histats.com
giovedì, Marzo 28, 2024
HomeInfermieriFnopi - Ordine InfermieriInfermieri non iscritti all'Ordine? Rischiano l'abuso di professione e il licenziamento.

Infermieri non iscritti all’Ordine? Rischiano l’abuso di professione e il licenziamento.

Pubblicità

Le aziende sanitarie italiane, con il supporto del NAS dei carabinieri e sostenute dal Ministero della Salute, stanno scovando e sospendendo in tutta Italia gli Infermieri e gli Infermieri Pediatrici non iscritti all’Ordine. La stessa cosa accade per le restanti Professioni Sanitarie.

L’iscrizione all’Ordine degli Infermieri è una tutela per il cittadino e non solo per il professionista, che per esercitare deve essere abilitato dallo Stato ed essere iscritto all’Albo nazionale di categoria. Questo vale per tutte le professioni sanitarie e veterinarie, ma anche per giornalisti, ingegneri, architetti, avvocati e via discorrendo.

Chi non è iscritto all’Ordine di competenza è ritenuto dallo Stato un abusivo. È questa la posizione univoca di tutte le Federazioni ordinistiche, tra cui quella degli Infermieri (la FNOPI).

Restando nel campo infermieristico, casi emblematici di abuso di professione e di non iscrizione all’Ordine si registrano un po’ ovunque lungo tutto lo stivale italico, dal Nord al Sud, passando per le isole. Quando scovati a questi colleghi di solito l’azienda dà un mese di tempo per mettersi in regola, pena il licenziamento seppur in presenza di una vincita concorsuale.

Per tutti citiamo un passo della Legge 3/2018:Per l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l’iscrizione al rispettivo albo” (art. 4, capitolo II); la stessa Legge 3/2018 ha sostituito integralmente l’articolo 348 del codice penale sull’abuso di professione. La legge non ammette ignoranza.

Sulla questione si sta volutamente facendo troppa “casciara” sui social nell’ultimo periodo, con “illustri” personaggi che continuano a blaterare idiozie in questo o in quel post su Facebook, LinkedIn e Instagram, perché convinti di aver ragione su tutto e di essere i detentori di verità assolute. In realtà non è così. Questi soggetti sono (chissà perché) quasi tutti regolarmente iscritti all’Ordine Infermieri della loro provincia (tranne uno), ma fanno capire attraverso i loro commenti che di fatto non è obbligatorio iscriversi all’OPI. Una dicotomia tra il loro farneticare e il loro agire, che stride con la realtà dei fatti: parlano, ma poi si iscrivono (tranne un soggetto che ha manifesti problemi di megalomania). In sostanza incitano chi legge i loro post a trasgredire. Loro però si trattengono dal farlo. Mistero.

Ovviamente se qualcuno volesse auto-denunciardi sa bene che deve rivolgersi ai Carabinieri del Nas e non alla Polizia.


Ma cosa dice in merito la Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche (e quindi gli OPI).

L’obbligo di iscrizione sussiste per tutte le categorie di infermieri, liberi professionisti o dipendenti pubblici che siano.

È quanto evidenzia in una nota FNOPI di qualche mese fa, ribadita poi dalla Federazione dei Medici (FNOMCeO), da quella delle Ostetriche (FNOPO) e da quella delle Professioni Sanitarie (FNO TSRM PSTRP).

La legge 43/06 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie e infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali” non subordina affatto l’obbligo di iscrizione all’albo professionale all’esercizio della delega al Governo per la trasformazione dei Collegi in Ordini.

L’estensione dell’obbligo di iscrizione ai pubblici dipendenti, infatti, è scritto al comma 3 dell’articolo 2 della legge 43/06 ove sono previsti i requisiti per l’esercizio della professione e non nell’articolo 4 ove è prevista la delega al Governo per la trasformazione dei Collegi in ordini, scaduta senza che vi sia stato dato corso.

L’art. 4 della legge 43/06 è quindi l’unica parte della legge inapplicabile.

