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Ianzano e Biondi: “vi spieghiamo cosa sono le nuove molecole LAI e la gestione multidisciplinare dei pazienti psichiatrici”.

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Convegno a Foggia su “Evoluzione e Gestione Multidisciplinare della Persona Affetta da Problematiche Psichiatriche e le Nuove Molecole L.A.I.”. Lavori coordinati da Giulio Ianzano e Andrea Biondi.

Si è tenuto venerdi 20 maggio a Foggia nell’aula Turtur del Policlinico Riuniti il congresso dal titolo “Evoluzione e Gestione Multidisciplinare della Persona Affetta da Problematiche Psichiatriche e le Nuove Molecole L.A.I.”.

BROCHURE 20 MAGGIO

Il corso è stato strutturato in due sessioni, moderate entrambe dal Dott. Giulio Ianzano e il Dott Andrea Biondi , due componenti della Società Scientifica delle Scienze Infermieristiche della Salute Mentale (S.I.S.I.S.M.). Società ormai consolidata e onnipresente nei vari congressi della penisola sui temi della Salute Mentale.

Sono stati trattati diversi argomenti, con l’avvicendamento dei professionisti su citai, quali:

  • l’Aspetto Relazionale in Psichiatria;
  • la presa in carico e la psicoterapia;
  • i farmaci Antipsicotici Tipici e Atipici, la neuroinfiammazione: un potenziale bersaglio terapeutico della terapia LAI;
  • il case manager;
  • il modello assistenziale Primary Nursing;
  • le procedure per la somministrazione della terapia LAI;
  • il foglio Unico di Terapia.

Il dott. Giuseppe Pillo si è soffermato sul tema dell’inclusione sociale , spiegando il lavoro fatto sul territorio con La carta di sportiva… mente quale strumento di inclusione sociale.

Ianzano ha voluto soffermarsi sulle implicazioni di un’attività ad alto rischio di errore dal professionista sanitario relative al processo terapeutico.

Secondo il Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 “Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE “ il “medicinale” può essere definita anche è “ogni sostanza o associazione di sostanze che puo’ essere utilizzata sull’uomo o somministrata all’uomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un’azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica”.

Le responsabilità dei professionisti coinvolti nel processo terapeutico.

Al coordinatore infermieristico, è riconosciuta la responsabilità legata alla gestione dei farmaci nel processo di approvvigionamento, conservazione, controllo scadenze e gestione in toto.

L’articolo 443 del Codice Penale recita quanto segue “chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103”. E’ dunque deducibile la tendenza a non ritenere perfezionato il reato di cui all’articolo 443 c.p., legato tuttavia ad evidenti negligenze nella gestione dei farmaci.

La responsabilità dell’infermiere nella somministrazione del farmaco al paziente – La sentenza della Corte di Cassazione n. 20270 del 13.05.2019, infatti, in passato la figura dell’infermiere è stata sempre qualificata come subordinata ed ausiliaria del medico, dovendone seguire le direttive e ponendosi solo in funzione di esecutore con l’individuazione del mansionario D.P.R. 14 Marzo 1974 n. 225, norma questa superata in quanto abrogata con la Legge n. 42/1999. Le prime fonti normative volte ad affermare un’autonomia di ruolo in capo alla figura dell’infermiere sono state il D.M. 739/1994, la Legge n. 42/99  ma soprattutto la Legge 251/2000 (prevedendo l’esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione della professione di infermiere rispetto alle altre professioni sanitarie), infatti l’art.1 recita: ”Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza.” La Legge n. 251 del 2000 funge da criterio guida per poter ricavare le competenze infermieristiche rispetto a quelle degli altri professionisti sanitari ed a quelle dei medici.

Le innovazioni apportate dall’entrata in vigore della suddetta fonte normativa hanno comportato radicali cambiamenti soprattutto sul fronte della titolarità di un’autonoma posizione di garanzia in capo all’infermiere che ne fonda la responsabilità penale in diverse situazioni operative.

