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venerdì, Marzo 29, 2024
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Elezioni Ordini Medici, Infermieri e altre Professioni Sanitarie e non Sanitarie: pronto il Golpe. Il Ministro potrebbe prorogare incarichi ai presidenti attuali fino al 2024.

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Elezioni Ordini Medici, Infermieri, Veterinari, Farmacisti, Chimici-Fisici e Professioni Sanitarie in forse: pronto il Golpe. Il Ministro Roberto Speranza potrebbe prorogare incarichi ai presidenti attuali fino al 2024. Ora si attendono notizie più certe.

Tutto è nelle mani, in questo momento, dei Presidenti degli Ordini Medici, Infermieristici e delle Professioni Sanitarie uscenti, in assenza di decisioni della FNOMCEO, della FNOPI, della FNOPO e della Federazione delle Professioni Sanitarie e tutte le altre Federazioni, che ora dovranno scegliere se rischiare contagi e assembramenti. E ciò nel rispetto delle norme anti-Covid, dell’ultimo DPCM e del già citato Decreto Ristori Bis, appena pubblicato su Gazzetta Ufficiale.

Nei giorni scorsi c’era stata la forte raccomandazione del Ministero della Salute ad evitare elezioni in presenza e a scegliere esclusivamente quelle per via telematica. Il problema è che non è chiaro se gli OPI possono o devono indire elezioni on line.

Ecco il decreto “Ristori Bis” appena pubblicato in Gazzetta Ufficale. all’art. 25 parla delle elezioni ordinistiche.

Il presidente della Federazione dei Medici (FNOMCeO) chiede la proroga fino al 2024.

Il presidente della Federazione Nazionale Ordini Medici Chirurghi ed Odontoiatri (FNOMCeO), Filippo Anelli, ha chiesto ufficilamente al Ministro Roberto Speranza di non ammettere le elezioni per via telematica e di prorogare tutti gli Ordini fino al 2024.

Sarebbe un vero e proprio golpe professionale nel nome dell’Emergenza Covid, che non permetterebbe di fatto l’elezione delle nuove dirigenze ordinistiche e la proroga ad oltranza di quelle vecchie. una decisione senza senso che penalizzerebbe la democrazia interna agli stessi enti e non darebbe garanzia di rappresentanza agli iscritti aventi diritto al voto.

Facciamo chiarezza per quanto riguarda, ad esempio, l’Ordine degli Infermieri.

Il regolamento elettorale della FNOPI prevede la possibilità di adottare votazioni telematiche, ma non precisa se le stesse debbano essere effettuale a distanza, cioè on line, o in presenza, ciò recandosi ai seggi e quindi rischiando contagi e assembramenti.

Cosa prevede il Regolamento Elettorale FNOPI.

Art. 9 – Operazioni di voto – voto elettronico

1. Con delibera del Consiglio Direttivo può essere disposto che le votazioni avvengano con l’espressione del voto telematico.

2. Il sistema informatico per la registrazione dei voti deve avere le seguenti caratteristiche:

a) prevedere un archivio digitale contenente l’elenco di tutti gli iscritti aventi diritto di voto e di tutti i candidati;

b) assicurare una procedura che preveda l’utilizzo di tre password diverse che devono essere combinate tra loro per l’abilitazione del sistema di voto e di tutte le cabine elettroniche installate. Due password sono consegnate al Presidente del seggio e al Segretario della Commissione elettorale mentre la terza è rilasciata al responsabile informatico che gestisce il sistema informatico di voto;

c) prevedere che il sistema possa essere attivato solamente in presenza di tutte le persone in possesso della password;

d) prevedere che il riconoscimento e l’abilitazione dell’elettore al voto avvenga tramite apposite funzioni che consentano di identificare l’identità del votante con l’inserimento del Codice fiscale, la registrazione dell’avente diritto al voto e che verifichino che il votante non abbia già votato e verifichi l’avvenuto voto da parte dell’iscritto;

e) prevedere che al termine della fase di voto dopo la conferma del votante il sistema emetta una scheda di voto che dal votante è inserita, previa personale verifica sulla conformità della scelta effettuata, nell’apposita urna;

f) Prevedere il blocco della postazione al termine del voto dell’iscritto, in attesa dell’attivazione dell’elettore successivo;

g) Prevedere, nel caso in cui la fase di voto avvenga in giorni diversi, che consenta la procedura di sospensione, disabilitando tutte le sue funzioni per impedire qualsiasi accesso al sistema e ai dati che contiene e alla riattivazione delle procedure di voto recuperando le informazioni salvate al momento della sospensione e riabilitando le funzioni della votazione. Entrambe le procedure di sospensione e riattivazione sono effettuate utilizzando le password di cui alla lettera b);

h) Prevedere che in nessun momento sia possibile avere risultati parziali o accedere ai risultati fino al momento in cui non viene dichiarata la chiusura definitiva delle votazioni;

i) Prevedere che alle fasi di voto, sempre mediante l’utilizzo delle password di cui alla lettera b) sia consentito di eseguire la chiusura definitiva del sistema impedendo qualsiasi ulteriore acceso e che solo dopo la chiusura definitiva del sistema siano forniti i risultati.

3. Le urne nelle quali sono poste le ricevute di voto dagli elettori sono sigillate e conservate almeno per 180 giorni.

4. L’apertura delle urne e l’esame delle ricevute avviene solo in caso di contestazioni o necessità di ulteriori controlli.

Cosa dice in merito il Decreto Ristori Bis.

Articolo 25. Misure urgenti in tema di prove orali del concorso notarile e dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense nonché in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali

1. All’articolo 254, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «programmati sino al 30 settembre 2020» sono soppresse.

2 . Il rinnovo degli organi collegiali degli Ordini e dei Collegi professionali, nazionali e territoriali può avvenire, in tut-to o in parte, secondo modalità telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto.

3. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine o del Collegio stabilisce, con proprio regolamento da adottarsi, secon-do le norme previste dai rispettivi ordinamenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di espressione del voto a distanza e le proce-dure di insediamento degli organi.

4. Nel caso di cui al comma 2 e per il medesimo fine, il Consiglio Nazionale dell’Ordine o del Collegio dispone con proprio provvedimento il differimento della data del-le elezioni degli organi territoriali e nazionali che si svol-gono in forma assembleare, ove in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, per un periodo non superiore a 90 giorni dalla medesima data.

5. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del presente articolo ed in deroga ai termini di cui all’articolo 3 della legge 15 luglio 1994, n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati dagli Ordini e Collegi territoriali e nazionali scaduti.

Ecco il decreto “Ristori Bis” appena pubblicato in Gazzetta Ufficale. all’art. 25 parla delle elezioni ordinistiche.

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