In tal modo si è espresso anche nel 2014 l’allora sottosegretario alla Salute Paolo Fadda che rispondendo a un’interrogazione sulla sentenza della Corte di Cassazione 6491/2009 circa l’eventuale non obbligatorietà di iscrizione agli albi per i dipendenti, ha spiegato che “la recente legge n. 43 del 2006, al comma 3 dell’articolo 2, prevede l’obbligatorietà dell’iscrizione all’albo professionale per gli esercenti le professioni sanitarie, estesa anche ai pubblici dipendenti, quale requisito essenziale ed indispensabile per poter svolgere senza condizioni l’attività sanitaria sia come libero professionista sia nell’ambito del rapporto di servizio in regime di lavoratore dipendente. Pertanto permane valido, allo stato attuale, quanto previsto dalla citata legge n. 43 del 2006. Per quanto attiene alla operatività della stessa legge n. 43 del 2006 e, di conseguenza, alla possibilità di attuazione dei principi ivi contenuti, si osserva che soltanto l’articolo 4, concernente la concessione della delega al Governo per l’istituzione degli ordini e degli albi professionali, risulta essere inapplicabile, in quanto il termine temporale per la presentazione del relativo decreto legislativo è scaduto. I restanti articoli della legge n. 43 del 2006, e quindi anche l’articolo 1, sono vigenti”.

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali in una nota, inviata alla Federazione Ipasvi nel gennaio 2009 aveva già sottolineato che: “alla luce di quanto previsto dal dettato normativo della legge 1° febbraio 2006, n. 43, l’obbligatorietà dell’iscrizione all’albo professionale sancita dall’art. 2 gennaio comma 3, estesa anche ai pubblici dipendenti, è requisito essenziale ed indispensabile per poter svolgere senza condizioni l’attività sanitaria sia come libero professionista, sia nell’ambito del rapporto di servizio in regime di lavoratore dipendente”.

E ancora in tal senso si era espressa fin dal 2002 (ancor prima della legge 43/2006, quindi), la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, affermando che “ nel vigente ordinamento l’esercizio di una professione sanitaria, quale è anche, e senza ombra di dubbio alcuno, quella dell’infermiere, presuppone l’iscrizione al rispettivo (Albo o Collegio professionale), competente per territorio; e questo sia come libera professione che come lavoro dipendente nell’ambito del Servizio sanitario nazionale (decisione C.C.E.P.S. n. 178/2001).

In via specifica, si richiama altresì quanto previsto per i professionisti sanitari dipendenti dal S.S.N. all’art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 761/1979, in combinato disposto con l’allegato 1- ruolo sanitario – tabella I – personale infermieristico”. Vi è, poi, il D.M. del Ministero della Sanità n. 739/1994, che all’art. 1 recita “E’ individuata la figura professionale dell’infermiere con il seguente profilo: l’infermiere è operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo è responsabile della assistenza generale infermieristica”.

Da ultimo, si veda anche il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, con cui è stato approvato il “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del S.S.N.”, che all’art. 2, lett. d), fissa come requisito generale di ammissione ai concorsi ”… l’iscrizione all’albo professionale, ove richiesto per l’esercizio professionale”. Alla luce di tale normativa la Commissione Centrale ravvisa l’obbligo del ricorrente di iscrizione al Collegio professionale, in costanza di attività infermieristica sia essa libero professionale che alle dipendenze di un’Azienda Ospedaliera. (decisione n. 84 del 13 dicembre 2002)”.

A quanto sopra si deve aggiungere una considerazione, che pare del tutto dirimente.

Il 15 di febbraio entrerà in vigore la cd. “Legge Lorenzin” (Legge 11 gennaio 2018, n. 3), il cui articolo 4, comma 1, così recita:

“Art. 4.

Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie

1. Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, i capi I, II e III sono sostituiti dai seguenti:

“Capo I

DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Art. 1 (Ordini delle professioni sanitarie). – 1. Nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti gli Ordini …delle professioni infermieristiche…”

In forza di tale disposizione, il passaggio da Collegio ad Ordine dell’IPASVI deve ritenersi un fatto compiuto, non potendo che discenderne l’obbligatorietà dell’iscrizione per chiunque eserciti una professione infermieristica, tanto come libero professionista, quanto come dipendente pubblico.

