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Gli OSS si schierano dalla parte della Regione Veneto: “la Delibera 305/2001 in linea con le nostre competenze”.

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L’associazione di categoria “Io sono OSS” si schiera dalla parte di Luca Zaia e dell’Assessorato veneto alla Sanità per l’approvazione del DGR 305/2001, che di fatto trasforma gli OSS in Infermieri: “tutto nella norma”.

Luca Gusperti, presidente dell’Associazione “Io sono OSS”, si schiera dalla parte del governatore Luca Zaia e dell’assessorato veneto alla sanità per la delibera 305/2001. Lo fa inviando una apposita missiva con cui chiarisce che le competenze enunciate in quella delibera sono in realtà presenti già da anni nell’Accordo Stato-Regioni del 2003.

“L’OSS con formazione complementare in assistenza sanitaria se non lo sapete e per voi una novità che la regione Veneto ha pubblicato la delibera in oggetto e’ nient’altro l’accordo stato regioni del 2003 che istituiva la figura dell’Operatore Socio Sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria. Quindi l’Ipasvi a quel tempo (oggi FNOPI – ndr) era d’accordo adesso che e Ordine non è più d’accordo”.

L’OSS con formazione complementare – va ricordato – è stato istituito per sostituire gli infermieri generici, ma a distanza di 18 anni le regioni provano ad attuare adesso l’Accordo sancito tanti lustri addietro.

“Noi come associazione siamo in linea con la regione Veneto e la Regione Puglia che stanno normando il profilo in oggetto – conclude Gusperti – tenendo presente che non e’ uno scandalo ma bensì delle leggi nazionali mai messe in pratica che erano state preparate nel 1999 come detto prima l’Ipasvi ora Opi avevano collaborato con le istituzioni nella stesura dei 2 profili degli Oss e Oss FC”.

OSS con formazione complementare.

Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la disciplina della formazione complementare in assistenza sanitaria della figura professionale dell’operatore socio sanitario di cui all’art. 1, comma 8, del decreto-legge 12 novembre 2001 n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8-01-2001 n. 1. (GU n. 51 del 3-3-2003)

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, avente ad oggetto la disciplina della formazione complementare in assistenza sanitaria dell’operatore socio-sanitario al fine di consentire allo stesso di collaborare con l’infermiere o con l’ostetrica e di svolgere alcune attività assistenziali in base all’organizzazione dell’unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la supervisione della stessa.

Punto 1 – Formazione complementare
1.1 Per far fronte alle crescenti esigenze di assistenza sanitaria nelle strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono provvedere alla organizzazione di moduli di formazione complementare di assistenza sanitaria, per un numero di ore non inferiore a 300, di cui la metà di tirocinio, riservati agli operatori socio sanitari in possesso dell’attestato di qualifica di cui all’art. 12 dell’accordo intervenuto il 22 febbraio 2001 (repertorio atti n. 1161) in sede di Conferenza Stato-regioni tra il Ministro della salute, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’operatore socio sanitario e per la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione, o di un titolo riconosciuto equipollente ai sensi dell’art. 13 dello stesso accordo.

1.2 Gli operatori socio sanitari che hanno seguito con profitto il modulo di formazione complementare di cui al comma 1 ed hanno superato l’esame teorico pratico finale, ricevono uno specifico attestato di “ Operatore socio sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria ” che consente all’operatore di collaborare con l’infermiere o con l’ostetrica e di svolgere alcune attività assistenziali, indicate nell’allegato A, parte integrante del presente accordo, in base all’organizzazione dell’unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione.

Punto 2 – Materie di insegnamento e tirocinio

2.1 I moduli di formazione, teorica e pratica, devono essere strutturati in modo da garantire il raggiungimento delle competenze professionali per l’esercizio delle attività e dei compiti indicati nell’allegato A, che è parte integrante del presente atto. Il modulo si svolge nelle strutture di ricovero e cura e nei servizi sanitari. La direzione del modulo è affidata ad un docente appartenente al più elevato livello formativo previsto per le professioni sanitarie infermieristiche e per la professione sanitaria ostetrica.
ELENCO DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ PREVISTE PER L’OPERATORE SOCIO SANITARIO CON FORMAZIONE COMPLEMENTARE IN ASSISTENZA SANITARIA

L’operatore socio sanitario, che ha seguito con profitto il modulo di formazione complementare in assistenza sanitaria, oltre a svolgere le competenze professionali del proprio profilo, coadiuva l’infermiere o l’ostetrica e, in base all’organizzazione dell’unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione, è in grado di eseguire:

– la somministrazione, per via naturale, della terapia prescritta, conformemente alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione;
– la terapia intramuscolare e sottocutanea su specifica pianificazione infermieristica, conformemente alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione;
– i bagni terapeutici, impacchi medicali e frizioni;
– la rilevazione e l’annotazione di alcuni parametri vitali (frequenza cardiaca, frequenza respiratoria e temperatura) del paziente;
– la raccolta di escrezioni e secrezioni a scopo diagnostico;
– le medicazioni semplici e bendaggi;
– i clisteri;
– la mobilizzazione dei pazienti non autosufficienti per la prevenzione di decubiti e alterazioni cutanee;
– la respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno;
– la cura e il lavaggio e preparazione del materiale per la sterilizzazione;
– l’attuazione e il mantenimento dell’igiene della persona;
– la pulizia, disinfezione e sterilizzazione delle apparecchiature, delle attrezzature sanitarie e dei dispositivi medici;
– la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti differenziati;
– il trasporto del materiale biologico ai fini diagnostici;
– la somministrazione dei pasti e delle diete;
– la sorveglianza delle fleboclisi, conformemente alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione.

Leggi anche:

Gli OSS non possono fare gli Infermieri. Gli OPI Veneti condannano la scelta del Governatore Zaia.

Gli OSS diventano Infermieri in Veneto grazie ad una delibera della Regione. Ed è polemica.

Profilo Professionale dell’OSS. Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001. Ambiti di lavoro e competenze.

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