembre 2021 viene determinato il reddito sul quale calcolare l’addizionale regionale, ma l’effettivo pagamento del tributo avverrà in 11 rate ad interesse 0 a partire da gennaio 2022. Più articolato è, invece, il calcolo dell’addizionale comunale. Il versamento dell’addizionale comunale è effettuato in acconto e saldo. L’acconto stabilito nella misura del 30% è ottenuto applicando al reddito imponibile dell’anno precedente, l’aliquota stabilita dai comuni per l’anno precedente. L’acconto dell’addizionale comunale viene versato in 9 rate di pari importo a partire da marzo dell’anno successivo. Il saldo dell’addizionale comunale avviene, invece, in 11 rate a partire da gennaio dell’anno successivo.

ESEMPIO – Calcolo acconto addizionale comunale 2022 in sede di conguaglio 2021.

Base imponibile addizionali anno 2021: euro 27.500,00
Aliquota addizionale comunale anno 2021: 0,6%
Importo acconto addizionale comunale 2022: euro 27.500,00 x 0,6% = 165,00 x 30% = 49,50 euro

L’importo della singola rata di euro 5,50 euro (49,50 euro: 9) verrà versato in 9 rate a partire da marzo 2022.

ESEMPIO – Calcolo saldo addizionale regionale 2022 in sede di conguaglio 2022.

Base imponibile addizionali anno 2022: euro 29.200,00 euro
Aliquota addizionale comunale anno 2022: 0,8%
Importo addizionale comunale 2022: euro 29.200,00 euro x 0,80% = euro 233,60
Importo saldo addizionale comunale anno 2022: euro 233,60 – euro 49,50 (acconto già erogato) = euro 184,10
Importo singola rata: euro 16,74 euro (184,10 euro: 11) = 15,24 da versare a partire da gennaio 2023 in 11 rate

Il “netto in busta”.

Sottraendo dalla retribuzione lorda determinata secondo le modalità indicate nei paragrafi precedenti, i contributi a carico del dipendente, le trattenute IRPEF e le addizionali comunali e regionali, otteniamo il netto in busta che viene indicato, generalmente, in basso a destra della busta paga.

RETRIBUZIONE LORDA – CONTRIBUTI C/DIPENDENTE – TRATTENUTE FISCALI = RETRIBUZIONE NETTA

E’ importante ricordare che potremmo trovare all’interno della busta paga delle voci che incidono direttamente ad incrementare il netto in busta. Tra queste una delle più importanti è rappresentata dagli assegni nucleo familiare ANF. Gli ANF sono delle somme corrisposte al lavoratore dal datore di lavoro, in ragione della composizione del nucleo familiare. Il relativo costo grava sull’INPS, dal quale l’importo pagato a titolo di assegno per il nucleo familiare va poi recuperato mettendolo in compensazione con i contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro.

Infine, è importante ricordare la possibile presenza tra le voci di “competenza” della busta paga il c.d. TIR, trattamento integrativo sui redditi da lavoro dipendente e assimilati volto a ridurre il cuneo fiscale e a sostituire il bonus Renzi.

Hanno diritto al trattamento i dipendenti con redditi fino a 28.000 euro.

L’importo del trattamento per gli aventi diritto è pari a 100 euro mensili per un massimo di 1.200 euro annui.

Come si calcola la tredicesima mensilità?

La tredicesima mensilità – riferiscono i colleghi di FondoAsim – è anche chiamata gratifica natalizia, in quanto viene pagata nella stragrande maggioranza dei casi prima di Natale – con variazioni poco significative, di solito di qualche giorno – elaborando un cedolino a parte, ovvero una busta paga dedicata.

Ma come si calcola?

La tredicesima mensilità equivale a 1/12 della retribuzione annua, ovvero ad una mensilità.

Si calcola moltiplicando il numero di mesi lavorati dal dipendente per lo stipendio lordo ricevuto in busta paga, diviso 12, ovvero i 12 mesi che compongono l’anno solare.

Facciamo un esempio semplice.

Ammettiamo che il lavoratore percepisca un reddito mensile di € 1.200,00, e che abbia prestato servizio dal 1 aprile al 31 dicembre, ovvero per 9 mesi.

Il calcolo della tredicesima è il seguente:

1200 x 9: 12 = € 900,00

Come ogni busta paga, anche la tredicesima è soggetta alla tassazione vigente, questo vuol dire che a questa cifra andranno detratte ritenute fiscali, contributi sociali e anticipazioni di ratei versati per l’INAIL.

Inoltre, nel calcolo della tredicesima non vengono conteggiate eventuali detrazioni per figli a carico o assegni familiari.

Soddisfatti? Vi ritrovate in questi calcoli? Se non vi convince la vostra busta paga scrivete pure a redazione@assocarenews.it

RELATED ARTICLES

2 Commenti

Comments are closed.

Novità

© 2023-2024 Tutti i diritti sono riservati ad AUSER APS - San Marco in Lamis - Tra sanità, servizi socio sanitari e recupero della memoria - D'intesa con AssoCareINFormazione.it.

© 2023-2024 ACN | Assocarenews.it

Quotidiano Sanitario Nazionale – In attesa di registrazione al Tribunale di Foggia.

Direttore: Angelo “Riky” Del Vecchio – Vice-Direttore: Marco Tapinassi

Incaricati di Redazione: Andrea Ruscitto, Lorisa Katra, Luigi Ciavarella, Antonio Del Vecchio, Francesca Ricci, Arturo AI.

Per contatti: WhatsApp > 3474376756Scrivici

Per contatti: Cell. > 3489869425PEC

Redazione Centrale: AUSER APS - Via Amendola n. 77 - San Marco in Lamis (FG) – Codice Fiscale: 91022150394