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Infermiere licenziato: non inviò certificato di malattia e non si giustificò con l’azienda.

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? ? Un Infermiere è stato licenziato in provincia di Milano per non aver inviato certificato di malattia all’azienda. Aveva l’obbligo di rivolgersi al suo medico e questi di inviare certificazione telematica all’INPS.

Un Infermiere operante nell’hinterland milanese è stato licenziato e per giusta causa dalla sua azienda per non aver presentato certificato di malattia. Non si era presentato al lavoro e aveva comunicato via telefono di essere indisposto e quindi ammalato. L’azienda e l’INPS, però, non hanno mai ricevuto il certificato di malattia. Lui aveva l’obbligo di produrlo attraverso il proprio medico curante o quello della continuità assistenziale (o Pronto Soccorso).

Quando è stato chiamato dalla sua casa di riposo a giustificare la sua assenza l’uomo ha chiesto di interloquire con essa verbalmente, però non ha saputo o potuto produrre alcuna certificazione medica che attestasse la sua assenza. A 31 anni è stato così rispedito a casa e licenziato in tronco.

Quali erano i suoi obblighi e quali i suoi diritti? Continuate a leggere il presente articolo.

Spieghiamo quanto accaduto attraverso un servizio pubblicato sul portale Laleggepertutti.it.

Quando sopraggiunge una malattia che gli impedisce di recarsi regolarmente al lavoro, il lavoratore deve farsi carico di una serie di doveri sia verso l’azienda sia verso l’INPS.

La legge tutela il diritto del lavoratore colpito da una malattia a non recarsi al lavoro e a restare al riposo fino al completo recupero delle proprie energie psico-fisiche. Nello stesso tempo, il diritto del dipendente di assentarsi, in quanto malato, non deve creare un danno eccessivo all’organizzazione aziendale del datore di lavoro che ha diritto di sapere per tempo che il lavoratore sarà assente così da prendere le conseguenti decisioni organizzative.

Per questo in caso di ritardo invio certificato malattia INPS possono scattare delle spiacevoli conseguenze per il dipendente sia nei suoi rapporti con il datore di lavoro sia con l’Istituto previdenziale, che è chiamato ad erogare l’indennità economica di malattia ai lavoratori.

Il primo obbligo del dipendente malato è, infatti, farsi attestare la malattia dal proprio medico curante e trasmettere questa certificazione al datore di lavoro e all’Inps.

La legge tutela il diritto alla salute [1] dei lavoratori dipendenti riconoscendo loro il diritto di restare a casa se sono colpiti da un morbo che crea un’impossibilità temporanea allo svolgimento delle mansioni per le quali sono stati assunti.

Ricordiamo, infatti, che il principale dovere del lavoratore che ha firmato un contratto di lavoro è quello di recarsi regolarmente al lavoro, nell’orario di lavoro stabilito dal contratto e di svolgere le prestazioni lavorative che gli sono state assegnate dall’azienda.

Questo obbligo resta congelato quando, per una causa a lui non imputabile come il sopraggiungere di una malattia, il dipendente non può oggettivamente lavorare.

In questo caso, dunque, la legge riconosce al lavoratore una serie di diritti, legati allo stato morboso che lo ha colpito, tra i quali:

  • assenza giustificata: il dipendente malato può assentarsi dal lavoro in modo giustificato, senza andare incontro a sanzioni disciplinari o altre conseguenze negative per la sua assenza;
  • indennità di malattia: il dipendente malato, teoricamente, non avrebbe diritto a percepire lo stipendio visto che non sta erogando all’azienda alcuna prestazione di lavoro. Tuttavia, per evitare che il dipendente malato si ritrovi anche senza reddito, la legge prevede che l’Inps eroghi ai lavoratori in malattia l’indennità di malattia Inps che spetta a partire dal 4° giorno di malattia e per un periodo massimo di 180 giorni nell’anno solare. Inoltre, i contratti collettivi nazionali di lavoro hanno, generalmente, previsto che anche il datore di lavoro debba farsi carico di erogare al dipendente una somma di denaro che vada ad integrare il trattamento economico di malattia a carico dell’Inps;
  • divieto di licenziamento del dipendente in malattia: la legge [2] prevede che il lavoratore in malattia non possa essere licenziato (salvo il caso del licenziamento per giusta causa) per tutto il periodo coperto da certificazione medica di malattia fino ad un numero massimo di giorni (detto periodo di comporto) che viene indicato nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro.

