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Il 2020 sarà l’anno della chiamata al voto per gli Infermieri. Si rinnovano Ordini, nascono Commissioni d’Albo.

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L’anno 2020 sarà quello della chiamata al voto per i 445.000 Infermieri e Infermieri Pediatrici che dovranno rinnovare le cariche presso i rispettivi Enti Ordinistici. Nasceranno le Commissioni d’Albo e saranno modificati radicalmente i Collegi dei Revisori dei Conti.

Infermieri e Infermieri Pediatrici saranno chiamati nel 2020 a rinnovare le cariche gestionali presso gli Ordini delle Professioni Infermieristiche (OPI). Ciò a livello provinciale o in alcuni casi, come quello di Firenze-Pistoia o di Milano-Monza-Lodi-Brianza, interprovinciale. 445.000 professionisti sanitari saranno convocati dagli OPI di appartenenza per eleggere il primo vero presidente del loro Ordine e il Consiglio. Inoltre dovranno indicare i membri delle Commissioni d’Albo e del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti. Nel contempo nasceranno le Commissioni Disciplinari, che dovranno vigilare sul rispetto del Codice Deontologico dell’Infermiere.

Codice Deontologico Infermieri 2019: testo, articoli e capi

Mancano pochi mesi alle elezioni, non ci sarà il voto elettronico.

Tutto ciò senza l’avallo del voto elettronico, tanto decantato, ma impossibile da realizzare nel corso dei pochi mesi che mancano alle elezioni. A quanto pare si dovrà votare nell’ultimo trimestre dell’anno. Non si voterà a Parma, dove è stato eletto qualche settimana fa il nuovo direttivo, che resterà in carica fino alle prossime elezioni.

Marina Iemmi nuovo Presidente dell’Ordine degli Infermieri di Parma.

Gli OPI più grandi segneranno anche il passo per il rinnovo delle cariche presso la FNOPI.

A fare la voce grossa saranno ancora una volta gli OPI più corposi: Roma, Napoli, Milano-Monza-Lodi-Brianza, Palermo, Genova, Firenze-Pistoia, Bologna, Bari, Foggia, Cagliari, Pescara, Ancora, Padova ed altri. Non se ne resteranno a guardare i cosiddetti OPI minori, che cercheranno di coalizzarsi per contare e tanto al prossimo Congresso per il rinnovo delle cariche di vertice presso la Federazione Nazionale Ordini Professioni Sanitarie (FNOPI), previsto i primi mesi del 2021.

Solitamente va al voto il 7-13% degli Iscritti.

Basandosi sulle ultime elezioni negli ex-Collegi IPASVI e su quelle recenti presso l’OPI di Parma è chiaro che il popolo degli Infermieri e degli Infermieri Pediatrici non partecipa in massa alle attività elettorali. Da un nostro calcolo risulta che si recano alle urne dal 7 al 13% degli elettori, con punte più alte là dove i gruppi contrapposti sono più numerosi o più organizzati.

Da un nostro sondaggio risulta poi che i presidenti uscenti non godano molto della fiducia dei loro iscritti. Circa il 60% di loro non li rivoterebbe (leggi servizio qui in basso).

Ordini Professioni Infermieristiche: manca meno di un anno alle elezioni. Sondaggio AssoCareNews.it.

Anche se dicono di no i sindacati (tutti) la fanno da padroni alle elezioni OPI.

Vi diranno che non è vero, ma i sindacati di categoria, quelli generalisti o prettamente infermieristici, quasi sempre determinano la vittoria o la sconfitta di una lista rispetto ad un’altra. Tutti i candidati, o quasi tutti, sono sindacalizzati e chi dice che non è vero sa bene di mentire.

La novità: si vota la lista in testa.

Come una comune elezione anche per il rinnovo degli OPI si potrà votare la lista barrando con una croce sul relativo simbolo (o si potrà scegliere di specificare lo specifico o gli specifici candidati).

Cosa dice la Legge 3/2018 relativamente alle elezioni OPI.

La Legge 3/2018, così come ricorda il Ministero della Salute, prevede il cosiddetto “Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie“, tra cui quella Infermieristica.

(…) Nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Qualora il numero dei professionisti residenti nella circoscrizione geografica sia esiguo in relazione al numero degli iscritti a livello nazionale ovvero sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministero della salute, d’intesa con le rispettive Federazioni nazionali e sentiti gli Ordini interessati, puo’ disporre che un Ordine abbia per competenza territoriale due o piu’ circoscrizioni geografiche confinanti ovvero una o piu’ regioni.