Da ultimo: la valutazione fatta dalla Magistratura penale ha una valenza limitata all’ambito suo proprio, nel quale, dovendosi vagliare la configurabilità del reato di esercizio abusivo della professione, viene certamente svolta una ricognizione della normativa vigente in materia; essa, però, è solamente uno degli elementi di cui il Giudice dovrà tenere conto, tenendo ben presente l’elemento soggettivo, vale a dire la consapevolezza dell’imputato di aver esercitato una professione cd. “protetta” in difetto del titolo.

Le pronunce penali in tema di esercizio abusivo della professione infermieristica hanno trattato dell’obbligo di iscrizione all’albo per i pubblici dipendenti solo incidenter tantum e non ci si potrà basare su di esse per affrontare la questione.

Esse, inoltre, sono superate dalla L. 3/2018, di cui si è illustrato il contenuto nella parte che qui interessa.


Le aziende oggi chiedono preventivamente il certificato di iscrizione all’OPI, pena la non assunzione.

Oltre che controllare chi lavora già le aziende valutano i requisiti dei neoassunti. Dal febbraio 2018, ma anche da prima, per lavorare in un Ente pubblico, ma anche nel privato, le direzioni chiedono in maniera preventiva il certificato di iscrizione all’Ordine degli Infermieri. Conditio sine qua non per poter essere assunti e operare come Professionisti Sanitari sui pazienti.

Se non vi siete mai messi in regola o non lo avete ancora fatto perché neolaureati questo è il momento di agire. Non pensate alle idiozie scritte sui social, tutelatevi e tutelate il vostro lavoro.

È arrivato anche il momento che la FNOPI inizi a richiamare all’ordine chi continua a inveire contro la professione sui social senza aver cura dell’intelligenza di chi legge, perché poi quando si fanno i Codici Deontologici li si deve rispettare e di contro applicare le relative sanzioni. Altrimenti siamo in anarchia (digitale). Qui non si tratta di mettere bavagli a nessuno, ma di evitare ulteriore confusione tra colleghi che già vivono un periodo lavorativo ed economico catastrofico. Va bene la libertà di pensiero, ma fa male la libertà di continuare a scrivere idiozie. I colleghi che credono nella professione vanno tutelati e con loro i Cittadini, che credono ancora in Professionisti seri e soprattutto orientati nel tempo e nello spazio.

Dott. Angelo Riky Del Vecchio
Dott. Angelo Riky Del Vecchiohttp://www.angelorikydelvecchio.com
Nato in Puglia, vive e lavora in Puglia, Giornalista, Infermiere e Scrittore. Già direttore responsabile di Nurse24.it, attuale direttore responsabile del quotidiano sanitario nazionale AssoCareNews.it. Ha al suo attivo oltre 15.000 articoli pubblicati su varie testate e 18 volumi editi in cartaceo e in digitale.
RELATED ARTICLES

Novità

© 2023-2024 Tutti i diritti sono riservati ad AUSER APS - San Marco in Lamis - Tra sanità, servizi socio sanitari e recupero della memoria - D'intesa con AssoCareINFormazione.it.

© 2023-2024 ACN | Assocarenews.it

Quotidiano Sanitario Nazionale – In attesa di registrazione al Tribunale di Foggia.

Direttore: Angelo “Riky” Del Vecchio – Vice-Direttore: Marco Tapinassi

Incaricati di Redazione: Andrea Ruscitto, Lorisa Katra, Luigi Ciavarella, Antonio Del Vecchio, Francesca Ricci, Arturo AI.

Per contatti: WhatsApp > 3474376756Scrivici

Per contatti: Cell. > 3489869425PEC

Redazione Centrale: AUSER APS - Via Amendola n. 77 - San Marco in Lamis (FG) – Codice Fiscale: 91022150394