Oltre a tutta questa serie di diritti, il dipendente in malattia ha, però, anche dei doveri da rispettare. Il fatto che egli possa assentarsi dal lavoro, infatti, non giustifica comportamenti che possano ledere eccessivamente l’interesse aziendale e creare disagi organizzativi ulteriori a quelli creati già dalla sua assenza.

Per questo i principali doveri del dipendente in malattia sono:

  • comunicazione dell’assenza al datore di lavoro: il dipendente, non appena avverte di essere colpito da una malattia che non gli permetterà di recarsi regolarmente al lavoro, deve avvertire tempestivamente l’azienda;
  • certificazione medica di malattia: il dipendente deve immediatamente recarsi dal proprio medico curante per farsi certificare lo stato di malattia. Ai fini di legge, infatti, per far scattare i diritti e le tutele previste per i lavoratori malati, non basta di certo la dichiarazione del dipendente che afferma di essere malato ma è necessario che lo stato morboso sia certificato dal medico curante con una apposita attestazione medica di malattia che deve contenere tutte le informazioni richieste dalla legge. Se la malattia lo costringe al letto, il dipendente può chiedere la visita domiciliare di malattia;
  • inoltro del certificato medico di malattia o semplicemente del codice puc che identifica il certificato telematico di malattia al datore di lavoro e all’Inps;
  • rispetto delle fasce di reperibilità: all’interno del certificato medico di malattia il dipendente deve inserire l’indirizzo di domicilio presso cui ricevere eventuali visite mediche di controllo che possono essere disposte dall’Inps, d’ufficio, oppure richieste dal datore di lavoro del dipendente malato. Durante le fasce di reperibilità il dipendente deve farsi trovare a casa altrimenti, in caso di visita degli ispettori, rischia sia penalizzazioni economiche da parte dell’Inps che conseguenze disciplinari da parte del datore di lavoro. Ricordiamo che i lavoratori del settore privato devono farsi trovare a casa dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. I lavoratori pubblici, al contrario, possono ricevere le visite di controllo dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18;
  • agevolare il rientro al lavoro: il dipendente in malattia deve adoperarsi affinchè la sua assenza dal lavoro duri il meno possibile e la malattia si guarisca nel minore tempo possibile.

Cosa succede se invio in ritardo il certificato di malattia INPS?

Prima di chiederci cosa succede se il lavoratore invia il certificato di malattia in ritardo, occorre premettere che dal 2010 è stato introdotto nel nostro ordinamento il certificato telematico di malattia che ha spazzato via il vecchio certificato di malattia cartaceo.

In sostanza, il dipendente va dal medico curante e gli espone i sintomi della sua malattia richiedendo il certificato medico che lo autorizzi a non recarsi al lavoro. Il medico curante visita il paziente e, fatta la diagnosi, elabora un certificato telematico di malattia direttamente online, usando le proprie credenziali personali di indentificazione.

Il certificato telematico, che indica la diagnosi, la prognosi (ossia il numero di giorno di riposo prescritti) ed altri dati obbligatori per legge, viene inviato direttamente online all’Inps che lo riceve in tempo reale.

Attraverso l’incrocio dei dati presenti nelle proprie banche dati, l’Inps mette a disposizione del datore di lavoro del dipendente malato il codice puc del certificato telematico di malattia che permette all’azienda di scaricare il documento direttamente online, nell’apposita sezione del sito dell’Inps.

Come abbiamo detto, il dipendente deve farsi certificare la malattia immediatamente dal medico o, se non riesce ad andare di persona, richiedere la visita domiciliare.

