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Infermiere: Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio?

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Il Professionista Infermiere è un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio? E qual è la differenza tra i due?

Tra i molteplici dibattiti che spesso sono affrontati riguardo al riconoscimento delle
responsabilità dei professionisti infermieri, può capitare di trovarsi di fronte ad un
dilemma di carattere giuridico, che a prima vista sembra formale e di poca importanza, ma, come vedremo in seguito, è una differenza che deve essere conosciuta e ben capita sia dagli infermieri a propria tutela e interesse, che dai collaboratori di altre professioni, ed
infine dall’utenza stessa.

Il codice penale all’art. 357 recita: “Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

È invece spiegata nell’art. 358 la figura dell’incaricato di pubblico servizio: “Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni
di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

In parole semplici, la differenza sostanziale tra il pubblico ufficiale e l’incaricato di
pubblico servizio sta nel potere certificativo del primo.

Per quanto riguarda gli infermieri nello specifico, fino al 1999, e precisamente prima della promulgazione della legge quarantadue (42/99), essi erano considerati solo “Incaricati di pubblico servizio”, in quanto, essendo professione ausiliaria, non avevano potere certificativo. L’evoluzione professionale e normativa oramai inarrestabile , avendo portato
l’attribuzione di professione intellettuale e autonoma, e soprattutto di garanzia verso il ricevente della prestazione, ci ha dato anche il potere certificativo e quindi, l’ònore e l’onore di essere considerati Pubblici Ufficiali.

A tal proposito, proprio come i medici, o altri professionisti pubblici già noti come
Pubblici ufficiali, a seconda delle attività svolte, gli infermieri possono essere considerati alternativamente sia Incaricati di Pubblico Servizio, che Pubblici Ufficiali.
A titolo meramente semplificativo, un infermiere di reparto, intento a compiere assistenza di base a pazienti o educazione al soddisfacimento dei bisogni, o anche un medico di guardia non intento ad erogare assistenza è riconosciuto come Incaricato di Pubblico Servizio. Un Dispatcher di centrale, un infermiere di Triage nello svolgimento delle sue funzioni, un infermiere che compila e firma il diario assistenziale, un medico che prescrive delle terapie o esami strumentali, solo in quel preciso istante riveste il ruolo di
Pubblico Ufficiale.

Quando si annotano le prestazioni effettuate in ambulanza, l’attivazione di mezzi di soccorso o quando si assegna un codice dispatch si certifica l’assistenza sanitaria erogata e quindi significa esercitare una funzione notarile che attesta quanto svolto durante la propria attività con una valenza probatoria privilegiata rispetto ad altri mezzi di
accertamento della verità. Ciò significa, che in caso di dibattimento giudiziale, quanto dichiarato e scritto dall’infermiere ha lo stesso valore di quanto scritto e dichiarato sul diario clinico medico, e, a meno di condanna per “falso in atto pubblico”, corrisponde al VERO. Appare scontato che rispetto a “dichiarazioni verbali” di un assistito o anche di
un pubblico ufficiale, la certificazione infermieristica assume carattere privilegiato per accertamento di una verità.

Essere pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, non porta sostanzialmente differenze per quanto riguarda la tutela giuridica che è riconosciuta. Infatti, i reati contro i
PU o IPS assumono un’autonoma rilevanza penale. Ci si riferisce, ad esempio, ai reati di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale di cui all’articolo 336 c.p. e di resistenza a un pubblico ufficiale di cui all’articolo 337 c.p. Il primo, infatti, punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque usa violenza a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell’ufficio o del servizio e con la reclusione fino a tre anni chi commette
il fatto per costringere uno dei predetti soggetti a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di esso.

L’articolo 337 del codice penale, invece, punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza.

In conclusione, non tanto è importante sapere come gli infermieri debbano essere definiti, perché in base al momento e alla situazione abbiamo visto che possono essere, sia pubblici ufficiali sia incaricati di pubblico servizio, è invece di vitale importanza avere chiaro il ruolo di pubblica utilità ed avere la coscienza del fatto che l’infermiere, nello svolgimento delle sue funzioni, opera in nome e per conto dello stato italiano e, non ultimo, di tutta la professione che in quel momento sta rappresentando.

Dott. Massimo Pigliacampo
Gruppo di lavoro Consulenza medico legale SIIET – Coordinatore consulenze legali OPI Macerata

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