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Infermieri, OSS, Ostetriche e Professioni Sanitarie: ecco chi sarà stabilizzato e perché.

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Rese note le Linee Guida per la stabilizzazione del personale precario del SSN. Esultano Infermieri, Infermieri Pediatrici, Ostetriche, OSS, Professioni Sanitarie, Amministrativi e Tecnici assunti durante la Pandemia Covid.

Le Aziende sanitarie ed ospedaliere pubbliche non hanno più scuse per stabilizzare i precari assunti durante la Pandemia Covid e non hanno alibi nemmeno le Regioni. I Ministeri competenti e la Conferenza Stato-Regioni hanno emanato qualche giorno fa le direttive che spiega in maniera insolitamente chiara chi e perché deve essere oggetto di stabilizzazione.

La stabilizzazione è attesa da tempo da parte di Infermieri, Infermieri Pediatrici, Ostetriche, Operatori Socio Sanitari, Professioni Sanitarie, Amministrativi e Tecnici assunti durante la Pandemia da Coronavirus e ancora in fibrillazione per immissioni a ruolo che non arrivano mai.

Come risaputo nell’ultima manovra di bilancio il Governo ha dato la possibilità alle Regioni di avviare le procedure di stabilizzazione del personale precario in ambito sanitario pubblico. Rientrano in tale “calderone” tutti coloro che hanno maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un Ente del Servizio Sanitario Nazionale almeno 18 mesi di servizio. Il bello è che non devono essere necessariamente continuativi, però di questi almeno sei mesi devono essere stati lavorati nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022.

Ecco il “Documento sull’applicazione dell’articolo 1, comma 268, lett. b) della L. 234/2021 in materia di valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l’emergenza COVID-19 nelle aziende ed enti del SSN”.

Esso contiene in maniera dettagliata alcune indicazioni, condivise anche dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, relativamente all’applicazione da parte delle stesse Regioni e quindi delle Aziende e degli Enti del SSN delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 268, lett. b), della L. 234/2021.

Nello specifico il documento serve a fornire indicazioni precise, concrete ed omogenee sulle procedure di stabilizzazione nell’ambito dei diversi sistemi sanitari regionali da parte delle Aziende Sanitarie-Ospedaliere e degli altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Documento sull’applicazione dell’articolo 1, comma 268, lett. b) della L. 234/2021 in materia di valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l’emergenza COVID-19 nelle aziende ed enti del SSN.

Si espongono di seguito alcune indicazioni, condivise dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in ordine all’applicazione da parte delle Regioni e delle aziende ed enti del SSN delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 268, lett. b), della L. 234/2021.

In particolare, si intende fornire un contributo utile al fine di una omogenea e coerente applicazione delle procedure di stabilizzazione nell’ambito dei diversi sistemi sanitari regionali, da parte delle aziende ed enti del SSN.

La disposizione in oggetto recita:

“Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d’attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l’emergenza da COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi dall’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dal comma 269 del presente articolo:

a) Omissis;

b) ferma restando l’applicazione dell’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo socio-sanitario anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all’articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive.

Il primo periodo della lettera b) sopra riportata consente l’assunzione a tempo indeterminato dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, del personale, anche non più in servizio, del ruolo sanitario e del ruolo socio-sanitario che:

• sia stato assunto a tempo determinato con procedure concorsuali ivi incluse le selezioni di cui all’articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
• abbia maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi;
• abbia prestato il servizio di cui al punto precedente per almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022.

Destinatario delle procedure di stabilizzazione è il personale del ruolo sanitario e quello del ruolo socio-sanitario. Considerata l’assenza di specificazioni deve ritenersi stabilizzabile il personale dei predetti ruoli appartenente a tutti i profili, sia del comparto che della dirigenza. Tale modalità di stabilizzazione è “diretta” e quindi non prevede ulteriori selezioni. Tuttavia, gli enti dovranno pubblicare appositi avvisi al fine di consentire a tutti coloro che ne abbiano titolo ed interesse di partecipare alla procedura. Le stabilizzazioni potranno essere operate in coerenza con la programmazione triennale dei fabbisogni di personale.

Per quanto attiene al requisito del reclutamento a tempo determinato con procedura concorsuale, si richiama quanto indicato dalla circolare n. 3/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in relazione alle stabilizzazioni di cui all’articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 75/2017, in relazione all’analogo requisito previsto alla lett. b): l’assunzione a tempo determinato deve essere avvenuta attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura di concorso pubblico o avviso pubblico espletata secondo le previsioni della normativa concorsuale vigente o di altra fonte normativa. Tali procedure, per esami e/o titoli, possono essere state espletate da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede alla stabilizzazione. La stabilizzazione deve essere disposta nello stesso profilo in cui è stata integralmente maturata l’anzianità di servizio prevista dalla norma.