Ai fini di legge, infatti, lo stato di malattia sussiste solo se sorretto da apposita certificazione medica.

La legge, infatti, considera che la malattia del lavoratore ha inizio nel giorno in cui il medico rilascia il certificato telematico di malattia. Ne consegue che se il dipendente non è puntuale e si fa certificare la malattia solo dopo uno o più giorni di assenza dal lavoro, i giorni precedenti al certificato telematico di malattia e non coperti non sono considerati giustificati nè verso l’Inps nè verso il datore di lavoro.

Il medico curante, infatti, non può mai retrodatare il certificato telematico di malattia (salvo il caso di certificato emesso a seguito di visita domiciliare che può essere retrodatato, al massimo, di un giorno).

Se ti rechi dal medico il 10 luglio, il professionista deve scrivere che la malattia è iniziata il 10 luglio e non può indicare come data di inizio della malattia il 7 luglio.

Se tu, però, ti sei assentato dal lavoro per malattia già dal 7 luglio e ottieni il certificato solo il 10 luglio hai un problema: i giorni 7, 8 e 9 lugio sono assenze ingiustificate, non coperte da alcuna certificazione medica di malattia.

Ritardo invio certificato malattia INPS, ecco cosa si rischia.

Le conseguenze di un ritardo nell’invio del certificato di malattia sono molte. Da un lato il problema si pone nei confronti del datore di lavoro. Nell’esempio che abbiamo fatto, il dipendente si è assentato dal lavoro per malattia a partire dal 7 luglio ma ha ottenuto il certificato medico di malattia solo il successivo 10 luglio.

In un caso come questo, il datore di lavoro può considerare le giornate del 7, 8 e 9 luglio come assenze ingiustificate, non coperte da alcuna certificazione medica di malattia.

L’azienda può dunque considerare tali assenze non giustificate un grave inadempimento del dipendente che non ha rispettato l’obbigo posto a suo carico di farsi certificare la malattia e comunicarla per tempo all’azienda.

Il datore di lavoro può dunque avviare un procedimento disciplinare [3] a carico del dipendente che si svolgerà nelle seguenti fasi:

  • l’azienda invia al dipendente una lettera di contestazione disciplinare nella quale confuta il fatto che il dipendente, nelle giornate del 7, 8 e 9 luglio, è stato assente ingiustificato;
  • il dipendente ha 5 giorni di tempo da quando riceve la contestazione disciplinare per inviare all’azienda le proprie giustificazioni scritte o per chiedere di essere audito oralmente;
  • ricevute le riflessioni scritte o ascoltato direttamente il dipendente, l’azienda può quindi decidere di chiudere il caso oppure procedere con l’inflizione di una sanzione disciplinare che deve essere proporzionata alla gravità dell’inadempimento posto in essere.

Occorre ricordare che, in base alla maggior parte dei Ccnl, l’assenza ingiustificata del dipendente per 3 o più giorni può portare al licenziamento per giusta causa del dipendente.

Nei casi meno gravi, ad esempio nel caso in cui i giorni di assenza non coperti da certificazione medica fossero di meno, il dipendente potrebbe ricevere una punizione meno grave del licenziamento come, ad esempio, una multa o una sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.

Dall’altro lato, il fatto che le giornate del 7, 8 e 9 luglio non sono coperte dal certificato medico crea problemi anche con l’Inps. L’Istituto, infatti, eroga l’indennità di malattia a partire dal 4° giorno successivo alla data di inizio della malattia. In questo caso l’Inps considera come data di inizio del morbo non il 7 luglio (non essendoci certificazione che attesta la malattia) ma il 10 luglio, data di emissione del certificato.

Ne consegue che il dipendente perderà dei soldi poichè prenderà l’indennità di malattia Inps solo a partire dal 13 luglio.

Note:

  1. Art. 32, Cost.
  2. Art. 2110, c.c.
  3. Art. 7, L. n. 300/1970
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