Attraverso queste disposizioni, in combinato con il Codice Deontologico, peraltro recentemente approvato il 13.04.2019 dal Consiglio Nazionale FNOPI, l’infermiere viene ritenuto titolare di un’autonoma posizione di garanzia qualora si trovi a gestire situazioni legate alla propria sfera di competenza.

Il D.M. 739/1994, in combinato con il Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche, stabilisce che l’infermiere partecipa ai bisogni della persona e garantisce la perfetta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche, agendo con prudenza, in base al proprio livello di competenza.

Il Ministero della Salute ha imposto alcune  raccomandazioni al fine di evitare errori nella somministrazione dei farmaci che sono l’utilizzo delle tecnologie informatizzate e la collaborazione e comunicazione tra operatori.

– RACCOMANDAZIONE n. 1 del marzo 2008 SUL CORRETTO UTILIZZO DELLE SOLUZIONI CONCENTRATE  DI CLORURO DI POTASSIO – KCL – ED ALTRE SOLUZIONI CONCENTRATE CONTENENTI POTASSIO
– RACCOMANDAZIONE N. 7 del marzo 2008 PER LA PREVENZIONE DELLA MORTE, COMA O GRAVE DANNO DERIVATI DA ERRORI IN TERAPIA FARMACOLOGICA
– RACCOMANDAZIONE N. 12 dell’agosto 2010 PER LA PREVENZIONE DEGLI ERRORI IN TERAPIA CON  FARMACI “LOOKALIKE/SOUND-ALIKE”
– RACCOMANZAZIONE N. 14 dell’ottobre 2012 RACCOMANDAZIONE PER LA PREVENZIONE DEGLI  ERRORI IN TERAPIA CON FARMACI ANTINEOPLASTICI
– RACCOMANDAZIONE N. 17 del dicembre 2014 PER LA RICONCILIAZIONE DELLA TERAPIA  FARMACOLOGICA

La responsabilità nel caso di somministrazione dei farmaci è quindi ripartita tra medico ed infermiere, dovendo entrambi assumere una posizione di garanzia con l’obbligo di vigilanza e controllo delle attività delegate.

La posizione di garanzia in capo all’infermiere fa sì che egli possa andare incontro a responsabilità penale sulla scorta dell’art. 40, comma 2 Cod. Pen. nel caso in cui sussista a suo carico l’obbligo giuridico di impedire l’evento ma non l’abbia fatto.

È importante, nello svolgimento delle attività di reparto, che l’infermiere non ometta di avvisare il medico in caso di aggravamento delle condizioni cliniche del paziente e soprattutto sia prudente nella somministrazione dei farmaci per non incorrere nella responsabilità ex art. 40 Cod. Pen..

La responsabilità penale si fonda sulla titolarità di autonome posizioni di garanzia, quella dell’infermiere, quella del medico e quella degli altri operatori sanitari, che impongono di andare a tutelare il fondamentale bene giuridico a cui sono preposti, la salute del paziente.

Laddove un’autonoma posizione di garanzia non abbia impedito l’evento, il nesso di causalità tra la condotta omissiva del titolare di una situazione di garanzia e l’evento stesso non viene meno per il mancato intervento da parte di un altro destinatario dell’obbligo di impedirlo, configurandosi un concorso di cause ex art. 41 del Codice Penale.

Nella somministrazione dei farmaci, l’infermiere non è un mero esecutore ma un collaboratore del medico prescrittore; in caso di dubbio circa l’operato del medico relativamente alla correttezza della prescrizione o relativamente a dubbi interpretativi, dovrà provvedere a segnalare tali perplessità per evitare di incorrere entrambi nelle responsabilità penali.

L’infermiere risponde, quindi, degli errori legati alla somministrazione dei farmaci e degli errori legati alla prescrizione medica che ha il dovere di rilevare e segnalare al medico prescrittore poiché incorrerebbe in responsabilità per concorso di cause (L. 251/ 2000).