Per l’esercizio di funzioni di particolare rilevanza, il Ministero della salute, d’intesa con le rispettive Federazioni nazionali e sentiti gli Ordini interessati, puo’ disporre il ricorso a forme di avvalimento o di associazione tra i medesimi.

Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali:

  • sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale;
  • sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute; sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica;
  • promuovono e assicurano l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilita’ delle professioni e dell’esercizio professionale, la qualita’ tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell’esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva; essi non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale;
  • verificano il possesso dei titoli abilitanti all’esercizio professionale e curano la tenuta, anche informatizzata, e la pubblicita’, anche telematica, degli albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi;
  • assicurano un adeguato sistema di informazione sull’attivita’ svolta, per garantire accessibilita’ e trasparenza alla loro azione, in coerenza con i principi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
  • partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attivita’ formative e all’esame di abilitazione all’esercizio professionale;
  • rendono il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell’esame di abilitazione all’esercizio professionale, fermi restando gli altri casi, previsti dalle norme vigenti, di parere obbligatorio degli Ordini per l’adozione di disposizioni regolamentari;
  • concorrono con le autorita’ locali e centrali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che possano interessare l’Ordine e contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attivita’ formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all’estero;
  • separano, nell’esercizio della funzione disciplinare, a garanzia del diritto di difesa, dell’autonomia e della terzieta’ del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante. A tal fine, in ogni regione sono costituiti uffici istruttori di albo, composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari di albo della corrispettiva professione, garantendo la rappresentanza di tutti gli Ordini, e un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute. Gli uffici istruttori, sulla base di esposti o su richiesta del presidente della competente commissione disciplinare o d’ufficio, compiono gli atti preordinati all’instaurazione del procedimento disciplinare, sottoponendo all’organo giudicante la documentazione acquisita e le motivazioni per il proscioglimento o per l’apertura del procedimento disciplinare, formulando in questo caso il profilo di addebito. I componenti degli uffici istruttori non possono partecipare ai procedimenti relativi agli iscritti al proprio albo di appartenenza;
  • vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attivita’ professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarieta’ della condotta, alla gravita’ e alla reiterazione dell’illecito, tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro.

Sono organi degli Ordini delle professioni sanitarie e degli OPI:

  1. il presidente;
  2. il Consiglio direttivo;
  3. la commissione di albo, per gli Ordini comprendenti piu’ professioni;
  4. il collegio dei revisori.

Ciascun Ordine, favorendo l’equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, secondo modalita’ stabilite con successivi regolamenti, elegge in assemblea, fra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto:

  1. il Consiglio direttivo, che, fatto salvo quanto previsto per la professione odontoiatrica dall’articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, e’ costituito da sette componenti se gli iscritti all’albo non superano il numero di cinquecento, da nove componenti se gli iscritti all’albo superano i cinquecento ma non i millecinquecento e da quindici componenti se gli iscritti all’albo superano i millecinquecento; con decreto del Ministro della salute e’ determinata la composizione del Consiglio direttivo dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonche’ la composizione del Consiglio direttivo dell’Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un’adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte;
  2. la commissione di albo, che, per la professione odontoiatrica, e’ costituita da cinque componenti del medesimo albo se gli iscritti non superano i millecinquecento, da sette componenti se gli iscritti superano i millecinquecento ma sono inferiori a tremila e da nove componenti se gli iscritti superano i tremila e, per la professione medica, e’ costituita dalla componente medica del Consiglio direttivo; con decreto del Ministro della salute e’ determinata la composizione delle commissioni di albo all’interno dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonche’ la composizione delle commissioni di albo all’interno dell’Ordine delle professioni infermieristiche.

I revisori dei conti.

Il collegio dei revisori e’ composto da un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi. Nel caso di Ordini con piu’ albi, fermo restando il numero dei componenti, e’ rimessa allo statuto l’individuazione di misure atte a garantire la rappresentanza delle diverse professioni.

Validità e durata delle elezioni.

La votazione per l’elezione del Consiglio direttivo e della commissione di albo e’ valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti o in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purche’ non inferiore a un quinto degli iscritti. A partire dalla terza convocazione la votazione e’ valida qualunque sia il numero dei votanti.

