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Infermieri e prelievo coatto dopo incidenti stradali: ecco posizione Fnopi.

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Prelievi coatti nei reati stradali: l’infermiere lo esegue perché considerato in questo caso “ausiliario giudiziario”.

In una circolare FNOPI agli Ordini le procedure da seguire relative al comportamento del personale infermieristico in caso di prelievo coatto secondo il nuovo codice della strada che agli articoli 186 e 187 prevede espressamente il divieto di guida in stato di ebbrezza e di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

Quattro procedure in caso di reati stradali che interessano gli infermieri:

• l’ufficiale di polizia giudiziaria, acquisito l’ordine del magistrato (anche telefonicamente) dovrà procedere all’accompagnamento presso la struttura sanitaria del soggetto per sottoporlo al richiesto prelievo ematico;

• tutte le attività materiali necessarie per attuare il prelievo coattivo dovranno essere eseguite riportando nella relativa presa in carico sottoscritta dal medico responsabile della struttura la richiesta della PG;

• il personale sanitario individuato agirà quale ausiliario di polizia giudiziaria ai sensi dell’art, 348 del cpp ( comma 4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera) procederà al prelievo;

• la polizia giudiziaria dovrà redigere apposito verbale controfirmato dal medico responsabile con specifica indicazione del trattamento eseguito.

Sono quelle relative al comportamento del personale infermieristico da tenere in caso di prelievo coatto secondo Il nuovo codice della strada (DLgs 30-04-1992, n. 285) che agli articoli 186 e 187 prevede espressamente il divieto di guida in stato di ebbrezza (art. 186) e di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti ( art. 187) che la Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI) ha trasmesso a tutti gli Ordini come circolare esplicativa dopo aver ricevuto quesiti nel merito.

Secondo la FNOPI, nel caso di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti per la determinazione del tasso alcolemico o della previa assunzione di sostanze stupefacenti, la modalità di accertamento del reato di omicidio stradale o di lesioni stradali, aggravati dall’uso di sostanze alcoliche o stupefacenti, richiede in entrambi i casi l’acquisizione di campioni biologici da parte dell’indagato, preferibilmente ematici.

Mentre per l’accertamento dello stato di alterazione da assunzione di stupefacenti può essere sufficiente l’acquisizione della saliva del conducente, per l’accertamento dello stato di ebbrezza, non potendosi eseguire coattivamente il prelievo dell’aria alveolare del conducente, occorre necessariamente procedere mediante analisi di campione ematico.

Il prelievo di campioni biologici per l’accertamento del reato può essere eseguito da parte di strutture sanitarie di base, accreditate, o comunque equiparate, solo nel caso in cui il conducente sia coinvolto in un sinistro stradale e sia sottoposto a cure mediche (art. 186, co. 5).

Tra l’altro, se il conducente coinvolto in un sinistro è stato trasportato presso un presidio ospedaliero e, per motivi diagnostici o terapeutici, sottoposto a prelievi di liquidi biologici, compresi prelievi ematici, questi potranno comunque essere acquisiti anche per l’indagine, trattandosi di campioni prelevati al di fuori del procedimento penale, non sottoposti alle garanzie e regole di utilizzabilità previste, e non ponendo quindi il problema della possibile restrizione della libertà personale connessa al prelievo (trattandosi di materiale ormai staccato dal corpo della persona): in questi casi appare del tutto irrilevante l’assenza del consenso del diretto interessato.

Il prelievo coatto è previsto ai sensi del Nuovo Codice della Strada Dlgs n.285/92 artt. 186, 187 (divieto di guida in stato di ebrezza e con uso di sostanze stupefacenti) e successiva L. n.41/2016 che introduce art.589 bis c.p. eart.590 bis c.p.. L’Autorità Giudiziari per accertare lo stato di alterazione alla guida conseguente all’abuso di alcool o stupefacenti, dovrà necessariamente sottoporre il conducente, ad obbligo di analisi ematica.

Il GIP autorizza anche oralmente in via d’urgenza l’ingiunzione al Prelievo Coatto, che poi convaliderà formalmente nelle successive 48 ore. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all’accompagnamento dell’interessato presso il più vicino presidio ospedaliero, al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all’esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. In queste sedi i sanitari, medici o infermieri saranno delegati ad eseguire le prestazioni richieste.

Il personale sanitario individuato per l’esecuzione del prelievo coattivo, agirà, spiega la circolare, quale ausiliario di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 348 del c.p.p. comma 4:” La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera”.

QUI IL TESTO DELLA CIRCOLARE

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