La giurisprudenza di legittimità  lo ha confermato in moltissime pronunce; pertanto l’infermiere deve palesare eventuali dubbi sulla prescrizione al fine di emendare la stessa.

La Corte conferma, altresì, il dovere di collaborazione tra medico ed infermiere nelle rispettive sfere di competenza, ravvisando un dovere di somministrare i farmaci non in modo meccanicistico ma in forma di collaborazione con il personale medico.

Il rischio generato dalla condotta del medico, prescrivendo un farmaco sbagliato o farmaci incompatibili o con un dosaggio eccessivo, determinerà nell’evento due antecedenti causali:

  • l’errore del medico;
  • la mancata segnalazione da parte dell’infermiere.

Questo orientamento viene confermato dalla recentissima sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, n. 20270 del 13.05.2019, nella quale viene formulato l’atto di somministrazione del farmaco è un atto collaborativo con il personale medico e. La non segnalazione di anomalie o di incompatibilità tra farmaco e condizioni o tra la patologia ed il farmaco comportano una responsabilità dell’infermiere circa l’obbligo di cura, assistenza e protezione del paziente che viene prescritta dalle normative citate.

Relativamente alle responsabilità conseguenti all’apposizione della firma sul foglio di terapia da parte dell’infermiere, il D.M. 14 Settembre 1994, n. 739 fornisce le opportune risposte.
Detto decreto specifica, all’art.1, comma 3, che all’infermiere compete la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche. Da questa disposizione si ricava che l’infermiere si rende garante di tutte le procedure, dettate dalla migliore letteratura e manualistica professionale così come enucleato dalla giurisprudenza di legittimità.

Lo stesso principio è affermato dal “Manuale della Cartella Clinica” nel quale si ribadisce l’importanza che l’infermiere si renda garante anche nella tracciabilità documentale con l’apposizione della firma degli atti infermieristici di sua responsabilità.

Pur essendo unitario l’atto di somministrazione della terapia, è possibile, da un punto di vista giuridico, scomporlo in due distinti momenti: l’atto di prescrizione di competenza medica e l’atto di somministrazione di competenza infermieristica. Se questi due momenti vengono tenuti distinti, con la corretta apposizione della firma sia nell’atto di prescrizione che nell’atto di somministrazione, l’infermiere risponderà solo degli errori legati alla somministrazione. In caso contrario potranno essergli contestati atti che sono istituzionalmente di responsabilità medica. L’unica soluzione, in caso di dubbi, è fornita dalla collaborazione tra le due figure professionali, dal riferire al medico le perplessità o eventuali dubbi relativi a farmaco, patologia, dosaggio, ecc. prima di sottoscrivere il foglio di somministrazione. La comunicazione e lo scambio di informazioni tra professionisti sanitari sono essenziali per l’armonia del processo di cura.

In conclusione, in caso di prescrizione dubbia, illeggibile, incompleta, errata o insufficiente è dovere/OBBLIGO  dell’infermiere attivarsi interagendo col medico ed, eventualmente, integrare la prescrizione, nel caso sussistano protocolli in uso nell’unità operativa.

Ianzano e l’equipe infermieristica si sono associati allo slogan della FNOPI del 12 maggio 2022 relativa alla giornata internazionale dell’infermiere:

  • L’infermiere è relazione.
  • L’infermiere è futuro.
  • L’infermiere è vita.

RESPONSABILI SCIENTIFICI

Prof. Antonello Bellomo, Dott. Giulio Ianzano, Dott. Andrea Biondi

RELATORI

Tra i relatori Il Prof. Antonello Bellomo, Dott. Giulio Ianzano, Dott Andrea Biondi , Prof. Ventriglio Antonio, Dott. Giuseppe Valerio Torres, D.ssa Stefania Malerba, Dott. Pillo Giuseppe, Dott. Tortorelli Fabio P.M. , D.ssa Aucello Annamaria, D.ssa Rosaria Schiavone, Dott. Attanasio Stefano.

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