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Profilo Professionale dell’Infermiere: Decreto Ministeriale 739/94.

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Di cosa si occupa e cosa disciplina il DM e perché è così importante per la professione infermieristica.

Nel 1994 nasce ufficialmente nel nostro Paese la Professione Infermieristica così come la conosciamo oggi. E questo grazie al Decreto Ministeriale n. 739 che sancisce la nostra entrata ufficiale nel mondo delle professioni sanitarie. Da allora e grazie a tutte le battaglie vinte negli anni successivi l’Infermiere è diventato un essere pensante, dotato di una scienza e di una coscienza.

Il Profilo professionale dell’infermiere è composto da 3 articoli. Ad oltre 20 anni dalla sua emanazione attraverso il DM 739/94, continua a svolgere il ruolo di pietra miliare della professione infermieristica.

Decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 1995, n. 6

Regolamento concernente l’individuazione
della figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l’articolo 6, comma 3, del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502, recante: “Riordino della di- sciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, nel testo modificato dal Dlgs 7 dicembre 1993, n. 517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relati- vamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione; Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;

Ritenuto di individuare la figura dell’infermiere;
Ritenuto di prevedere e disciplinare la formazione complementare;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994; Ritenuto che, in considerazione della priorità attribuita dal piano sanitario nazionale alla tu- tela della salute degli anziani, sia opportuno prevedere espressamente la figura dell’infermiere geriatrico addetto all’area geriatria anziché quella dell’infermiere addetto al controllo delle infezioni ospedaliere, la cui casistica assume minor rilievo;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza generale del 4 luglio 1994; Vista la nota, in data 13 settembre 1994, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al presidente del Con- siglio dei ministri;

il seguente regolamento:

Articolo 1

ADOTTA

1. È individuata la figura professionale dell’infermiere con il seguente profilo: l’infermiere è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale è responsabile dell’assistenza generale infermieristica.
2. L’assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, rela- zionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l’assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l’educazione sanitaria.

3. L’infermiere:

  1. a)  partecipa all’identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;
  2. b)  identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula irelativi obiettivi;
  3. c)  pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico;
  4. d)  garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
  5. e)  agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
  6. f)  per l’espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell’opera del personale di sup-

porto;

Testo aggiornato al 15 dicembre 2005

g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell’assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.

4. L’infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente al- l’aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.
5. La formazione infermieristica post-base per la pratica specialistica è intesa a fornire agli infer- mieri di assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle capacità che permettano loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche nelle seguenti aree:

  1. a)  sanità pubblica: infermiere di sanità pubblica;
  2. b)  pediatria: infermiere pediatrico;
  3. c)  salute mentale-psichiatria: infermiere psichiatrico;
  4. d)  geriatria: infermiere geriatrico;
  5. e)  area critica: infermiere di area critica.

6. In relazione a motivate esigenze emergenti dal Servizio sanitario nazionale, potranno essere indi- viduate, con decreto del Ministero della sanità, ulteriori aree richiedenti una formazione comple- mentare specifica.
7. Il percorso formativo viene definito con decreto del Ministero della sanità e si conclude con il ri- lascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l’esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative. La na- tura preferenziale del titolo è strettamente legata alla sussistenza di obiettive necessità del servizio e recede in presenza di mutate condizioni di fatto.

Articolo 2

1. Il diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, abilita all’esercizio della professione, previa i- scrizione al relativo Albo professionale.

Articolo 3

1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all’articolo 2 ai fini dell’esercizio della relativa attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.

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