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Infermieri, OSS e Professioni Sanitarie: idoneità, inidoneità alla mansione con limitazioni e trasferimento.

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Infermieri, OSS e Professioni Sanitarie. Inidoneità alla mansione con limitazioni e diritto al trasferimento in un’altra unità operativa.

Se Infermieri, Operatori Socio Sanitari e Professionisti Sanitari non sono idonei fisicamente a svolgere una serie di compiti possono essere trasferiti in altra unità operativa, sia su richiesta del datore, sia su richiesta del lavoratore. Andiamo a scoprire assieme cos’è l’inidoneità alla mansione.

Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute (Articolo 42 – Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica (modificato dall’articolo 27 del decreto legislativo 106/09 – ndr – (Decreto legislativo n° 81, 9 aprile 2008).

Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonchè la qualifica originaria. Qualora il lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiori si applicano le norme di cui all’articolo 2103 del codice civile, fermo restando quanto previsto dall’articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Cos’è l’Idoneità alla mansione.

Per idoneità alla mansione specifica si intende “la qualità connessa alla validità biologica dell’individuo che gli consente di svolgere, effettivamente ed in concreto, una specifica attività lavorativa senza che questa costituisca fattore di usura, controindicazione o pericolo in relazione agli stati morbosi o infermità del soggetto”.

Il dlgs n.81 del 2008 , Testo unico sulla Sicurezza sul Lavoro, in tema di sorveglianza sanitaria, impone alle aziende di effettuare ai dipendenti, le visite mediche periodiche, a carico del datore di lavoro, al fine di valutarne l’idoneità alla mansione e, nell’ambito del documento di valutazione del rischio elaborato dal datore di lavoro, al fine valutare correttamente le possibili patologie riscontrabili a seconda dell’attività svolta e dell’ambiente in cui avviene, e quindi il rischio professionale.

Cos’è la visita medica.

Solo il medico competente può eseguire la visita.

Questa si compone di:

  1. esami biologici;
  2. esami clinici;
  3. diagnostici, laddove se ne ravveda la necessità.

La visita medica può essere:

  1. preventiva, mirata ad identificare l’idoneità alla mansione da svolgere del lavoratore assunto;
  2. periodica, per controllare lo stato di salute del paziente (di solito una volta l’anno, o comunque in relazione al rischio professionale individuato);
  3. per cambio mansione, e quindi per valutarne l’idoneità;
  4. per cessazione rapporto, nei casi previsti dalla legge;
  5. al rientro di un periodo di malattia maggiore di 60 giorni, o di un periodo prolungato di cassa integrazione;
  6. su richiesta del lavoratore, qualora ravveda un peggioramento dello stato di salute. Il medico è tenuto a svolgere la visita entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.

La visita deve avvenire entro l’orario di lavoro, così come ricorda l’art. 15 , comma 2, del D.Lgs 81/2008: “Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori”.

Il rifiuto del lavoratore a sottoporsi alle visite mediche ed agli accertamenti sanitari disposti dal medico competente, costituisce una grave ingerenza nell’operato del datore di lavoro, per questo il dipendente può essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Il medico competente può formulare quattro diversi giudizi.

Il medico competente può decidere per:

  1. Idoneità: prevede la sussistenza di tutti i requisiti necessari da parte del dipendente a svolgere la mansione specifica;
  2. Idoneità parziale, con prescrizioni o limitazioni (permanente o temporanea): il dipendente presenta dei problemi di salute che impediscono la possibilità di svolgere “normalmente” la propria attività. Le limitazioni prescritte possono essere temporanee, qualora il medico competente preveda la possibilità che la problematica di salute si risolva, o permanenti, se il medico competente non prevede che possa risolversi la problematica esistente;
  3. Inidoneità temporanea;
  4. Inidoneità permanente.

Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

Dei giudizi di inidoneità, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

Detto questo, qualora il dipendente abbia una inidoneità alla mansione, il datore di lavoro non è obbligato ad acconsentire alla richiesta di trasferimento.

La segnalazione del medico competente non è vincolante. È un suggerimento che l’Amministrazione può cogliere o meno.
L’art. 42 infatti fissa come vincolanti le misure indicate dal medico competente in sede di formulazione del giudizio di idoneità.

Dette misure devono essere relative:

  • alla mansione che svolge il lavoratore per la quale è dichiarato idoneo.

Non rientra nei compiti e nelle attribuzioni del medico competente disporre cambi di mansione, ma solo esprimersi sulla idoneità o meno alla mansione cui il lavoratore è addetto, eventualmente con prescrizioni o limitazioni.

Estratto del Decreto legislativo 81/2008.

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