Le votazioni durano da un minimo di due a un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in piu’ sedi, con forme e modalita’ che ne garantiscano la piena accessibilita’ in ragione del numero degli iscritti, dell’ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l’Ordine abbia un numero di iscritti superiore a cinquemila, la durata delle votazioni non puo’ essere inferiore a tre giorni. I risultati delle votazioni devono essere comunicati entro quindici giorni da ciascun Ordine alla rispettiva Federazione nazionale e al Ministero della salute. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le procedure per la composizione dei seggi elettorali in modo tale da garantire la terzieta’ di chi ne fa parte, le procedure per l’indizione delle elezioni, per la presentazione delle liste e per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio nonche’ le modalita’ di conservazione delle schede, prevedendo la possibilita’ per gli Ordini di stabilire che le votazioni abbiano luogo con modalita’ telematiche.

Avverso la validita’ delle operazioni elettorali e’ ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

I componenti del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni e l’assemblea per la loro elezione deve essere convocata nel terzo quadrimestre dell’anno in cui il Consiglio scade. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Ogni Consiglio direttivo elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Chi ha svolto tali incarichi puo’ essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta.

Il presidente ha la rappresentanza dell’Ordine, di cui convoca e presiede il Consiglio direttivo e le assemblee degli iscritti; il vice presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente.

In caso di piu’ albi nello stesso Ordine, con le modalita’ di cui al comma 8 ogni commissione di albo elegge e puo’ sfiduciare il presidente, il vice presidente e, per gli albi con un numero di iscritti superiore a mille, il segretario. Il presidente ha la rappresentanza dell’albo, di cui convoca e presiede la commissione.

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di necessita’ ed esercita le funzioni a lui delegate, comprese quelle inerenti alla segreteria della commissione in relazione agli albi con un numero di iscritti pari o inferiore a mille.

Di cosa si occupano il Consiglio Direttivo e la Commissione d’Albo?

La Legge 3/2018 è chiara. Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine spettano le seguenti attribuzioni:

  1. iscrivere i professionisti all’Ordine nel rispettivo albo, compilare e tenere gli albi dell’Ordine e pubblicarli all’inizio di ogni anno;
  2. vigilare sulla conservazione del decoro e dell’indipendenza dell’Ordine;
  3. designare i rappresentanti dell’Ordine presso commissioni, enti e organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
  4. promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti, anche in riferimento alla formazione universitaria finalizzata all’accesso alla professione;
  5. interporsi, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti, o fra un iscritto e persona o ente a favore dei quali questi abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all’esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di mancata conciliazione, dando il suo parere sulle controversie stesse;
  6. provvedere all’amministrazione dei beni spettanti all’Ordine e proporre all’approvazione dell’assemblea degli iscritti il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
  7. proporre all’approvazione dell’assemblea degli iscritti la tassa annuale, anche diversificata tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti, necessaria a coprire le spese di gestione, nonche’ la tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari.

Alle commissioni di albo spettano le seguenti attribuzioni:

  1. proporre al Consiglio direttivo l’iscrizione all’albo del professionista;
  2. assumere, nel rispetto dell’integrita’ funzionale dell’Ordine, la rappresentanza esponenziale della professione e, negli Ordini con piu’ albi, esercitare le attribuzioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, eccettuati i casi in cui le designazioni di cui alla suddetta lettera c) concernono uno o piu’ rappresentanti dell’intero Ordine;
  3. adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all’albo e a tutte le altre disposizioni di Ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;
  4. esercitare le funzioni gestionali comprese nell’ambito delle competenze proprie, come individuate dalla legge e dallo statuto;
  5. dare il proprio concorso alle autorita’ locali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione.

Per gli Ordini che comprendono un’unica professione le funzioni e i compiti della commissione di albo spettano al Consiglio direttivo.

Funzione e validità degli Albi professionali.

Ciascun Ordine ha uno o piu’ albi permanenti, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva professione, ed elenchi per categorie di professionisti laddove previsti da specifiche norme.

Per l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, e’ necessaria l’iscrizione al rispettivo albo.

Per l’iscrizione all’albo e’ necessario:

  • avere il pieno godimento dei diritti civili;
  • essere in possesso del prescritto titolo ed essere abilitati all’esercizio professionale in Italia;
  • avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione nella circoscrizione dell’Ordine.

A disposizione di tutti il portale Infermierinordine.it.

AssoCareNews.it mette a disposizione di tutti i movimenti politici e i gruppi professionali il portale www.infermierinordine.it, che servirà a pubblicizzare i programmi elettorali e le liste dei candidati.

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