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venerdì, Marzo 29, 2024
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Infermieri in fabbrica: professionisti a disposizione di chi è ad alto rischio di infortuni.

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E’ fatto obbligo per l’azienda della camera di medicazione e della presenza di un infermiere. Ecco perché.

Carissimo Direttore di AssoCareNews.it,

da tempo la seguo e la stimo per il brillante lavoro di informazione e di formazione che quotidianamente fate. Le scrivo per chiederle lumi rispetto al lavoro di Infermiere in fabbrica. Un mio collega mi ha detto che in una nota azienda metalmeccanica cercano professionisti infermieri che si dedichino 24 ore su 24 ore all’assistenza sanitaria. Ovviamente il lavoro è su turni e io dovrei sostituire un collega che va in malattia lunga per un intervento chirurgico.

Non ho mai capito bene di cosa di occupa l’infermiere in una fabbrica, ma è chiaro che è un lavoro impegnativo. Lei cosa mi consiglia di fare? Accetto la proposta?

Attendo sue indicazioni.

Filippo P., Infermiere.

PS = Voglio poi capire se c’è una norma che prevede l’obbligatorietà dell’istituzione dell’Infermeria in fabbrica e se c’è un rapporto minimo da rispettare tra numero di Infermieri presenti e operai effettivamente in servizio. Grazie.

* * *

Carissimo Filippo,

l’Assistenza Infermieristica è sempre più variegata. Io accetterei la proposta, soprattutto se Lei si sente in grado di auto-gestirsi il lavoro e affidarsi alla sua esperienza professionale.

Da anni vi è l’obbligo da parte delle piccole, medie e grandi fabbriche di dotarsi di Infermieri e di una Infermeria organizzata e legalmente costituita. E’ quanto sancito dall’allegato IV del testo unico sulla sicurezza sul lavoro, decreto legislativo 81/2008.

Prendo spunto da un servizio apparto su AvvocatoGratis.it per risponderti alla Sua seconda domanda.

Sono obbligate a tenere la camera di medicazione le aziende industriali che occupano più di 5 dipendenti quando siano ubicate lontano dai posti pubblici permanenti di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento.

Quando, a giudizio dell’organo di vigilanza (ISPETTORATO DEL LAVORO), ricorrano particolari condizioni di rischio e di ubicazione, le aziende di cui al precedente punto 5.5, in luogo della cassetta di pronto soccorso, sono obbligate ad allestire la camera di medicazione.

Sono obbligate a tenere la camera di medicazione anche le aziende industriali che occupano più di 50 dipendenti soggetti all’obbligo delle visite mediche preventive e periodiche a norma dell’articolo 40 del presente decreto.

Nelle aziende di cui ai punti 5.5. e 5.6., un infermiere od, in difetto, una persona pratica dei servizi di infermeria, deve essere incaricato di curare la buona conservazione dei locali, degli arredi e dei materiali destinati al pronto soccorso.

5.6. Camera di medicazione.

5.6.1. Sono obbligate a tenere la camera di medicazione le aziende industriali che occupano più di 5 dipendenti quando siano ubicate lontano dai posti pubblici permanenti di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento.

5.6.2. Quando, a giudizio dell’organo di vigilanza, ricorrano particolari condizioni di rischio e di ubicazione, le aziende di cui al precedente punto 5.5, in luogo della cassetta di pronto soccorso, sono obbligate ad allestire la camera di medicazione.

5.6.3. Sono obbligate a tenere la camera di medicazione anche le aziende industriali che occupano più di 50 dipendenti soggetti all’obbligo delle visite mediche preventive e periodiche a norma dell’articolo 40 del presente decreto.

5.6.4. La camera di medicazione, oltre a contenere i presidi sanitari previsti al punto 5.1., deve essere convenientemente aerata ed illuminata, riscaldata nella stagione fredda e fornita di un lettino con cuscino e due coperte di lana; di acqua per bere e per lavarsi; di sapone e asciugamani.

5.7.1. Nei complessi industriali, ove la distanza dei vari reparti di lavoro dal posto di pronto soccorso della azienda è tale da non garantire la necessaria tempestività delle cure, l’organo di vigilanza può prescrivere che l’azienda, oltre a disporre del posto centrale di pronto soccorso, provveda ad istituirne altri localizzati nei reparti più lontani o di più difficile accesso.

5.7.2. Detti posti di soccorso, quando le lavorazioni non presentino particolari rischi, devono essere dotati del pacchetto di medicazione. L’organo di vigilanza, in relazione al numero degli operai occupati nel reparto ed alla lontananza di questo dal posto di pronto soccorso, può prescrivere che sia tenuta, in luogo del pacchetto di medicazione, la cassetta del pronto soccorso.

5.7.3. Quando le lavorazioni eseguite nei vari reparti presentino rischi specifici, l’organo di vigilanza può altresì prescrivere che vi siano sul posto i presidi e le apparecchiature di pronto soccorso ritenuti necessari in relazione alla natura e alla pericolosità delle lavorazioni.

5.8. Personale sanitario.

5.8.1. Nelle aziende ove i lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria deve essere affisso in luogo ben visibile un cartello indicante il nome, il cognome e il domicilio od il recapito del medico a cui si può ricorrere ed eventualmente il numero del suo telefono, oppure il posto di soccorso pubblico più vicino all’azienda.

5.8.2. Nelle aziende di cui ai punti 5.5. e 5.6., un infermiere od, in difetto, una persona pratica dei servizi di infermeria (su questo punto si sono molti dubbi, infatti se non si è Infermiere si fa abuso di professione – nda), deve essere incaricato di curare la buona conservazione dei locali, degli arredi e dei materiali destinati al pronto soccorso.

Spero di essere stato esauriente. Continui a seguirci.

Angelo Riky Del Vecchio, direttore quotidiano sanitario nazionale AssoCareNews.it

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