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martedì, Aprile 23, 2024
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Illegittima stabilizzazione di Infermieri, OSS e Professioni Sanitarie interinali. Sentenza della Corte Costituzionale.

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E’ illegittima la stabilizzazione di Infermieri, OSS e Professioni Sanitarie interinali. Sentenza della Corte Costituzionale.

Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 99/2023 i giudici hanno dichiarato illegittime le norme della Regione Molise che permettevano la stabilizzazione di personale interinale, assunto quindi mediante contratti a somministrazione. Incavolati neri Infermieri, Infermieri Pediatrici, Ostetriche/i, Professioni Sanitarie e Operatori Socio Sanitari che speravano in un posto fisso.

“Anche noi abbiamo servito il servizio pubblico e difeso gli Italiani durante la Pandemia Covid, e ora siamo trattati come reietti” – si sfoga così una Infermiera straniera in Italia che aveva prestato opera lavorativa nel SSN mediante una nota Cooperativa.

Dalla lettura della sentenza emerge che la Consulta ha preso in esame una Legge Regionale approvata dal Molise, stoppata per aver interpretato in modo non corretto il concetto di stabilizzazione del personale, estendendolo anche al personale assunto con contratto di somministrazione. E’ quanto riferiscono i colleghi di Lentepubblica.it.

La Corte ha dichiarato illegittimo l’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017, affrontando una questione di legittimità costituzionale. La Corte aveva già chiarito in precedenza che i lavoratori impiegati tramite contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni sono esclusi dalle procedure di “stabilizzazione”.

Secondo i giudici, la disposizione che richiede l’instaurazione di un rapporto di lavoro a seguito di un concorso pubblico, prevista per i contratti a termine, non può essere estesa anche ai contratti di somministrazione a tempo determinato. Quest’ultimo tipo di contratto non comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro diretto tra il lavoratore somministrato e l’ente utilizzatore.

In conclusione, l’articolo 1 della legge regionale del Molise n. 13 del 2022 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo per i seguenti motivi:

Prevede che la procedura di stabilizzazione ivi delineata possa avvenire «anche in deroga», anziché «in coerenza» con il piano triennale di fabbisogno del personale; nella parte in cui consente la stabilizzazione di personale «contrattualizzato a qualunque titolo», anziché reclutato «con contratti a tempo determinato»; nella parte in cui consente la stabilizzazione di personale diverso da quello sanitario e socio-sanitario, e quindi limitatamente alle parole «tecnico ed amministrativo»; e, infine, nella parte in cui prevede che i diciotto mesi di servizio debbano essere maturati alla data del 31 dicembre 2022, anziché nel diverso termine previsto dalla normativa statale vigente ratione temporis.

Stabilizzazione personale somministrato: divieto della Corte Costituzionale.

La Corte, nel decidere una questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017, ha già avuto modo di chiarire che dalle procedure di “stabilizzazione”  sono esclusi i lavoratori utilizzati mediante contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni.

Secondo i giudici la prescrizione dell’instaurazione di un rapporto di lavoro a seguito di concorso pubblico, prevista con riferimento alla fattispecie del contratto a termine, non è ipotizzabile anche per la parallela fattispecie del contratto di somministrazione a tempo determinato, poiché quest’ultimo non comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro diretto tra lavoratore somministrato ed ente utilizzatore.

In concousione, l’art. 1 della legge regionale del Molise n. 13 del 2022 è costituzionalmente illegittimo:

  • nella parte in cui prevede di avviare le procedure selettive riservate, «in deroga», anziché «in coerenza» con il piano triennale di fabbisogno del personale;
  • nella parte in cui consente la stabilizzazione di personale diverso da quello sanitario e socio-sanitario, quindi limitatamente alle parole «tecnico e amministrativo»;
  • infine, nella parte in cui prevede che i diciotto mesi di servizio debbano essere maturati alla data del 31 dicembre 2022, anziché nel diverso termine previsto dalla normativa statale vigente.

Ecco il testo completo della Sentenza della Corte Costituzionale:

Potete consultare qui di seguito il documento completo.

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