In proposito si evidenzia che la giurisprudenza (Consiglio di Stato sez. V, 21/11/2016 n. 4883; Cassazione civile, sez. un., 02/08/2017, n. 19166, Cassazione civile, sez. un., 29/05/2012, n. 8522) afferma che per procedure concorsuali vanno intese tutte le procedure caratterizzate dall’emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito.

Si ricorda poi che la disposizione in commento richiama espressamente, nell’ambito delle procedure concorsuali, anche le selezioni di cui all’ articolo 2-ter del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2020.

In relazione al requisito riferito alla maturazione di almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, alle dipendenze di un ente del SSN, si ritiene, tenuto conto delle caratteristiche proprie di questa modalità di stabilizzazione e del tenore letterale della norma, che i periodi computabili siano esclusivamente quelli prestati con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Ancorché non espressamente stabilito, non si ritiene stabilizzabile il personale che ha prestato servizio presso gli enti del SSN con contratti di somministrazione in quanto il rapporto di lavoro di tale personale è instaurato con le agenzie di somministrazione e non con gli enti del SSN.

La disposizione in esame prevede che l’assunzione a seguito delle procedure di stabilizzazione avvenga secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Le regioni potranno quindi formulare indirizzi nei confronti degli enti del SSR per determinare le modalità di impiego dei diversi strumenti di reclutamento e l’eventuale precedenza tra la procedura di stabilizzazione di cui all’articolo 20 del D.Lgs. 75/2017, di cui la norma in commento stabilisce espressamente il permanere della vigenza, rispetto a quella introdotta dalla nuova norma, ovvero per prevedere, nell’applicazione della nuova normativa, particolari forme di valorizzazione del servizio maturato presso il SSR e/o presso l’azienda che effettua l’assunzione, ed altresì definire, anche in relazione alle loro linee di programmazione, i tempi delle stabilizzazioni previste dalla L. 234/2021 in riferimento sia ai vari profili coinvolti, che alle esigenze organizzative ed assistenziali degli stessi enti.

Il secondo periodo della lettera b) prevede la possibilità, sempre in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, di attivare procedure selettive per la stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle “sopra indicate”.

Queste ultime procedure devono ritenersi quelle diverse dalle procedure “concorsuali” (intese nell’accezione fornita dalla circolare ministeriale 3/2017). In ogni caso il personale destinatario delle stesse procedure deve essere stato assunto con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato.

In assenza di specificazioni da parte della norma circa la procedura selettiva di reclutamento, la stessa deve considerarsi quella del concorso riservato al quale, ferme restando le categorie di personale interessate e i requisiti di anzianità previsti al primo periodo, potranno avere accesso coloro i quali, per ogni singolo profilo coinvolto, possiedono i requisiti di accesso generali e specifici stabiliti per i pubblici concorsi dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali.

Le relative graduatorie potranno essere utilizzate fino al 31.12.2023, termine finale previsto dalla norma per effettuare le assunzioni

Inoltre, in conformità con quanto stabilito dall’articolo 35, comma 3-bis del D.Lgs. 165/2001 al fine di salvaguardare l’accesso dall’esterno, le risorse destinabili per le stabilizzazioni di cui trattasi non potranno superare, assieme a quelle eventualmente utilizzabili per le procedure di stabilizzazione di cui all’articolo 20 del D.Lgs. 75/2017, a quelle di reclutamento speciale a regime di cui allo stesso articolo 35, comma 3-bis del D.Lgs.165/2001 ed ogni altra forma di reclutamento dall’interno, il 50% delle risorse complessivamente programmate per l’assunzione di personale in conformità al piano triennale dei fabbisogni.

Dott. Angelo Riky Del Vecchio
Dott. Angelo Riky Del Vecchiohttp://www.angelorikydelvecchio.com
Nato in Puglia, vive e lavora in Puglia, Giornalista, Infermiere e Scrittore. Già direttore responsabile di Nurse24.it, attuale direttore responsabile del quotidiano sanitario nazionale AssoCareNews.it. Ha al suo attivo oltre 15.000 articoli pubblicati su varie testate e 18 volumi editi in cartaceo e in digitale.
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